Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 12729
CASS
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di condotta partecipativa

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità dei motivi, reiterazione delle doglianze di appello e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che le censure in fatto non sono consentite in sede di legittimità.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in punto di estorsione e riqualificazione del fatto

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e per aver dedotto vizi di motivazione con riferimento a una questione di diritto, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione del principio di diritto che differenzia l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni dall'estorsione.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in punto di concorso quale mandante

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e reiterazione delle doglianze di appello. La Corte ha chiarito che la responsabilità non è fondata sulla mera posizione nel clan, ma su elementi di fatto e logici, indicando che il Di NA diede specifico mandato ad agire e individuò l'intermediario.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in punto di condotta concorsuale e aggravante mafiosa

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e reiterazione delle doglianze. La Corte ha rilevato che la natura mafiosa dell'associazione non era stata oggetto di specifico motivo di appello, e che l'aggravante è stata correttamente applicata sulla base di precedenti giurisprudenziali e delle risultanze processuali.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e calcolo della pena

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e reiterazione delle doglianze, e per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'estorsione consumata

    I motivi sono stati dichiarati aspecifici e reiterativi delle doglianze di appello, non confrontandosi con la motivazione conforme dei giudici di merito. La Corte ha ribadito che la valutazione del materiale probatorio non è consentita in sede di legittimità.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in ordine all'attribuzione del ruolo di mandante

    Il motivo è stato dichiarato aspecifico e reiterativo, non confrontandosi con la doppia motivazione conforme. La Corte ha evidenziato la puntuale motivazione della Corte di appello nell'identificare il PI sulla base delle conversazioni captate e nel coordinare le stesse per confermare la sua attività di controllo del territorio.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della minaccia ambientale

    Il motivo è stato dichiarato aspecifico, non confrontandosi con la motivazione ampia, logica e ancorata alle risultanze processuali che ha valorizzato la qualità dei soggetti e le circostanze ambientali, inclusa la sottoposizione del territorio all'influsso di consorterie mafiose.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

    Il motivo è stato dichiarato aspecifico e reiterativo, non confrontandosi con la doppia motivazione conforme. La Corte ha ribadito la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sull'aggravante e sull'accertamento della caratura criminale del PI.

  • Accolto
    Errore di calcolo nella determinazione della pena

    Il motivo è stato accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio. La Corte ha riscontrato un errore nel calcolo degli aumenti per i reati satellite, annullando la sentenza impugnata nei confronti di PI NG limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto il giudizio di appello era stato definito con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il controllo del giudice di secondo grado in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto il giudizio di appello era stato definito con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il controllo del giudice di secondo grado in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 12729
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12729
    Data del deposito : 7 aprile 2026

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