Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
In tema di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a procedere ad una verifica formale circa la osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo, cod. proc. pen. deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza tuttavia prendere in considerazione l'aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato alla valutazione di applicabilità delle misure cautelari) e senza sconfinare in apprezzamenti riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito. La verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione.
Commentario • 1
- 1. Convalida di arresto: i limiti del potere di verifica e controllo del G.I.P.Avv. Mattia Fontana · https://www.avvocatoandreani.it/ · 25 maggio 2022
IL CASO La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, proponeva ricorso per Cassazione avverso un'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano, eccependo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 391, comma 4, c.p.p. Con la medesima ordinanza infatti, il G.I.P., aveva rigettato la richiesta di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'imputato, indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo "shaboo" - ed in particolare: due bustine del peso lordo di 0,82 e 0,35 grammi, oltre ad ulteriori 0,07 grammi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2006, n. 17435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17435 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - rel. Presidente - del 06/04/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 505
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 11261/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di RUMINI;
avverso l'ORDINANZA emessa il 02/02/2005 dal G.I.P. del TRIBUNALE di RIMINI;
nel procedimento nei confronti di:
AL MO e LA RC;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Pres. Dott. MARINI LIONELLO,
lette le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona del Dott. MURA ANTONIO, il quale ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza datata 2 febbraio 2005 con la quale il Giudice per le indagini preliminari non ha convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di DR MO e LA RC, trovati all'interno di un'autovettura in possesso di sostanze stupefacenti, avendo ritenuto che la tossicodipendenza dei predetti (resa evidente dal rinvenimento di siringhe nell'abitacolo del veicolo), la quantità delle sostanze (non eccessiva se rapportata al consumo di due assuntori abituali) ed, infine, la sostanziale divisione in due parti del detto quantitativo costituissero elementi tali da non condurre a ravvisare (pur in presenza nell'autovettura di ritagli di cellophane) la finalità di cessione a terzi in capo a due soggetti immuni da precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti, nonché viventi nelle rispettive famiglie, sì da avere disponibilità di denaro, in un contesto nel quale non erano state eseguite perquisizioni domiciliari volte a rinvenire l'armamentario tipico dello spacciatore.
"Una eventuale destinazione allo spaccio" - ha concluso il giudice dell'udienza per la convalida - "doveva essere fornita di maggiori riscontri".
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini deducendo violazione della legge penale e processuale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Afferma tra l'altro il ricorrente che il giudice non ha valutato che l'AL ed il LA, oltre al quantitativo di eroina (peraltro non modesto, in quanto pari a grammi 5,40) disponevano di un'ulteriore quantità imprecisata della quale si erano disfatti al momento del controllo, ne' che lo stupefacente si presentava, per almeno due pezzi, nella forma c.d. "in pietra", conducente all'attività dello spacciatore, era occultato in posti diversi all'interno dell'auto, ne' ha considerato l'avvenuto rinvenimento di un coltellino e di ritagli pronti per essere utilizzati nel confezionamento.
Il ricorso è fondato nei sensi che seguono, in relazione alla dedotta violazione della legge processuale.
Come rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte in requisitoria scritta datata 4 luglio 2005 con la quale vengono anche richiamati i profili di incongruità segnalati dal P.M. ricorrente, l'ordinanza impugnata non rispetta i limiti dell'apprezzamento demandato al giudice in sede di convalida dell'arresto, apprezzamento che non può travalicare la verifica della ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, alla quale è riservato un ambito discrezionale di valutazione. Invero, in tema di convalida dell'arresto , ex art. 391 c.p.p., comma 4, il giudice, oltre a verificare la osservanza dei termini previsti dall'art. 386 c.p.p., comma 3, e art. 390 c.p.p., comma 1 (verifica meramente formale),
deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto secondo gli artt. 380, 381 e 382 c.p.p., ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza di questo in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., in una chiave di lettura non già attinente l'aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, riservato, ex art. 391 c.p.p., comma 5, in combinato disposto con gli artt. 273 e 274 c.p.p., all'applicabilità di taluna delle misure cautelari coercitive, ne' con un apprezzamento riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito. La verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, sia altrettanto ragionevole rilevare un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione (vedansi, tra le altre, Cass. Sez. 6^, 10/03/2003, n. 19011, P.M. in proc. Cric;
Cass. Sez. 6^, 11/12/2002, n. 8029, P,M. in proc. Fiorenza). Nel caso qui in esame il giudice non si è attenuto al suddetto principio di diritto, non essendosi egli limitato a compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del fumus commissi delicti, ma essendosi spinto - trascurando l'esame concernente l'uso ragionevole del potere discrezionale riconosciuto in materia alla polizia giudiziaria - a valutare la sussistenza o meno di gravi indizi in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza detenuta dai due arrestati, avendo finito con escluderli mediante l'affermazione, (estranea alla natura tipica del giudizio di convalida dell'arresto e rilevante con riguardo ai diversi temi della sussistenza dei gravi indizi o della prova) che "una eventuale destinazione allo spaccio" (la cui ragionevole ipotizzabilità ex ante da parte degli operanti non è stata valutata) "doveva essere fornita di maggiori riscontri". Pertanto il provvedimento impugnato va annullato con rinvio e con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.I.P. del Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2006