Sentenza 1 luglio 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo non è necessario l'accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso.
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 12 febbraio - 17 aprile 2014, n. 17004https://www.asgi.it/ · 16 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2010, n. 34212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34212 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 01/07/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1294
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 6551/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) V.G. , n. il (omesso) ;
avverso la sentenza dell'8.7.2009 della Corte di Appello di Palermo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. De Santis Fausto, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Murano Mario in sost. avv. Meli Calogero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 15.7.2008 il GIP del Tribunale di Agrigento condannava V.G. , riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti ed applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 609 octies e 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p. n. 1 e 2, perché in concorso con I.F. , con violenza consistita nell'averlo spinto su un letto, nell'averlo spogliato e nell'averlo trattenuto, il V. tenendolo fermo con le mani sulla schiena e l'I.
bloccandolo con il suo corpo, costringevano P.L. , nato il (omesso), a subire atti sessuali - penetrazione anale - (capo a), e per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., artt. 110 e 609 quinquies c.p. (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione.
Condannava inoltre il V. , in solido con l'I. , al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede;
e con attribuzione di una provvisionale. La Corte di Appello di Palermo, in data 8.7.2009, in parziale riforma della sentenza del GUP, assolveva il V. dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste e riduceva la pena inflitta in primo grado ad anni sei di reclusione. Confermava la Corte la piena attendibilità del minore-parte offesa, in quanto le discrasie rilevate tra le dichiarazioni rese al P.M. e quelle al GIP riguardavano aspetti marginali (orari, età del V. ) ed erano spiegabili con trascurabili errori di memoria. Peraltro dette dichiarazioni risultavano riscontrate dalla esatta descrizione della casupola dove era stato perpetrato l'abuso e dalle dichiarazioni auto/eteroindizianti dell'I. .
Quanto al ruolo del V. , risultava già significativo il luogo in cui era avvenuta la violenza;
peraltro egli aveva partecipato attivamente alla violenza medesima, tenendo con la forza per le spalle il ragazzo, mentre l'I. lo penetrava.
Sussisteva, poi, il reato di cui all'art. 609 octies c.p. contestato, non essendo necessaria per la configurabilità dello stesso alcuna premeditazione, ma sufficiente anche un accordo preso sul momento. Non poteva ravvisarsi, infine, stante il ruolo determinante avuto dal prevenuto, la circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., ne' quella di cui all'art. 609 octies c.p., comma 4. 2) Ricorre per Cassazione V.G. , denunciando, con il primo motivo, la carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Sulla base degli stessi elementi fattuali, come descritti nella sentenza impugnata, non è configurabile il reato di cui all'art. 609 octies c.p. Era stato l'I. , cugino del minore, a condurlo in data (omesso) presso la casa di campagna del V. ed ivi lo aveva penetrato analmente. Al V. viene addebitato unicamente di aver tenuto per le spalle il ragazzo.
Il reato di cui l'art. 609 octies c.p. costituisce ipotesi autonoma e richiede, oltre alla simultanea presenza nel luogo della violenza, anche l'accordo delle volontà dei compartecipi. Il Tribunale si limita ad affermare che non è necessaria la premeditazione, senza fornire alcun elemento in ordine all'esistenza di un siffatto accordo (elemento questo indispensabile e che differenzia detto reato dal concorso di persone). Il Tribunale ha omesso di considerare che la violenza sessuale è riconducibile all'iniziativa ed alla condotta del solo I. e che il V. ebbe un ruolo occasionale e non concordato.
Nè certamente può ritenersi che vi sia stato un apporto determinante del V. - anche in assenza del contributo causale del ricorrente, l'I. avrebbe ugualmente consumato il rapporto sessuale. Va, quantomeno, riconosciuta l'attenuante di cui all'art.609 octies c.p., comma 4. Anche in relazione alla determinazione della pena non si è tenuto conto del ruolo (minore) avuto dal V. nella vicenda. Con il secondo motivo denuncia la carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., n. 2, non risultando alcuna specificazione o argomentazione in relazione alla induzione o costrizione a bere, ne' in ordine allo stato di ubriachezza del minore.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent 11.10.1999, n. 11541) "il delitto di cui all'art. 609 octies c.p., costituisce una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella "partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p.", in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo.
La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione. La contemporanea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione. L'azione collettiva presuppone la necessaria presenza di più di una persona al momento e sul luogo del delitto, ma l'esecuzione di questo non richiede necessariamente che ciascun compartecipe realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti. Il concetto di "partecipazione", inoltre, a giudizio di questa Corte, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un'attività tipica di violenza sessuale (ciascun compartecipe, cioè, dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell'art. 609 bis c.p.), dovendo invece - secondo un'interpretazione più aderente alle finalità perseguite dal legislatore - ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva".
Quanto alla "distinzione" e ai "rapporti" con l'ipotesi di concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 bis c.p. la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio che, per la configurabilità della violenza sessuale di gruppo, è necessaria "la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile" (Cass,sez. 1, n. 15619 del 14.3.2010) e che "In tema di reati sessuali, a seguito dell'avvenuta introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies c.p., il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è divenuto configurabile solo nelle forme dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 42111 del 12.10.2007). 3.1.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha individuato con precisione la condotta posta in essere dal V. ed il ruolo determinante avuto dal medesimo nella violenza sessuale in danno del minore. Ha infatti evidenziato, da un lato, che la scelta della casupola, di proprietà del V. , per consumare la violenza sessuale da parte dell'I. , è già di per sè significativa di una attiva partecipazione al disegno criminoso (non potendosi ovviamente ipotizzare che il V. medesimo, tra l'altro presente, fosse dissenziente rispetto a quel disegno), e, dall'altro, che il medesimo non si limitò a fare da "spettatore" ma ebbe un ruolo attivo ("Fu il V. , infatti, a tenere con la forza per le spalle il (omesso) , che ovviamente si dimenava, ed a consentire all'I. la penetrazione anale").
Si trattò, quindi, di un contributo causale determinante per la consumazione della violenza sessuale.
E tanto basta per la configurabilità, come si è visto, del reato contestato.
Lo stesso ricorrente, sostanzialmente, non contesta la ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di merito, e la condotta da lui posta in essere. Si limita, infatti, a ritenere necessari per la realizzazione della fattispecie di cui all'art. 609 octies c.p. elementi estranei alla fattispecie medesima. Come ha rilevato anche la Corte territoriale non è necessario, infatti, un accordo preventivo e tantomeno una programmazione del delitto, essendo sufficiente una consapevole adesione (anche se estemporanea) al progetto criminoso altrui. Ed il ruolo del V. , per come delineato dai giudici di merito, fu indiscutibilmente "attivo" e contribuì quindi alla realizzazione della violenza da parte dell'I. . 3.2) Una volta accertato il ruolo determinante avuto dal V. (bloccare la vittima recalcitrante),ineccepibilmente la Corte territoriale ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p. "ex art. 609 octies c.p., comma 4. 3.3) La Corte di merito ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., n. 2, assumendo che dal racconto del minore emergeva che le sue difese naturali erano state a bella posta attenuate facendogli bere della birra (pag. 3 e 5 sent.). La sentenza di primo grado, cui rinvia per relationem la Corte territoriale, nel riportare le dichiarazioni del minore, aveva evidenziato che "P.L. , subito dopo il fatto, era stordito (vedevo tutto confuso), aveva un malessere, perché aveva bevuto della birra poco prima, come si è visto ("mi girava la testa mi sentivo male, come se ...ero rimbambito (si veda la trascrizione integrale pp. 80/81)"- cfr. pag. 12 sent. GUP. È pacifico che, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Allorché quindi le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella, precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass. sez. 1, n. 8868 del 26.6.2000 - Sangiorgi). Le conclusioni, cui pervengono, i giudici di merito nel ritenere la sussistenza della circostanza aggravante, sono quindi pienamente coerenti con le dichiarazioni del minore. Infondata pertanto è la censura di omessa o apparente motivazione.
Nè è consentita una diversa, e più favorevole al ricorrente, lettura delle dichiarazioni del minore in ordine alla "induzione e costrizione" ed allo "stato di ubriachezza", come prospettata nei motivi di appello. A parte il fatto che tale prospettazione non viene specificamente riproposta in questa sede, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso non vengono neppure allegate o quantomeno indicate espressamente le dichiarazioni integrali del minore che convaliderebbero la "interpretazione" difensiva. 3.4) Infine in ordine alla determinazione della pena la Corte territoriale ha fatto corretto esercizio del suo potere discrezionale, motivando adeguatamente.
Ha infatti ricordato che il fatto ascritto al V. è di notevole gravità "essendosi tradotto nell'uso di una violenza animale contro un adolescente indifeso, violenza indicativa di una pericolosità sociale" ed ha giustificato la diversità del trattamento sanzionatorio rispetto all'I. non giovando al V. i
"connotati soggettivi favorevoli" (confessione reso spontaneamente, comportamento processuale, abusi subiti) del coimputato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010