Sentenza 11 marzo 2014
Massime • 1
Allorché il giudice del procedimento principale, nell'infliggere la pena per il reato continuato, abbia erroneamente individuato i singoli elementi di questa, il giudice investito della questione cautelare non può correggere l'errore, pur se al solo fine di valutare l'eventuale perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 300, comma quarto, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la possibilità per il giudice della cautela di attribuire al reato ritenuto più grave dal giudice di merito, e costituente l'unico titolo posto a fondamento della misura coercitiva in atto, il ruolo di reato-satellite e, conseguentemente, di rideterminare incidentalmente la porzione di pena irrogata ad esso riferibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2014, n. 17084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17084 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2014 |
Testo completo
17084 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/03/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA TITO GARRIBBADott. N. 504 - Consigliere - Dott. GUGLIELMO LEO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLO CITTERIO N. 2378/2014 - Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS FR N. IL 05/10/1983 avverso l'ordinanza n. 860/2013 TRIB. LIBERTA' di LECCE, del 27/11/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Riello реч ilri jetto Udito difensore Avv.; PRONTERA S. per l'annullamento auche senza tiuvio. 2378/14 RG 1 CONSIDERATO IN FATTO 1. NC OR è detenuto dal 5 ottobre 2011 per reato associativo di tipo mafioso e imputato in fase dibattimentale anche per due tentate estorsioni aggravate. In esito a giudizio abbreviato, con sentenza deliberata il 22.1.2013 e depositata il 22.7.2013 è stato condannato in primo grado alla pena di otto anni di reclusione, così determinata: ritenuti i tre reati in continuazione e più grave quello associativo, pena base di nove anni di reclusione, con due aumenti per i reati di estorsione, ciascuno di un anno e sei mesi, pena finale di dodici anni ridotta a otto per il rito. Prima il GIP e poi il Tribunale in sede di appello ex art. 310 c.p.p. (con le rispettive ordinanze del 4 ottobre e del 27 novembre 2013) hanno respinto la sua richiesta di revoca della misura cautelare, proposta ai sensi dell'art. 300 comma 4 c.p.p. sull'assunto che, alla luce dell'insegnamento di Sez. U. sent. 25939 del 28.2- 13.6.2013, il computo della pena concretamente adottato nella sentenza sarebbe errato, dovendo essere considerato reato più grave uno dei due tentativi di estorsione e dovendo la pena afferente il reato associativo, unico per cui è in atto la custodia cautelare, essere quantificata solo come aumento nel reato continuato, quale reato satellite. In particolare il Tribunale (che non contraddiceva le premesse in fatto rappresentate dall'imputato) argomentava che, a fronte di una positiva ed espressa deliberazione del giudice del merito sui punti della decisione afferente la ritenuta continuazione e la conseguente concreta determinazione della pena, anche nelle sue articolazioni interne, non poteva essere richiamata ed applicata la giurisprudenza (Sez. U. sentenze 1/1997 e 25956/2009) che attribuisce al giudice della cautela il potere di integrare autonomamente lacune od omissioni eventualmente presenti nelle pertinenti determinazioni del giudice del merito, dovendo la questione essere proposta e valutata solo come motivo di gravame al giudice d'appello, egli solo competente, in esito alla propria deliberazione, a provvedere anche ai sensi dell'art. 300.4 c.p.p.. 2. A mezzo del difensore, OR ricorre ora avverso l'ordinanza del Tribunale, con unico articolato motivo di inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 279 e 300.4 c.p.p., 81.2 c.p., 13 e 27.2 Cost., riproponendo la propria tesi e osservando che: 1 2378/14 RG 2 nel caso concreto era indiscusso sia che il delitto associativo doveva, alla luce dell'insegnamento recente delle Sezioni unite, essere considerato reato satellite, sia che solo per esso fosse in atto la custodia cautelare;
la conseguente erronea applicazione dell'art. 81 c.p. (da ritenersi presente, costituendo l'insegnamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione sul punto ormai dell'individuazione del reato più grave ormai diritto vivente) oltre a costituire motivo da far valere nel giudizio d'appello rilevava autonomamente in sede cautelare;
andava in particolare ammesso il potere del giudice della cautela personale di 'interpolazione' della decisione, sia pure incidentale e ai soli fini cautelari, sul punto della concreta articolazione nella determinazione della pena: tale conclusione risulterebbe coerente sistematicamente coerente ai precedenti di legittimità che, proprio in relazione ai limiti temporali della custodia cautelare, hanno affrontato il tema della concretizzazione dei singoli aumenti di pena nel reato continuato quando a ciò non abbia provveduto il giudice del merito, e dovrebbe considerarsi l'unica consona ai principi costituzionali ex artt. 13 e 27.2 Cost.; nel caso concreto il giudice della cautela, a fronte della necessità di rideterminare incidentalmente le porzioni di sanzione afferenti prima la pena base per uno dei delitti di estorsione e poi l'aumento da attribuire al reato associativo satellite, avrebbe potuto oltretutto seguire due alternativi percorsi, entrambi rispettosi non solo degli aspetti di legittimità afferenti i limiti edittali dei reati de quibus, ma anche delle valutazioni in concreto già operate nei diversi passaggi dal giudice del merito: ed entrambi conducevano alla indiscutibile conclusione che il tempo di custodia cautelare sofferta allo stato da OR doveva considerarsi eccedente quello rilevante ai sensi del quarto comma dell'art. 300 c.p.p.; solo l'interpretazione proposta garantirebbe che l'imputato non debba rimanere in custodia cautelare fino all'indeterminato momento di celebrazione del giudizio di merito d'appello per titolo (l'originaria ordinanza in relazione al solo delitto associativo) che in realtà non la legittimerebbe oltre. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. La questione di diritto che il ricorso pone è se, quando il giudice del merito del processo abbia erroneamente, ma con esplicita deliberazione, determinato il calcolo interno della pena di un reato continuato, quando alcuno soltanto dei delitti che lo compongono costituisca titolo attuale ed efficace della custodia cautelare in atto, il giudice della cautela possa provvedere incidentalmente ad una r 2378/14 RG 3 rideterminazione corretta, ai soli fini cautelari e per gli effetti propri della relativa disciplina.
3.1 Vanno innanzitutto affrontati due aspetti pregiudiziali Il primo è se possa ritenersi sussistente un 'errore di diritto' nella deliberazione del GUP della sentenza 22.1.2013. Sul punto sostanzialmente non risulta in discussione il fatto che la deliberazione di individuare quale reato più grave il reato associativo (sì da aver determinato la pena base del reato continuato sul delitto che attualmente costituisce l'unico titolo della custodia cautelare in corso, ancorché va osservato il dispositivo della sentenza si limitasse a riconoscere la - - continuazione senza indicare contestualmente il reato giudicato più grave) risulta, ad oggi, contraria all'insegnamento recentissimo delle Sezioni unite. Tale scostamento non costituisce, per sé e considerando il carattere non vincolante delle decisioni anche assunte da questa Corte suprema nella sua più autorevole composizione, un vizio di attuale originaria legittimità, ancorché possa ragionevolmente prevedersi che il seguito del processo in cui OR è imputato vedrà adeguarsi la deliberazione sul punto all'insegnamento ricordato. In tal senso può parlarsi fin d'ora di statuizione attuale destinata a essere mutata e, sia pure in tal senso, 'erronea'. Il secondo è se la statuizione del primo Giudice non sia invece destinata comunque al giudicato (come sarebbe stato nel caso di mancata proposizione di ammissibile impugnazione). La difesa ricorrente ha oggi prodotto copia del presentato atto di appello, che da p. 37 enuncia e argomenta un motivo specifico proprio sul punto. Può pertanto darsi atto che, allo stato, l'imputato è detenuto sulla base di una decisione del Giudice del merito processuale ragionevolmente destinata ad essere modificata nei gradi successivi del giudizio.
3.2 Come ricordato dal Tribunale e dal ricorrente, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio di diritto che, in caso di condanna non definitiva per reato continuato, quando il giudice del merito processuale nel determinare la pena complessivamente applicata ha omesso la deliberazione relativa alle singole porzioni di pena da attribuire a ciascuno dei reati satelliti, alcuno dei quali sia esclusivo titolo legittimante la custodia cautelare in atto, il giudice investito dell'aspetto cautelare, ove il dato occorra per la decisione delle questioni prospettategli e in particolare se è richiesta l'applicazione del quarto comma dell'art. 300 c.p.p., può provvedere direttamente alla necessaria quantificazione del 우 2378/14 RG 4 singolo aumento (S.U. sent. 1/1997). Ciò perché in tale evenienza la pena alla quale occorre fare riferimento è quella inflitta come aumento per tale titolo (SU sent. 25956/2009). La deliberazione del giudice cautelare avrebbe comunque esclusiva efficacia incidentale, limitata alla definizione della corrispondente questione e senza alcuna incidenza (giuridica) sulla sorte del merito del processo. Nel nostro caso la deliberazione non è stata omessa (avendo il giudice del merito processuale indicato distintamente le porzioni di sanzione da attribuire al reato base ed ai reati satellite), ma sarebbe erronea, nei termini prima indicati. Secondo la difesa ricorrente l'insegnamento delle due ricordate sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte sarebbe indicativo di un principio generale che affermi la permanente doppia competenza del giudice del merito e del giudice cautelare, con la possibilità per il secondo di assumere decisioni non solo integrative ma anche correttive (sempre con efficacia limitata alle implicazioni sulla vicenda cautelare personale) di quelle del primo. Ciò per la pregnanza della tutela, anche costituzionale, della libertà personale prima della esecuzione di una sentenza di condanna.
3.3 A giudizio del Collegio il ricorso non è fondato. Sono sostanzialmente due le ragioni che concorrono a tale conclusione.
3.3.1 Innanzitutto va considerato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, che ha anche come conseguenza immediata quella di individuare per ogni censura la sede di deliberazione propria. Le due sentenze delle Sezioni unite prima ricordate non contraddicono tale coerenza sistematica. In assenza di una deliberazione (che oltretutto nel caso della quantificazione degli aumenti singoli per i vari reati satellite può essere adottata anche dal giudice dell'esecuzione) non è possibile utilizzare, quando non sia previsto espressamente, un mezzo di impugnazione e quindi la previsione giurisprudenziale di un'integrazione interinale ad efficacia provvisoria e limitata ai soli effetti cautelari va in sostanza a colmare una lacuna, su un terreno certamente di particolare sensibilità costituzionale. In presenza di un'esplicita deliberazione, opera invece immediatamente e solo il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. In tal senso, l'erronea esplicita deliberazione è fenomeno della procedura ontologicamente diverso dall'omessa deliberazione. L'erronea esplicita deliberazione richiama con immediatezza il principio di tassatività delle impugnazioni, per condurre l'interprete a verificare quale sia, se previsto, il mezzo di impugnazione 2378/14 RG 5 idoneo a rimuovere con efficacia l' "errore". Con l'avvertenza che principio di tassatività significa anche rispetto delle scelte discrezionali del legislatore, quando non palesemente irrazionali. Nel caso di specie, la deliberazione del giudice del merito che ha individuato nel reato associativo il reato più grave può essere fisiologicamente rimossa dal giudice di appello. La doglianza difensiva sulla lunghezza dei tempi per ottenere tale modifica è più suggestiva che persuasiva. La parte appellante può infatti ben proporre al giudice d'appello la richiesta di una pronta fissazione, evidenziando l'interesse specifico e la connessa richiesta di tutela: in tal caso, appare indubbio che sussista una ragione che certamente impone al giudice d'appello una risposta anche organizzativa coerente (del resto, proprio nella fattispecie appare in proposito significativo che l'atto di appello risulta depositato il 30.102013, mentre il ricorso che va oggi in decisione è stato proposto l'8.1.2014). Né potrebbe invocarsi l'interesse dell'imputato a non anticipare una deliberazione di merito in ipotesi prevedibilmente sfavorevole (la conferma d'appello della decisione di primo grado, con un avvicinamento dei tempi del giudicato): si tratterebbe, con chiara evidenza, di un interesse di mero fatto e non giuridicamente rilevante, ciò che solo rileva essendo la possibilità di utilizzare mezzi e opportunità che la disciplina del processo prevede e consente al fine di rimuovere il pregiudizio oggetto specifico della doglianza.
3.3.2 Vi è poi la concorrente riflessione sulla sostanziale 'ingovernabilità sistematica' di una previsione giurisprudenziale che affermasse il principio, generale e generico, della possibilità per il giudice della cautela personale di procedere ad una correzione, anticipata ma sempre provvisoria ed in alcuni casi di non certa conferma, delle conseguenze cautelari, allo stato, dell' 'errore' del giudice del merito, pur obiettivamente ed efficacemente rimuovibile con gli ordinari mezzi di impugnazione previsti nel procedimento principale. Non solo perché la stessa nozione di 'errore' è nel processo in sé ambigua. Basti pensare che il giudicato lo assorbe, sicché in tanto si può parlare di errore in quanto il procedimento principale sia in corso e con una corrispondente censura correttamente e tempestivamente formulata. Oppure guardare al nostro caso, nel quale l' 'errore' si fonda su un mutamento, o su un 'arresto', di giurisprudenza che, in astratto, potrebbe essere rimesso in discussione prima del giudicato. Ma anche perché il contenuto della nozione di 'errore' spazia da quegli aspetti di immediata e indiscussa evidenza (si pensi all'errore materiale in un computo di 7 2378/14 RG 6 pena) ad altri che pretendono ampia valutazione discrezionale (la decisione sbagliata, in ragione dell'omessa o travisata considerazione, in ipotesi evidente, di una prova determinante), con la difficoltà di individuare limiti ragionevoli all'operatività del principio che il ricorrente sollecita sia affermato, selezionando nel rispetto del principio di ragionevolezza le diverse fattispecie possibili, tutte, però, riconducibili comunque all'unico fenomeno scostamento della concreta decisione di merito dal 'giusto secondo le carte e secondo il diritto, anche vivente', ed alle sue implicazioni sulla misura cautelare in atto.
3.4 Deve quindi essere affermato il principio di diritto che quando il giudice del merito del processo abbia, con esplicita deliberazione, erroneamente determinato il calcolo interno della pena di un reato continuato, nel caso in cui alcuno soltanto dei delitti che lo compongono costituisca titolo attuale ed efficace della custodia cautelare in atto, il giudice della cautela non può provvedere alla corretta rideterminazione, sia pure ai soli fini cautelari e per gli effetti propri della relativa disciplina.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli aderegimenti di cui all'art. १ Così deciso in Roma, il 11.3.2014 94_ ter ry.alt. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Tito Garring Carlo Citterio сами ней DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 APR 2014 IL PREMAL IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Dott.ssa Silvana BPPUCCHIO