Sentenza 20 luglio 2017
Massime • 1
In caso di patteggiamento per una pluralità di reati uniti dal vincolo della continuazione, il venir meno, nel corso del giudizio, per una qualsiasi causa, di un reato cosiddetto satellite non determina la caducazione dell'intero accordo, ma solo l'eliminazione della pena prevista per suddetto reato, sempre che questa risulti scindibile, avendo le parti specificato i singoli aumenti da applicare per ciascun reato satellite e non indicato la sola pena finale complessiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/07/2017, n. 39521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39521 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2017 |
Testo completo
3952 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n..n. 1027 se -Presidente - Piero Savani sez. - Relatore - CC - 20/07/2017 Vito Di Nicola R.G.N. 24501/2017 Antonella Di Stasi Enrico Mengoni Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AC, nato Boutouchent, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 29-03-2017 del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato Salvatore Impradice e Marco Benvenuti che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata la sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste (articolo 416 del codice penale) ed ha poi applicato, su richiesta delle parti, per i residui reati (capo B: articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e capo C: articolo 259 stesso decreto, ritenuto più grave, ex articolo 81 capoverso del codice penale, il reato di cui al capo B) la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e con l'aumento per la ravvisata la continuazione, riducendola infine per il rito.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, articola un unico complesso motivo di impugnazione, qui enunciato ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso deduce la violazione degli articoli 444 e 448 del codice di procedura penale in relazione all'articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale per inosservanza o erronea applicazione della legge penale. van Sostiene che, alla stregua dell'accordo delle parti, il reato di cui all'articolo 416 del codice penale (capo A) era ritenuto in continuazione, unitamente alla contravvenzione di cui all'articolo 260 (recte 259) d.lgs. n. 152 del 2006 (capo C) con il più grave reato di cui all'articolo 259 (recte 260) d.lgs. n. 152 del 2006 (capo B) con aumento, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, determinato nella misura di mesi otto di reclusione. Il Giudice, mediante l'adozione di un provvedimento non previsto dal legislatore, giungeva ad applicare una pena diversa da quella indicata dalle parti. Egli, infatti, non accoglieva la richiesta così come formulata ex articolo 444 del codice di procedura penale, né la rigettava, invitando piuttosto le parti come si evince dal verbale dell'udienza celebrata in data 29 marzo 2017- ad una sua modifica mediante indicazione degli aumenti di pena per la continuazione tra i reati. Il tribunale, pertanto, emetteva l'impugnata sentenza sulla scorta di un provvedimento non consentito né previsto dal legislatore, in violazione dell'articolo 448 del codice di procedura penale, posto che egli aveva solo il potere di accogliere o rigettare la domanda, ma non quello di procedere, di sua iniziativa, ad una revisione discrezionale della pena irrogata. Il giudice, invece, emetteva, in relazione al reato di cui al capo A), una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale e ciò determinava il venir meno di uno dei due reati che le parti avevano 2 individuato in continuazione, con conseguente modificazione dei reati in relazione ai quali era stata richiesta l'applicazione di pena. Le parti, pertanto, avrebbero dovuto avere la possibilità di riformulare la richiesta, tanto più in considerazione del fatto che l'unico reato posto in continuazione era costituito dalla contravvenzione di cui all'articolo 260 (recte 259) d.lgs. n. 152 del 2006 per cui incongruo era l'aumento stabilito ex articolo 81 del codice penale, pari a quello individuato per il ben più grave reato di cui all'articolo 416 stesso codice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. La natura processuale del vizio denunciato (il ricorrente, nella sostanza, lamenta un error in procedendo) abilita la Corte di cassazione all'esame degli atti processuali. Dall'istanza di applicazione della pena ex articolo 444 del codice di procedura penale risulta che le parti avevano concordato l'applicazione di una va pena di anni due di reclusione ed euro 4000 di ammenda subordinata alla concessione della sospensione condizionale sulla base del seguente calcolo: pena base, considerato più grave il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 i (capo B), anni 3 e mesi 6 di reclusione;
riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti all'aggravante di cui al comma 5 dell'articolo 416 del codice penale: anni 2 e mesi 4 di reclusione;
aumento per la continuazione tra i residui reati (articolo 416 del codice penale e articolo 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006): anni 3 di reclusione ed euro 6000 di ammenda;
riduzione per il rito, ex articolo 444 del codice di procedura penale, anni 2 di reclusione ed euro 4000 di ammenda. Dal verbale dell'udienza camerale del 29 marzo 2017 emerge che il giudice ha invitato le parti a specificare gli aumenti, ex articolo 81 capoverso del codice penale, per ciascuno dei reati configurati dall'accordo concluso dalle parti in continuazione rispetto al reato base. Le parti hanno concordemente indicato l'aumento nella misura di mesi quattro di reclusione (al netto per la diminuente del rito) per ciascuno dei due reati in continuazione (per l'articolo 259 decreto legislativo n. 152 del 2006 e per l'articolo 416 del codice penale). 3 3. Il Collegio è chiamato a risolvere la questione se, nel caso di reato continuato, l'accordo di applicazione della pena validamente intervenuto tra le parti processuali debba ritenersi, in ogni caso, caducato qualora il giudice prosciolga l'imputato per uno dei reati satelliti ricompresi nell'accordo oppure se, nel rispetto del patto concluso in ordine ai residui reati, il giudice possa comunque ritenere valido, e a quali condizioni, il negozio giuridico processuale stipulato dalle parti. Sul punto, si registra un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità.
3.1. Questa Sezione ha recentemente affermato, il principio di diritto secondo quale, nell'ipotesi di patteggiamento per una pluralità di reati uniti dal vincolo della continuazione, il venir meno nel corso del giudizio, per una qualsiasi causa, di un reato cosiddetto satellite non determina la caducazione dell'intero accordo, ma soltanto l'eliminazione della pena stabilita per detto reato, a condizione che la misura sia determinata dall'accordo medesimo o sia comunque ricavabile dall'interpretazione della volontà delle parti (Sez. 3, n. 40320 del 22/06/2016, Seren Gai, Rv. 267758). Nel pervenire a tale conclusione la Corte si è posta in continuità con il van principio in precedenza affermato secondo il quale alla generale possibilità di eliminazione della pena stabilita per il cosiddetto reato satellite, nella misura determinata dall'accordo medesimo o ricavabile dall'interpretazione della volontà delle parti, fanno eccezione il caso in cui risulti in maniera inequivocabile la volontà delle parti, evincibile dall'aver indicato una pena cumulativa per tutti i reati unificati per la continuazione, di attribuire rilevanza esclusiva alla sola pena finale ed il caso più radicale di proscioglimento per qualsiasi causa dal reato più grave, giacché non è più possibile, in tale ultimo caso, ricostruire la volontà delle parti (Sez. 3, n. 4713 del 11/04/1997, Di Costanzo, Rv. 207620).
3.2. Nella giurisprudenza della Corte, tuttavia, si rinviene un differente e (sul piano numerico) maggioritario orientamento, secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti avente ad oggetto una pluralità di reati non può essere emessa, con la conseguenza che il giudice del merito dovrebbe rigettare il patto, e, all'esito del giudizio di legittimità, non può essere annullata senza rinvio limitatamente ad un solo reato, con contestuale eliminazione della pena relativa, dovendo l'annullamento riguardare l'intera sentenza impugnata, in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del "patteggiamento" nella sua interezza (Sez. 1, n. 5394 del 27/10/1993, Corrado, Rv. 197805; Sez. 4, n. 37648 del 01/07/2004, Temperini, Rv. 229150, Sez. 2, n. 35492 del 23/05/2012, Ponzo, Rv. 253889, Sez. 5, n. 7453 del 16/10/, dep. 2014, Bertuzzi, Rv. 259529 e, da ultimo, Sez. 5, n. 20120 del 17/03/2016, Balzani, Rv. 266724). 4 4. Il Collegio ritiene di dover dare continuità al primo l'indirizzo che riconosce, a determinate condizioni, la possibilità di una scissione dell'accordo in punto di pena, perché teso a ripercorrere e rispettare la volontà delle parti per come essa è stata obiettivizzata nel negozio processuale concluso dalle parti stesse e ratificato dal giudice, ammettendosi la frazionabilità della pena se essa risulti scindibile, in modo da giungere a ritenere valida una parte dell'accordo perché non contaminata dagli eventi successivi ed in quanto conforme a quanto le parti hanno originariamente stabilito. E' invece inevitabile la caducazione dell'intero patto solo qualora la pena sia inscindibile, il che ricorre tipicamente nelle ipotesi di cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., in cui, venendo meno il reato base, viene meno la possibilità di ogni utile riferimento alla pena finale concordata oppure quando, pur venendo meno il reato satellite, le parti si siano limitate ad indicare solamente la pena finale complessiva, ma non anche il singolo aumento derivante dalla continuazione o dal concorso formale;
in tali casi, l'effetto demolitorio investe necessariamente ven l'intera richiesta. In altri termini, così come restano separati e distinti, nel processo di cognizione, i rapporti giuridici processuali che si formano in relazione all'oggetto delle singole imputazioni, allo stesso modo il procedimento speciale ex art. 444 cod. proc. pen. non incide sempre sulla struttura delle regiudicande, che possono rimanere separate, pur nell'unicità del procedimento che le ha investite, quando conservano la loro autonomia;
circostanza da verificare in concreto, -questa- in relazione alle specifiche situazioni.
5. Nel caso in esame, le parti sono state invitate espressamente dal giudice ad indicare i singoli aumenti per i reati satelliti unificati dal vincolo della continuazione, operazione in precedenza omessa e successivamente eseguita in udienza, a dimostrazione che le parti stesse non hanno affatto attribuito rilevanza alla pena finale. Né il ricorrente ha interesse a rivendicare l'ancoraggio alla (superiore) pena finale originariamente pattuita essendosi il procedimento concluso a suo favore con l'applicazione di una pena inferiore a causa del (giusto) proscioglimento per un reato per il quale invece il ricorrente stesso aveva chiesto di essere sanzionato e che il rigetto del patteggiamento, come il ricorrente coerentemente assume, avrebbe lasciato sub iudice.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/07/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Piero Savani Vito Di Nicola ито сегаre DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 AGO 2017 IL CANCEL Tuana Maid 6