Sentenza 30 gennaio 2004
Massime • 1
È configurabile il tentativo nel delitto di rapina impropria là dove la mancata sottrazione della cosa è accompagnata dalla successiva violenza esercitata per procurarsi l'impunità, in quanto la complessiva condotta non resta avulsa dal modello legale dettato dal secondo comma dell'art. 628 cod. pen. ma rappresenta il profilo cronologico e funzionale che colloca la condotta violenta come un "prius" rispetto all'impossessamento. (Fattispecie in cui l'imputato era riuscito a sottrarre dalla cassetta delle elemosine soltanto frammenti di due biglietti da mille lire).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2004, n. 9262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9262 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 30/01/2004
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 00179
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 031665/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di FIRENZE;
nei confronti di:
1) DE AL N. IL 10/12/1966;
avverso SENTENZA del 29/01/2001 TRIBUNALE di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Loris D'Ambrosio che ha concluso per declaratoria di inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza del 29 gennaio 2001, il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato DE LD colpevole dei reati al medesimo ascritti condannandolo alla pena di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione e lire 600.000 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il procuratore generale, deducendo due distinte censure. Premesso che, malgrado la mancata indicazione dell'art. 56 cod. pen. nel relativo capo di imputazione, la rapina impropria contestata sub A) è solo tentata, come emerge con chiarezza dalla formulazione dell'addebito e dalla stessa motivazione della sentenza, ove si riferisce che l'imputato era riuscito a sottrarre dalla cassetta delle elemosine soltanto "frammenti" di due biglietti da mille lire, osserva come, alla luce di un certo orientamento dottrinario e di una pronuncia di questa Corte, non sia configurabile il tentativo di rapina impropria, ma unicamente il tentativo di furto e l'autonomo reato avente come elemento costitutivo la violenza o la minaccia. Inoltre, il Tribunale, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, sarebbe partito da una pena base di tre anni di reclusione, vale a dire la pena minima prevista per il delitto di rapina consumato: ove, invece, tale fosse stata la statuizione sanzionatoria per l'ipotesi tentata, la motivazione sarebbe al riguardo carente, attesa la fissazione di una pena base non commisurata al disvalore del fatto. Il primo motivo di ricorso coinvolge una delle problematiche nelle quali è più evidente lo iato che separa, da un lato, gli approdi ermeneutici cui è pervenuta, consolidandosi, la giurisprudenza di legittimità, e, dall'altro, l'orientamento che invece contraddistingue sul tema la posizione da tempo assunta dalla dottrina, pressoché unanime: ci si riferisce alla configurabilità del tentativo nel delitto di rapina impropria, che il ricorrente pubblico ministero evoca - con puntuale sviluppo argomentativo - nel primo motivo di ricorso, contestandone la sussistenza. Come è noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte in numerosissime occasioni ha avuto modo di affermare che sussiste il tentativo di rapina impropria quando l'agente, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui al fine di trame ingiusto profitto, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dal proprio volere, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (cfr., fra le tante, Cass., Sez. 2^, 4 marzo 2003, Lucchesi;
Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2001, p.m. in proc. Berisa;
Cass., Sez. 2^, 16 maggio 2001, Radosavljevic;
Cass., Sezz. 2^, 19 settembre 1990, Mascia). Isolata, in tale coeso panorama, si presenta la diversa tesi secondo la quale, invece, si ritiene che la configurabilità della rapina impropria, alla stregua del testuale tenore della norma incriminatrice (art. 628, secondo comma, cod. pen.) presupponga inderogabilmente l'avvenuta sottrazione della cosa. Mancando, quindi, tale presupposto - come si verifica nel caso in cui l'agente, sorpreso prima di aver effettuato la sottrazione, usi violenza o minaccia al solo fine di fuggire o di procurarsi altrimenti l'impunità - il fatto, si afferma, non può essere qualificato come tentativo di rapina impropria, dandosi luogo, invece, alla configurabilità, oltre che del tentato furto, anche dell'altro autonomo reato che abbia come elemento costitutivo la violenza o la minaccia (Cass., Sez. 5^, 12 luglio 1999, p.g. in proc. Jovanovic). A quest'ultima impostazione (rispetto alla quale non mancano pronunce conformi di merito) aderisce quasi tutta la dottrina che si è espressa sull'argomento, sottolineandosi, pur con notevole varietà di accenti, non soltanto la struttura della fattispecie ed i correlativi argomenti testuali che è possibile desumerne, ma anche spunti ermeneutici desumibili da considerazioni di politica criminale. Malgrado l'obiettiva delicatezza del tema, questo Collegio ritiene di dover aderire all'orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Il delitto di rapina impropria, infatti, si configura come fattispecie autonoma rispetto al modello descritto nel primo comma dell'art. 628 cod. pen., pur se di esso mantiene, attraverso la relatio al tipo ivi indicato, l'intera gamma degli elementi che valgono a qualificare ed integrare lo schema astratto delineato dal legislatore. Ciò significa che l'impossessamento, il fine di profitto e la violenza o minaccia caratterizzano entrambe le figure, variando solo la consecutio finalistica che deve legare le due condotte prese in considerazione dalla norma come elementi che indefettibilmente devono concorrere per integrare la fattispecie:
l'impossessamento, da un lato, e la violenza o minaccia, dall'altro. La violenza successiva all'impossessamento non sta dunque a rappresentare, in questa prospettiva, un concetto di esaurimento "consumativo" del primo momento in cui si articola la condotta criminosa, ma intende normativamente sottolineare esclusivamente il profilo cronologico e funzionale che colloca quella condotta come un prius rispetto all'altra, lasciando ovviamente inalterata l'applicabilità, a quella stessa condotta, degli ordinari principi in tema di tentativo. Ammessa, dunque, concettualmente, la ipotizzabilità del tentativo con riferimento alla fase dell'impossessamento, ne deriva, a parere di questo Collegio, che la successiva violenza esercitata per procurarsi l'impunità, non resti avulsa dal modello legale prefigurato nel secondo comma dell'art. 628 cod. pen., ma ad esso si coniughi a perfezione, dando così vita alla figura tentata (come è noto, a sua volta autonoma) di rapina impropria, senza alcuna illogica scansione del reato complesso in autonome figure di tentato furto e violenza o minaccia, per il sol fatto che una delle due condotte tipiche è rimasta allo stadio del tentativo. Il primo motivo di ricorso del pubblico ministero deve pertanto essere ritenuto non fondato.
Ad opposto epilogo deve invece pervenirsi per ciò che attiene alla seconda doglianza prospettata dal ricorrente. Considerato, infatti, che nella specie è stata configurata una ipotesi di tentata rapina impropria, come chiaramente traspare dalla formulazione del capo di imputazione, la pena base determinata in sentenza risulta illegale, in quanto applicata senza tener conto del tentativo. Ove, invece, il giudice del merito abbia ritenuto di determinare in anni tre di reclusione la pena base per l'ipotesi tentata, v'è un palese vizio di motivazione, non trasparendo in alcun modo le ragioni per le quali, pur in presenza di un riconosciuto modestissimo episodio, si sia determinata, come pena base, una pena sensibilmente eccedente il minimo edittale.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla determinazione della pena e rinvia al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2004