Sentenza 1 luglio 2004
Massime • 1
In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per una pluralità di reati, nel giudizio di legittimità non può essere disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente ad un solo reato, con contestuale eliminazione della pena relativa, ma l'annullamento deve riguardare l'intera sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso, in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del "patteggiamento" nella sua interezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/07/2004, n. 37648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37648 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 01/07/2004
Dott. COSTANZO Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano Consigliere N. 01311
Dott. GALBIATI Ruggero Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore Consigliere N. 017086/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di FERMO;
nei confronti di:
1) IN AN N. IL 15/09/1974;
avverso SENTENZA del 07/02/2003 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di FERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G.: accoglimento del ricorso. IN AN, di anni ventotto alla data del fatto, fu tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Fermo per rispondere di omicidio colposo e lesioni colpose plurime cagionate a persone trasportate sulla autovettura da costui guidata mentre, in data 16 giugno 2002, versava in stato di ebbrezza per l'avvenuta assunzione di sostanze alcoliche. L'imputato, cui furono contestati in due diversi capi il delitto di cui all'art. 589, primo secondo e terzo comma c.p., e la contravvenzione di cui all'art. 186 c.d.S., chiese e conseguì applicazione di pena ex art. 444 nella misura di mesi otto di reclusione per il delitto, e di euro trecento di ammenda, per la contravvenzione, per effetto delle concesse attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza e la riduzione per il rito. Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica di Ancona in relazione alla illegalità della pena applicata per la contravvenzione, in quanto inferiore al minimo di legge, nonché per la disposta sospensione condizionale di tale stessa pena, contrariamente alla espressa esclusione di cui all'art. 60 delle disposizioni sulle competenze penali del G. di p. (D. Lgvo n. 274/2000). In data 15 giugno 2004 è stata prodotta memoria del difensore dell'imputato.
OSSERVA
la Corte:
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 52, comma secondo, lettera c) del D. Lgs. n. 274/2000, applicabile in ordine alla imputazione di cui all'art. 186, secondo comma, c.d.S., prevede una pena minima di lire unmilionecinquecentomila di ammenda;
importo, questo, che tradotto in euro, e ridotto nella massima estensione per le attenuanti generiche ritenute concedibili (anche con un eccessivamente ampio giudizio di prevalenza sulla aggravante riguardante il delitto), nonché per il rito, non può risultare inferiore ad euro trecentoquarantaquattro di ammenda, a fronte di una sanzione concretamente determinata in euro trecento di ammenda. Inoltre, l'art. 60 del citato D. Lgs. non consente la applicazione della sospensione condizionale della pena nell'ambito delle competenze di tale minore giurisdizione penale. Il doppio motivo di illegalità determina l'annullamento del "patto". In relazione alla articolazione di tate "patto", che nella specie concerne due imputazioni, deve ulteriormente osservarsi l'indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo il quale, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per una pluralità di reati (...) non può essere disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato oppure ai reati colpiti dalla declaratoria di improcedibilità con contestuale eliminazione della pena relativa, bensì l'annullamento senza rinvio dell'intera sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti (...) per l'ulteriore corso: ciò in quanto l'eliminazione di uno o reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del "patteggiamento" nella sua .... (dato mancante) (Cassazione penale, sez. 1^, 27 ottobre 1993, Corrado). Tale principio questo Collegio ritiene di condividere, ed in applicazione di esso annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Visto l'art. 620 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e rimette gli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004