Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
Le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento agli assistiti utrasessantacinquenni consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare, oppure (secondo l'art. 2 legge n. 118 del 1971, introdotto dall'art. 6 D.Lgs. n. 509 del 1988) nelle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, senza che la considerazione di detti compiti e funzioni possa condurre ad una valutazione per fasce d'età, con la conseguenza di escludere l'indennità quando il soggetto abbia raggiunto una fascia di età avanzata o di decrepitezza tale che funzioni e compiti vengano meno quasi del tutto, giacché anche le persistenti difficoltà a compiere le residue funzioni (per quanto ridotte esse siano) legittima il riconoscimento della suddetta indennità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO E MINISTRO DEL TESORO, in persona dei ministri pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OC NN RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell'avvocato ROMEO ALDO, rappresentata e difesa dall'avvocato VIRGONE FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 396/97 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 23/07/97 R.G.N.236/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso l'improcedibilità del ricorso e in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con sentenza in data 5/18 marzo 1997, il Pretore-giudice del lavoro di Pisa accoglieva la domanda proposta dalla sig.ra NN AR CI nei confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro per ottenere l'indennità di accompagnamento e determinava la decorrenza del trattamento dal 1^ ottobre 1994.
L'appello del Ministero dell'Interno e quello del Ministero del Tesoro sono stati rigettati dal Tribunale con sentenza 16/23 luglio 1997. Ha ritenuto il giudice di appello - alla luce dei chiarimenti forniti nell'udienza avanti al Pretore dal consulente tecnico di ufficio, secondo cui la ricorrente non era completamente in grado di svolgere le funzioni dell'età: p. es. escludo che possa mettersi le scarpe autonomamente, mettere calze elasticizzate, escludo anche che possa provvedere all'igiene intima personale senza l'aiuto di presidi. Escludo anche che la ricorrente possa provvedere a fare la spesa da sola - che non possa affermarsi uno stato di autosufficienza della CI. Ha altresì riconosciuto il giudice di appello che lo stato di autosufficienza doveva essere valutato nell'ambito del nucleo familiare di inserimento (coniuge vivente anche se affatto da depressione del tono dell'umore) attesa la rilevanza del gruppo familiare ai fini della concessione di misure assistenziali dello Stato, ma le insufficienze di autonomia della CI erano così estese da non poter essere sopperite nei limiti di una normale assistenza di coppia.
Non vi era ragione di rinnovare la consulenza in quanto l'appello investiva le valutazioni pretorili delle risultanze peritali, non queste in sè.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i Ministeri dell'interno e del tesoro con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Rileva, pregiudizialmente, la Corte che, seppure non sia rinvenibile in atti la copia autentica della sentenza impugnata (fotocopia della stessa è, peraltro, incorporata nell'esposizione in fatto del ricorso, quale parte integrante dell'atto e non sono mossi rilievi in ordine alla completezza e fedeltà della riproduzione fotostatica), della sua produzione in forma autentica ha dato atto il Cancelliere della Corte nella nota di deposito. Non si ritiene, pertanto, di pronunciare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, c.p.c.. Col primo motivo di ricorso le Amministrazioni deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18/80 nonché dell'art. 6 del d. lg.vo n. 509/1988 nonché dell'art. 212 della l. n. 118/1971 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. nonché motivazione omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.. Sostengono che l'art. 6 del d. lgs. 23 novembre 1988, n. 509 ha introdotto, in via interpretativa, una nuova definizione di invalidità civile per gli invalidi ultra sessantacinquenni, al fine di evitare applicazioni improprie delle percentuali tabellari ed il ricorso a criteri astratti di definizione delle situazioni invalidanti, sottolineando l'esigenza ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della fascia di età considerata. Solo sul presupposto di tale esame potrà successivamente, con riferimento all'indennità di accompagnamento, valutarsi se la impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita o nella deambulazione siano da considerarsi non naturali con riferimento all'età. Tanto più tale accertamento è necessario con riferimento al parametro medio delle fasce di età più avanzate.
L'assistita era in grado di deambulare, seppure con l'ausilio di tutore ortopedico, come riferito dal consulente di ufficio, e le difficoltà persistenti sono concetto ben diverso dalla situazione di impossibilità.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore oppure nell'avere difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (secondo la dizione dell'art. 2 comma terzo, aggiunto dall'art. 6 del d. lgs. 23 novembre 1988, n. 509) ovverosia nel non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con la conseguente necessità di un'assistenza continua (secondo la dizione dell'art. 1, comma primo della legge 11 febbraio 1980, n. 18): cfr. Cass. 3 febbraio 1993, n. 1339; 3
febbraio 1999, n. 931; 13 maggio 2000, n. 6181; in particolare la sentenza n. 931 del 1999 cit. ha anche posto in rilievo che l'incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita deve essere verificata nella sua inerenza costante al soggetto e non in relazione ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quali ad esempio il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana.
La Corte, nell'aderire alla citata giurisprudenza, non ritiene, anzitutto, che tale linea interpretativa posa indurre a ritenere, secondo la prospettazione delle amministrazioni ricorrenti, che la considerazione dei compiti e delle funzioni proprie dell'età dell'assistito, ai fini della valutazione della rilevanza delle difficoltà persistenti, possa condurre, tramite una valutazione per fasce di età, alla conseguenza (veramente paradossale) che tali difficoltà possano essere riconosciute in favore di una persona anziana che ancora conserva una certa validità e una conseguente più ampia sfera di compiti e funzioni (per le quali, appunto, presenta difficoltà persistenti) e non in favore di altro o dello stesso soggetto che abbia raggiunto una fascia di vecchiaia avanzata o addirittura di decrepitezza, nella quale compiti e funzioni vengono meno quasi del tutto (eccezion fatta per le funzioni strettamente fisiologiche proprie di chi sia ancora in vita), talché possa sostenersi (secondo la prospettazione che la Corte non ritiene assolutamente di poter condividere) che all'incapacità alle pur ridotte e tuttavia, per comune esperienza, frequenti, onerose e complesse residue funzioni debba sopperire esclusivamente l'assistenza familiare e non anche quella che l'indennità di accompagnamento concorre ad assicurare.
Nel caso in esame, il Tribunale ha adeguatamente motivato, alla stregua della consulenza tecnica e dei chiarimenti forniti in udienza dell'ausiliare, che la CI, in via esemplificativa, non solo non era in grado di fare la spesa da sola (il che, ovviamente, non sarebbe sufficiente di per sè al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento), ma neppure era in condizione di compiere autonomamente quegli atti della vita quotidiana, ancor più frequenti nell'anziano, secondo nozioni di comune esperienza, quali indossare calze elastiche e scarpe e, soprattutto, provvedere all'igiene intima personale;
in generale il consulente ha escluso che la donna fosse completamente in grado di svolgere le funzioni dell'età.
Non si trattava, dunque, secondo l'accertamento del giudice di merito, dell'incapacità ad un singolo o a pochi atti, ma agli atti più significativi e importanti della vita quotidiana, in relazione ai quali non poteva condurre all'esclusione del beneficio (secondo l'accertamento conforme a corretti criteri logici e giuridici del giudice di appello) la circostanza che la CI, fosse in grado di camminare seppure lentamente e con l'appoggio di un tripode (profilo, quello della capacità o incapacità di deambulare, attinente a un diverso titolo per la concessione dell'indennità di accompagnamento).
Col secondo motivo, in via subordinata, le ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 18/80 in relazione all'art. 360 primo comma, n.
3. c.p.c. nonché motivazione omessa su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. e lamentano che il Tribunale, nel confermare la sentenza del Pretore e dunque aderendo alla relativa motivazione, abbia determinato la decorrenza del trattamento dal 1^ ottobre 1994 senza alcun supporto probatorio e in contrasto con i risultati di due visite mediche amministrative del novembre 1993 e del 12 giugno 1995, con le quali la ricorrente era stata ritenuta invalida totale ma senza necessità di accompagnamento. Lo stesso Pretore aveva svolto una indagine riferita all'attualità e senza alcun riferimento anamnestico (danno atto tuttavia le ricorrenti che il quadro patologico - poliartrosi con coxartrosi bilaterale - era presente da diversi anni e con caratteristiche di lenta evolutività).
Il motivo non può essere accolto.
Esso involge, infatti, una questione che, a fronte di identica statuizione del Pretore, non era stata investita dall'atto di appello e che presenta dunque profili di inammissibilità.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
P. T. M
La Corte rigetta il ricorso e condanna le amministrazioni ricorrenti in solido a pagare a controparte le spese del giudizio di cassazione in oltre L. 11.000, oltre L. 3.000.000= per onorari. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001