Sentenza 17 marzo 2016
Massime • 1
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti avente ad oggetto una pluralità di reati non può essere, all'esito del giudizio di legittimità, annullata senza rinvio limitatamente ad un solo reato, con contestuale eliminazione della pena relativa, dovendo riguardare l'annullamento l'intera sentenza impugnata, in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del "patteggiamento" nella sua interezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2016, n. 20120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20120 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2016 |
Testo completo
20 1 20/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA N. 464 Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. SERGIO GORJAN N. 36211/2015 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di: BALZANI EMILIO N. IL 20/11/1968 avverso la sentenza n. 118/2015 TRIBUNALE di CREMONA, del 29/01/2015 رسل sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. * Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Con sentenza deliberata il 29/01/2015, il Tribunale di Cremona ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., a Balzani Emilio - in ordine al reati di cui all'art. 497 bis, secondo comma, cod. pen. (per essere stato trovato in possesso di un documento valido per l'espatrio falso: capo A) e all'art. 4 I. n. 110 del 1975 (perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione, un coltello a serramanico "a scatto": capo B) - la pena concordata con il pubblico ministero, con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche di mesi 8 di reclusione per il reato sub A) e di mesi 1 e giorni 10 di arresto per il reato sub B). Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, denunciando nei termini di - seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 4 I. n. 110 del 1975 in luogo dell'art. 699, - secondo comma, cod. pen. (trattandosi di coltello a serramanico "a scatto" che non rientra nella categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere) . e della comminatoria edittale prevista dall'art. 4 cit. Con requisitoria in data 15/01/2016, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. M. Fraticelli ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B). CONSIDERATO IN DIRITTO -la censuraIl ricorso deve essere accolto, essendo fondata -e assorbente relativa alla qualificazione del fatto sub B): infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il porto di un coltello a scatto лили (c.d. "molletta") integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., trattandosi di arma "bianca" propria di cui è vietato il porto in modo assoluto (Sez. 1, n. 45548 del 23/09/2015 - dep. 16/11/2015, Marchesi, Rv. 265278) e non quello di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 16785 del 07/04/2010 - dep. 03/05/2010, P.G. in proc. Pierantoni, Rv. 246947; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 392 del 01/12/1999 - dep. 14/01/2000, Sannibale, Rv. 215145). Deve, pertanto, disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, annullamento che deve investire in toto la stessa e non solo il capo relativo al fatto erroneamente qualificato. Pur consapevole dell'esistenza di un difforme indirizzo (Sez. 3, n. 2011 del 22/10/2014 - dep. 16/01/2015, B, Rv. 261598, peraltro in fattispecie non del tutto sovrapponibile a quella in esame), 2 ritiene il Collegio di dover condividere il maggioritario orientamento secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti avente ad oggetto una pluralità di reati non può essere, all'esito del giudizio di legittimità, annullata senza rinvio limitatamente ad un solo reato, con contestuale eliminazione della pena relativa, dovendo riguardare l'annullamento l'intera sentenza impugnata, in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale • valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del : "patteggiamento" nella sua interezza (Sez. 5, n. 7453 del 16/10/2013 - dep. 17/02/2014, P.G. in proc. Bertuzzi, Rv. 259529; conf.: Sez. 2, n. 35492 del 23/05/2012 - dep. 14/09/2012, Ponzo, Rv. 253889). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona. Così deciso il 17/03/2016. Scaurus Vecchio прево ди в Il Presidente Il Consigliere estensore DEPORTATA IN CANCELLERIA add 13 MAG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Comfel Lanzuise 3