Sentenza 19 settembre 2008
Massime • 1
È congruamente motivata e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità la sentenza che esclude la sussistenza del dolo nei delitti di cui agli artt. 495 (falsa affermazione di avere la qualità personale di cittadina italiana o di altro Stato dell'Unione europea) e 640 cod. pen. (truffa relativa all'erogazione della somma di euro 1.000 per la nascita del figlio), sulla base della considerazione che l'imputata aveva ricevuto una lettera del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa all'attribuzione al figlio neonato della somma indicata e si era limitata a compilare e sottoscrivere, presso l'ufficio postale indicato nella predetta missiva, un modulo prestampato, presentando un documento di identità dal quale risultava non essere cittadina italiana. (Conf. sent. 43243 del 2008, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2008, n. 41263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41263 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/09/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1162
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 021171/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di MILANO;
nei confronti di:
YARO ALBERTINE, N. IL 07/04/1973;
avverso SENTENZA del 26/04/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VARESE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SCALERA VITO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Vito Monetti, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1.- Il GUP presso il Tribunale di Varese, con sentenza del 26.4.2007, ha assolto, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, RO Alberatine, cittadina ivoriana, originariamente imputata dei delitti ex artt. 483 e 640 bis c.p. per avere: A), con dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) relativa al possesso dei requisiti per la riscossione dell'assegno di cui alla Legge Finanziaria 2006, art. 1, comma 331 falsamente affermato presso l'ufficio postale di GO ER (Varese) di avere la qualità personale di cittadina italiana o comunque di altro paese UE;
B), con artifizi e raggiri consistiti nel dichiarare la falsa qualità personale di cui sopra, indotto in errore il Ministero dell'economia, ottenendo l'erogazione della somma di Euro 1.000,00= per la nascita di un figlio, così procurandosi ingiusto profitto, con altrui danno.
L'imputata aveva ricevuto dal Presidente del Consiglio una lettera indirizzata al figlio neonato MI RI, che comunicava l'attribuzione al piccolo di un assegno di Euro 1.000,00=, indicando presso quale ufficio postale detta somma potesse essere ritirata, ufficio dove l'imputata si era recata, riempiendo con le sue effettive generalità lo spazio bianco di un modulo che aveva sottoscritto, che nella parte a stampa conteneva anche la dichiarazione di cittadinanza di cui s'è detto.
Ha ritenuto il giudicante che, da un lato, nel caso di specie si sarebbe potuto, al più, ipotizzare il semplice mendacio (e non anche la messa in opera di artifizi o raggiri), dall'altro, che la condotta posta in essere dall'imputato, contestata in due distinti capi di imputazione, avrebbe dovuto essere qualificata come costituente il reato di cui all'art. 316 ter c.p., con conseguente irrilevanza penale, scaturente dal mancato superamento delle soglie di punibilità; dall'altro, ancora, che la condotta dell'imputata appariva non connotata da dolo, atteso che, nel rendere la falsa dichiarazione, aveva esibito il documento di identità, dal quale risultava la sua effettiva cittadinanza.
Ricorre per cassazione il PM preso il Tribunale di Varese e deduce:
1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di un elemento di fatto decisivo, atteso che a suo avviso non risulterebbe dimostrato non solo che l'imputata avesse esibito il documento di identità, ma anche che da detto documento risultasse la sua effettiva nazionalità;
2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla asserita grossolanità del falso, atteso che ciò risulterebbe smentito proprio da fatto che l'imputata aveva ottenuto la indebita erogazione;
3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla asserita insussistenza del dolo, atteso che detta insussistenza non sarebbe provata, ma semplicemente ipotizzata;
4) erronea applicazione della legge penale in ordine alla esclusione dei reati contestati, atteso che il mendacio e il silenzio, nel caso in esame, assumerebbero ex se rilevanza di artificio o raggiro;
e) erronea applicazione della legge penale, relativamente alla riconducibilità del fatto all'ipotesi di reato sanzionata dall'art.316 ter c.p., con esclusione del reato ex art 495 c.p., atteso che,
se non si raggiunge la soglia quantitativa indicata nella prima fattispecie criminosa, prende comunque vigore la disposizione di cui al secondo reato (art. 495 c.p.). 2.- Il ricorso è inammissibile perché articolato sulla base di un presupposto di fatto (l'avere agito la RO con consapevolezza e quindi con dolo) che la sentenza impugnata motivatamente esclude. Invero il GUP di Varese ha sostanzialmente corredato il suo decisum di una doppia motivazione, che tuttavia si presenta non, come di solito accade, in forma paratattica (e dunque alternativa), quanto, piuttosto, ipotattica, nel senso che, premesso che il giudicante ritiene che l'imputata abbia agito in assenza di dolo (e per tale ragione la assolve), lo stesso aggiunge, ad abundantiam che, se anche l'imputata avesse consapevolmente dichiarato il falso, non di meno il fatto sarebbe penalmente irrilevante, atteso che il sussidio ottenuto non superava la soglia di punibilità prevista dalla legge. È di tutta evidenza, dunque, che, se la prima motivazione fosse (contrariamente a quanto denunziato col ricorso) immune da vizi logici, il secondo apparato motivazionale sarebbe del tutto irrilevante ai fini del controllo di legittimità.
Tale in realtà è il caso in esame, atteso che il giudicante ha posto in rilievo: 1) che la RO si era recata all'ufficio postale per incassare il sussidio, in quanto destinatario di una lettera fattale recapitare per iniziativa del Governo, risultando ella aver recentemente partorito;
2) che l'imputata si era limitata a compilare un modulo prestampato, riempiendolo con le sue generalità (e sottoscrivendolo); 3) che ella aveva presentato il modulo unitamente al suo documento di identità, dal quale risultava non essere cittadina italiana.
Tale ultima circostanza, esplicitamente affermata in sentenza, è negata dal ricorrente, ma, mentre, da un lato, è di tutta evidenza che esula dai poteri di questa Corte eseguire (l'implicitamente richiesto) controllo su di un elemento di fatto, dall'altro, appare più che ragionevole presumere che i dipendenti postali abbiano doverosamente identificato l'imputata, chiedendole, nel momento in cui andavano a versare la somma di Euro 1000,00=, la esibizione di un valido documento di identità.
Da tutto quanto premesso, è agevole desumere che i denunziati vizi di illogicità della motivazione (o peggio, di mancanza o contraddittorietà della stessa, all'evidenza non sussistono.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008