Sentenza 12 luglio 2006
Massime • 1
In sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza degli estremi della flagranza, la configurabilità di una delle ipotesi di arresto e il rispetto dei termini della procedura di convalida, senza spingersi fino ad accertare l'elemento soggettivo del reato ipotizzato nei confronti dell'arrestato, il cui accertamento forma oggetto del giudizio di colpevolezza ed è perciò demandato alle successive fasi processuali. (Fattispecie nella quale il giudice non aveva convalidato per difetto del dolo l'arresto per evasione di un imputato agli arresti domiciliari che si era allontanato dal luogo di detenzione per disputare una partita di calcio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2006, n. 32630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32630 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 12/07/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1492
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 26810/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO;
avverso l'ordinanza del 3 maggio 2005 emessa Tribunale di Agrigento - Sezione distaccata di Canicattì;
nel procedimento nei confronti di:
BO AK LY, nato in [...] il [...];
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Aurelio Galasso, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Agrigento - Sezione distaccata di Canicattì, in composizione monocratica, non convalidava l'arresto di BO AK LY per il reato di cui all'art. 385 c.p., ritenendo che il temporaneo allontanamento dal centro di accoglienza di Racalmuto - dove si trovava agli arresti domiciliari - al solo fine ricreativo di disputare una partita di calcio, non integrasse gli estremi del delitto di evasione, del quale difettava il fumus in base al quale si sarebbe potuto procedere al suo arresto, quantomeno sotto il profilo del dolo.
2. Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. In particolare, il ricorrente censura l'ordinanza per aver negato la convalida dell'arresto sul presupposto del difetto dell'elemento psicologico del reato, ma attribuendo, erroneamente, al dolo una natura specifica che non ha, in quanto nel reato di evasione è sufficiente il dolo generico, consistente nella mera consapevolezza di usufruire di una libertà di movimento vietata dalla misura imposta e dallo stesso precetto penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato, seppure in base ad argomentazioni diverse da quelle dedotte.
3.1. Con il provvedimento impugnato il giudice ha negato la convalida dell'arresto ritenendo, in particolare, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche in relazione alla sussistenza del dolo, quale specifico atteggiamento del reato di evasione. Deve osservarsi che in sede di convalida dell'arresto il giudice deve limitarsi a verificare l'esistenza del fumus del reato, cioè l'astratta riconducibilità del fatto ad una ipotesi criminosa, senza estendere l'accertamento ai gravi indizi. Nella specie, invece, il giudice si è spinto oltre i poteri attribuitigli dalla legge, valutando in concreto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la configurabilità del reato di evasione sotto il profilo dell'elemento soggettivo, aspetti che non rientrano nell'area del sindacato del giudice della convalida e che, in ogni caso, non potevano essere oggetto di valutazione da parte degli operanti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto. Peraltro, in questo caso la stessa motivazione dell'ordinanza avrebbe dovuto riguardare solo la sussistenza degli estremi della flagranza, la configurabilità di una delle ipotesi di arresto e il rispetto dei termini della procedura di convalida, senza spingersi fino ad accertare l'elemento soggettivo del reato ipotizzato nei confronti dell'arrestato, accertamento questo che formerà oggetto del giudizio di colpevolezza demandato alle successive fasi processuali (Sez. 6^, 7 dicembre 1991, n. 3550, Lanciano).
4. Così fissati in diritto i termini della questione, si rileva come il ricorso del Pubblico Ministero sia espressamente circoscritto al solo provvedimento di convalida, finalizzato cioè, prevalentemente, alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria, in quanto riguarda la rivisitazione di una fase ormai perenta quale è quella della convalida. Pertanto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe una pronuncia meramente formale da parte del giudice del rinvio, senza alcuna ricaduta di effetti, determinando una evidente diseconomia procedimentale.
Per evitare tali effetti - innovando rispetto ad una prassi giurisprudenziale consolidata - il Collegio ritiene si debba pronunciare l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2006