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Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 12729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12729 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: -D NA HE, nato a [...] il [...]; OZ NG, nato a [...] il [...]; FU IA, nato a Giugliano in [...] il [...]; AR AN, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi proposti da Di NA, CO e AR e di annullare senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio per PI, con rideterminazione della pena in anni 8, mesi 5 di reclusione ed 5000 euro di multa, con rigetto del ricorso nel resto;
udito l’avv. Leopoldo Perone, quale difensore dell’imputato Di NA e sostituto dei difensori di PI, AR e CO, il quale ha concluso riportandosi ai ricorsi e chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/05/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di appello proposto nell’interesse di HE Di NA, NG PI, IA CO e AN AR, in (parziale) riforma della sentenza, emessa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 24/10/2023, ed in accoglimento dell’accordo formulato ex art. 599-bis cod. proc. pen. con riferimento agli imputati AR e CO, riduceva la pena rispettivamente, per il primo, ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.800 di multa e, per il secondo, ad anni sette, mesi quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa, confermando nel resto la sentenza, avuto riguardo alle pene inflitte indicate nel dispositivo di sentenza letto alla udienza del 24/10/2023. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/05/2025 propongono ricorso l’avv. Leopoldo Perone e l’avv. HE Giametta, difensori di fiducia di HE Di NA, articolando vari motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente Di NA deduce, con riferimento al capo B) della rubrica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge Penale Sent. Sez. 2 Num. 12729 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 24/02/2026 con riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 56, 629 cod. pen., nonché vizio della motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di condotta partecipativa. Al riguardo, censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto di superare, in maniera incongrua a parere del ricorrente, tutte le doglianze difensive e in particolare quella secondo cui l’interessamento del Di NA doveva ritenersi finalizzato unicamente alla risoluzione di una pregressa controversia familiare. A parere del ricorrente, la conclusione della Corte di appello sarebbe frutto di fuorviata e parziale lettura della conversazione n. 87, intercettata all’interno della autovettura Fiat 500L il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 17,00, intercorsa tra il AR e l’Agalbato: invero, dalla lettura integrale della conversazione sarebbe emerso che era stato lo stesso CI, persona offesa, a chiedere al cugino AR un incontro col Di NA e che a motivo dell’incontro vi erano due possibili ragioni, ovvero i dissidi tra il CI e lo zio EN per lavori sottratti a quest’ultimo ed il fatto che il CI avrebbe ‘sparlato’ del AR e doveva essere verificato se queste voci fossero vere o meno. Inoltre, a dire dello stesso AR, l’incontro non aveva ad oggetto ‘una cosa di male’ ossia una azione illecita. La motivazione della Corte territoriale sarebbe dunque apodittica e non avrebbe considerato la deduzione difensiva relativa all’atteggiamento tenuto dal Di NA in occasione dell’incontro, a conferma della circostanza che la persona offesa aveva effettivamente voluto incontrare l’imputato per risolvere questioni familiari, tanto che la richiesta di incontro veniva rivolta al cugino AR e non ad un esponente della organizzazione. In tal senso era omessa anche la considerazione della conversazione n. 88, da cui emergeva che il CI si era tranquillizzato a seguito di quell’incontro.
2.2.Con secondo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento ai capi C) e D) della rubrica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen., nonché vizio di motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di condotta partecipativa. Al riguardo, il ricorrente censura la motivazione nella parte in cui, ritenendo il ruolo di mandante del Di NA in entrambi i reati, non ha adeguatamente preso posizione sulle doglianze difensive, facendo ricorso all’argomento della ‘estorsione ambientale’, senza considerare le risultanze delle captazioni, da cui invece era risultata finanche la inconsapevolezza del Di NA circa le richieste avanzate al NA. La motivazione è altresì censurata nella parte in cui non offre spiegazione del perché il Di NA avrebbe chiesto la lista delle ditte da estorcere, come se non sapesse a quali erano state avanzate le richieste estorsive;
in alcuna risultanza di indagine, poi, con riferimento al capo D), veniva fatto riferimento al Di NA.
2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo H), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen., nonché vizio di motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di integrazione della fattispecie di estorsione. In particolare, sul punto, il ricorrente censura le affermazioni della Corte di appello in quanto ritenute assertive e sganciate dalle risultanze processuali: la persona offesa avrebbe infatti escluso la percezione di una qualsiasi minaccia;
inoltre, il ragionamento con cui la 2 Corte territoriale ha escluso la riqualificazione del fatto ex art. 393 cod. pen. risulterebbe viziato dalla assenza di elementi idonei a escludere, in termini di certezza, che gli imputati avessero ricevuto incarico dal CI.
2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo L), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen. nonché vizio di motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di concorso dell’imputato Di NA quale mandante. Al riguardo, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la prova risiedere in un unico passaggio dei dialoghi del 7 gennaio, senza spiegare quale fosse stato il contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, fornito dall’imputato Di NA, finendo di fatto per legare la affermazione di penale responsabilità all’asserito ruolo da costui rivestito all’interno del gruppo.
2.5. Con quinto motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo Q), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen. nonché vizio di motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di condotta concorsuale. Al riguardo, lamenta il ricorrente la inidoneità e lacunosità del percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella parte in cui ricollega il ruolo di mandante del Di NA nei singoli reati al presunto ruolo verticistico ricoperto dallo stesso in seno al sodalizio. Non sarebbe poi spiegato, in risposta alle deduzioni difensive, se un ordine a commettere i delitti ci fosse stato, non fosse stato revocato o se il delitto fosse stato in ipotesi eseguito da altri in maniera autonoma ed indipendente;
inoltre, non si comprenderebbe, a parere del ricorrente, come la condotta altrui potesse essere finalizzata ad ampliare il raggio di azione del gruppo, alla luce della intervenuta assoluzione degli esecutori materiali, PI e US. Non risulterebbe neppure spiegato il superamento della doglianza difensiva circa la assoluta assenza di un profilo minatorio nella richiesta, per come emergente dalle stesse dichiarazioni delle persone offese.
2.6. Con sesto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza/erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 416-bis.
1. cod. pen. nonché vizio di motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di integrazione della aggravante in parola, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo. Il ricorrente censura vieppiù la decisione nella parte in cui non espone una motivazione in ordine alla caratura mafiosa del gruppo criminale che si assume capeggiato dal Di NA, né dà conto di accertamenti svolti al riguardo.
2.7. Con settimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza/erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di diniego delle attenuanti generiche, mancata attestazione della pena sul minimo edittale e con riferimento ai singoli aumenti in continuazione. Insta pertanto per l’annullamento della sentenza.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli propone ricorso anche il difensore di fiducia, avv. Gian Paolo Schettino, nell’interesse di NG PI, articolando vari motivi.
3.1. Con primo e secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo A) della 3 rubrica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie di estorsione consumata in luogo di quella tentata. Al riguardo, censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto di attribuire maggiore attendibilità al contenuto della conversazione del 26 ottobre 2021, tra AR e Di TE, anziché alle dichiarazioni rese da FR CI: la persona offesa aveva chiarito ciò che era emerso dalle captazioni ovvero che la decisione di incontrare Di NA e PI era stata determinata dalla sua consapevolezza del mancato pagamento delle somme pretese. Tale informazione decisiva, pretermessa nel ragionamento della Corte, avrebbe portato, se valutata, a sovvertire il ragionamento probatorio ed a ritenere la estorsione tentata anziché consumata.
3.2. Con terzo motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo C) della rubrica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità della motivazione in ordine alla attribuzione al PI del ruolo di mandante dell’estorsione; al riguardo, rileva come la qualità di mandante sia stata desunta dal contenuto della captazioni ambientali effettuate nei confronti dei coimputati US e BA, nel corso delle quali si registravano i dialoghi aventi ad oggetto la vicenda di cui al capo D): a parere del ricorrente, dunque, la motivazione risulterebbe carente di indicazione degli elementi inferenziali della affermazione di penale responsabilità del PI e sarebbe vieppiù illogica laddove non spiega la riferibilità alla vicenda sub capo C) del contenuto di captazione relativa al capo D), afferente a ben diversi fatti, con diversi soggetti coinvolti e diverse modalità esecutive.
3.3. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo D), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., conseguente alla ritenuta sussistenza dell’elemento costitutivo della minaccia ‘ambientale’. Al riguardo, rileva il ricorrente come difetti, nella richiesta di affidamento della gestione del bar, minaccia anche implicita o intimidazione, a differenza di quanto ha caratterizzato la richiesta in relazione al capo C); si trarrebbe, dunque, di mera richiesta commerciale, per come emergente anche dalle dichiarazioni della persona offesa HE NA.
3.4. Con quinto motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo H), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie di estorsione consumata in luogo di quella tentata. Al riguardo, rileva il ricorrente come sussista il travisamento della prova, atteso che non risulta esservi stata né una sollecitazione ad effettuare il pagamento, né una richiesta ad assumere un impegno in tal senso. La espunzione dal compendio valutativo della motivazione dei dati inesistenti comporta dunque lo scardinamento del ragionamento probatorio che, unitamente alla dichiarazione della persona offesa di non aver avvertito alcuna pressione o intimidazione, determina la illogicità del profilo motivazionale sul punto.
3.5. Con sesto motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo H), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., in assenza dell’elemento della minaccia.
3.6. Con settimo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento ai capi E) ed F), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine alla attribuzione al PI del ruolo di mandante delle tentate estorsioni. Al riguardo, rileva il ricorrente come non sia stato spiegato sulla base di quali elementi si possa attribuire all’imputato, individuato in ragione del soprannome ‘occhi celesti’, il ruolo di mandante e le ragioni per cui le lamentele degli esecutori materiali siano dimostrative di 4 un tale ruolo in capo al PI.
3.7. Con ottavo motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo L), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine alla attribuzione del ruolo di mandante: al riguardo, lamenta non essere stata fornita adeguata e logica spiegazione del ragionamento probatorio effettuato, che dipana dalla conversazione del 7 gennaio 2022: a parere del ricorrente la evidente frattura temporale tra la fase ideativa della estorsione, maturata in un momento in cui ancora non era stato neppure identificato il destinatario della richiesta, e la fase esecutiva avrebbe imposto alla Corte territoriale di indicare gli elementi attraverso cui si è ritenuto che quella condotta materiale rappresenti la esecuzione della deliberazione estorsiva presa oltre due mesi prima.
3.8. Con nono motivo il ricorrente deduce, con riferimento ai capi A, B), C), D), E), F), H), L), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nella duplice accezione del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa. Al riguardo, censura la motivazione siccome carente delle specifiche indicazioni riferite a ciascuna vicenda delittuosa, onere motivazionale che avrebbe dovuto essere adempiuto in modo ancor più stringente, stante la natura della aggravante.
3.9. Con decimo motivo il ricorrente deduce, con riferimento ai capi A, B), C), D), E), F), H), L), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione in ordine ai singoli aumenti operati sulla pena-base a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione ed errore di calcolo nella determinazione della pena (essendo stati operati due aumenti di pena di mesi sette e giorni quindici per le estorsioni consumate e cinque aumenti di mesi sei ciascuno per quelle tentate, anziché un aumento di mesi sette e giorni quindici e sei aumenti di mesi sei).
4. Con distinti ricorsi proposti dall’avv. Luigi Poziello, difensore di fiducia di IA CO e AN AR, viene articolato per entrambi gli imputati un medesimo, unico motivo, con cui si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Al riguardo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per la assenza di idonea motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, in ragione della funzione adeguatrice delle dette circostanze ed in considerazione del contegno tenuto dagli imputati che, rinunciando ai motivi relativi alla responsabilità, hanno mostrato di avere operato una revisione del proprio agito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 - 05, che hanno chiarito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di 5 estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01). In tal senso, è stato anche precisato che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1, n.39122del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 – 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 - 01).
1.1. Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilita, e pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 – 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01; Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01).
1.2. Ciò premesso, nella specie i motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio del ricorso PI, di cui si dirà, risultano in parte generici ed aspecifici, siccome anche formulati in maniera perplessa e mediante promiscua e generica deduzione cumulativa, e in parte non consentiti, in quanto meramente reiterativi e tendenti a proporre una mera rilettura del fatto e del materiale probatorio.
2. Il ricorso proposto nell’interesse del Di NA è inammissibile. L’aspecificità dei motivi di impugnazione si coglie, oltre che nella rubricazione degli stessi, anche sotto il profilo logico-concettuale, atteso che i motivi aventi ad oggetto i denunciati vizi della motivazione si pongono già logicamente, e per espressa previsione di legge, in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, ed in quanto tali non sono suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento dello sviluppo argomentativo.
2.1. Ciò posto, il primo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delle deduzioni difensive portate in appello. Invero, nel reiterare le medesime doglianze avanzate con l’atto di appello, il ricorrente finisce per non confrontarsi con la motivazione, compiuta, dettagliata e priva di aporie logiche, addotta dalla Corte territoriale in risposta specifica alle deduzioni difensive (vds. pagg. 27-29 della sentenza impugnata). Inoltre, già il primo giudice aveva delineato approfonditamente, con ampio richiamo alle risultanze processuali, il ruolo e la caratura dell’imputato, quale elemento storico di vertice 6 all’interno del clan camorristico AR, dando rilievo agli accertamenti contenuti in altre sentenze di condanna, alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, alla lunga latitanza del soggetto (vds. pagg. 27 e ss. della sentenza di primo grado). Con riguardo, poi, al vizio di travisamento per omissione, che pare essere dedotto con riferimento alla conversazione n. 88, il profilo di censura relativo risulta vieppiù aspecifico nella misura in cui non è offerta prova di decisività dell’elemento probatorio di cui si assume il travisamento. Invero, al riguardo si rammenta che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, Todisco, Rv. 234162 – 01).
2.2. Anche il secondo motivo è aspecifico e meramente reiterativo, oltre che formulato in modo perplesso e con denuncia cumulativa dei vizi. Detto motivo non si confronta criticamente, poi, con la doppia motivazione conforme (vds. pagg. 31-33 della sentenza impugnata;
pagg.57-63 della sentenza di primo grado). Il ricorrente avanza, poi, censure in fatto che mirano ad offrire una mera rilettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede (tra le varie, di recente, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01, che ha ribadito come la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione).
2.3. Il terzo motivo risulta in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato;
il motivo risulta vieppiù non consentito, a fronte della correttezza della decisione dei giudici di merito, nella misura in cui deduce un vizio di motivazione in relazione al profilo della qualificazione giuridica. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05) non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento ad una questione di diritto, essendo denunciabile nel giudizio di legittimità soltanto il vizio di motivazione attinente alle questioni di fatto. La decisione ha fatto, poi, corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza o minaccia alle persone, e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02, che ha chiarito come «nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente 7 astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia»). Invero, sulla base della ricostruzione in fatto, conformemente operata nel doppio grado di giudizio (vds. pagg 71 e ss. della sentenza di primo grado e pagg. 29-31 della sentenza impugnata), è risultato che all’imputato non è stato conferito alcun mandato dal CI per la riscossione del credito, da quest’ultimo vantato nei confronti di RI GL, di talchè il Di NA ha agito per iniziativa personale ed al precipuo scopo di ottenere il pagamento della tangente imposta al CI (pag. 31 della sentenza impugnata).
2.4. Il quarto motivo è aspecifico e meramente reiterativo del motivo di appello;
invero, la censura non si confronta con la motivazione, compiuta e congrua, oltre che priva di aporie logiche, della sentenza impugnata, che non individua il contributo concorsuale sulla base della mera ‘posizione’ ricoperta dal Di NA all’interno del clan, bensì fonda il ragionamento probatorio su elementi di fatto e logici (vds. pagg. 36-38 della sentenza di appello;
vds. anche pagg. 75-85 della sentenza di primo grado). In particolare, la Corte di appello, in risposta alla deduzione difensiva, ha rilevato come fosse stato proprio il Di NA a dare specifico mandato al US di agire nei confronti dei titolari delle ditte che lavoravano al parco Obelisco e come fosse stato ancora l’imputato ad individuare l’intermediario dell’affare illecito in AN GU, ovvero nel soggetto risultato poi effettivamente essere quello che aveva avvicinato la vittima (vds. ancora pag. 37 della sentenza impugnata).
2.5. Anche il quinto motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delle doglianze dedotte in appello. La censura non si confronta, invero, con la compiuta e logica motivazione conforme delle sentenze del doppio grado di merito (vds. pagg. 41-42 della sentenza impugnata e pagg. 99 e ss. della sentenza di primo grado), non pone una critica argomentata e non porta elementi in grado di scardinare il ragionamento probatorio operato.
2.6. Quanto al sesto motivo, esso risulta in parte non consentito, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e in parte aspecifico e meramente reiterativo. Invero, la natura mafiosa della associazione (punto sul quale il primo giudice si è pronunciato diffusamente, con motivazione compiuta, coerente e priva di aporie logiche: vds. pagg. 11-29 della sentenza di primo grado) non è stata fatta, a suo tempo, oggetto di specifico motivo di appello, con conseguente frattura della catena devolutiva. Gli ulteriori profili di censura, relativi alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., risultano invece meramente reiterativi delle doglianze dedotte in appello e non si confrontano con le argomentazioni esposte nella doppia motivazione conforme (pagg. 111, 112 della sentenza di primo grado e pagg. 43, 44 della sentenza impugnata). La sentenza ha poi fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nella duplice declinazione del metodo e della agevolazione. Si rammenta, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 – 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 8 277222 – 01; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 – 01). Nella specie, sul punto la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione compiuta e logica, aderente alle risultanze processuali, nonché corretta in punto di diritto, che la condotta è stata oggettivamente funzionale a creare nelle vittime la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze promananti dal gruppo mafioso e pienamente provata altresì la finalità agevolatrice, alla luce delle conversazioni intercettate, in cui chiara ed espressa era la finalizzazione della condotta a rimpinguare le casse del clan ed a realizzare il più vasto programma di assoggettamento degli imprenditori del territorio alla organizzazione mafiosa -organizzazione la cui esistenza e operatività risultata accertata, come detto, da numerose sentenze (vds. ancora pag. 43 sentenza impugnata).
2.7. Il settimo motivo è aspecifico e meramente reiterativo e, ancora una volta, non si confronta criticamente con la motivazione compiuta, congrua e logica addotta (vds. pag. 45 della sentenza impugnata).
2.8. Per le considerazioni sopra esposte, che hanno valenza assorbente di ogni altra deduzione e argomentazione difensiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
3. Il ricorso proposto dall’imputato PI risulta fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio ed inammissibile nel resto, per le ragioni che si andranno ad esporre.
3.1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente afferendo a vizi che attingono la sentenza con riguardo al capo A), sono aspecifici e meramente reiterativi dei motivi di appello e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Dalla sentenza di primo grado risulta la caratura criminale del PI (vds. pagg 34 e 35). Dalla lettura della sentenza della Corte di appello risulta essere stata operata, ed esposta con motivazione logica e congrua, una valutazione in termini di (parziale) inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, CI e, tuttavia, la ricostruzione della vicenda estorsiva risulta essere stata effettuata in aderenza al dato emergente dalla attività di intercettazione, mentre le dichiarazioni della persona offesa hanno costituito conferma di ciò che la stessa non poteva negare o che sapeva essere gà nel patrimonio di conoscenza della polizia (vds. pagg. 27, 28 della sentenza impugnata). Ciò premesso, il motivo non intacca la logicità e coerenza della trama argomentativa della sentenza né individua alcun vizio di travisamento della prova, ma si limita a proporre una mera rilettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.
3.2. Anche il terzo motivo è aspecifico e, non confrontandosi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, risulta vieppiù meramente reiterativo delle censure avanzate con l’atto di appello. Sul punto, di contro, risulta una doppia motivazione conforme (pagg. 57 e ss., e in particolare pag. 62 della sentenza di primo grado;
vds. anche pagg 4-5 e 31-33 della sentenza impugnata). In particolare, poi, la Corte territoriale ha evidenziato - con motivazione puntuale, coerente, logica ed aderente alle risultanze processuali e dunque non censurabile - gli elementi da cui è stata tratta l’identificazione del soggetto, a cui fanno riferimento gli interlocutori nelle conversazioni captate, nel PI NG, offrendo una lettura complessiva e coordinata delle conversazioni intercettate, da cui è risultata altresì conferma alla capillare attività di controllo del territorio e di sottomissione degli imprenditori, diretta e ideata da PI e Di NA (vds. pag. 31 della sentenza citata). 9 Il motivo di ricorso si limita dunque ad offrire, alla lettura di questa Corte, un diverso significato delle conversazioni o una critica al significato attribuito dai giudici del merito al contenuto delle conversazioni, dunque censure non scrutinabili in questa sede.
3.3. Il quarto motivo è aspecifico. Con riferimento al capo D), la sussistenza di minaccia ‘ambientale’ risulta spiegata con motivazione ampia, logica ed ancorata alle risultanze processuali, con cui il ricorrente non si confronta, reiterando le medesime doglianze portate in appello (pagg. 57 e ss. della sentenza di primo grado;
pagg 32-33 della sentenza impugnata). Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente e le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, rilevando le modalità in sé della richiesta che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 – 01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797 – 01). Nella specie, correttamente, dunque, i giudici del merito hanno dato rilievo alla qualità dei soggetti che si erano presentati per ‘trattare’ la gestione del bar ed alle circostanze in cui la richiesta era stata effettuata (vds., in particolare, pagg. 61-63 della sentenza di primo grado).
3.4. I motivi quinto e sesto, che possono essere esaminati congiuntamente afferendo a vizi di motivazione e di legge che attingono la sentenza con riferimento al capo H), sono in parte aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze portate in appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza, e in parte manifestamente infondati. La ricostruzione in fatto risulta conformemente operata nel doppio grado di giudizio, con motivazione compiuta, congrua e priva di aporie logiche, nonché aderente alle risultanze processuali, in cui si dà conto di come l’interessamento e l’attivarsi del PI per l’estinzione del debito che il GL aveva con il CI risultavano funzionali ad ottenere provvista per la riscossione della tangente imposta al secondo (vds. pagg. 29 e 30 della sentenza impugnata;
vds. anche pagg. 71 e ss. della sentenza di primo grado). D’altro canto, sotto le vesti formale del vizio del travisamento della prova il ricorrente finisce per introdurre una censura alla valutazione del materiale probatorio che si risolve una rilettura dello stesso, non ammissibile in questa sede. La decisione risulta vieppiù avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali si fa rinvio a quanto esposto al paragrafo 2.3. Infine, il motivo, nella parte in cui censura la qualificazione del reato come estorsione consumata anziché tentata, risulta generico e manifestamente infondato, atteso che la affermazione di penale responsabilità è stata dichiarata in relazione al delitto come contestato al capo H della rubrica ovvero nella forma tentata.
3.5. I motivi settimo ed ottavo, che possono essere affrontanti congiuntamente per motivi di ordine logico e di coerenza espositiva, benché attinenti a capi diversi, risultano aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze avanzate con l’atto di appello. In particolare, il motivo settimo non si confronta criticamente con la doppia motivazione conforme nei due gradi del giudizio di merito (pag. 34 della sentenza impugnata e pagg. 63 e ss. della sentenza di primo grado), limitandosi a riproporre una diversa lettura del materiale 10 probatorio, non consentita in questa sede. Di contro, risulta argomentato, con motivazione compiuta e priva di aporie logiche ed ancorata a precisi elementi probatori, il ragionamento attraverso cui i giudici sono giunti ad identificare nel PI il soggetto indicato dagli interlocutori -nelle conversazioni di rilevanza probatoria e avvenute pochi giorni prima dei fatti in contestazione - come ‘occhi celesti’ (vds. in particolare, per la sintesi del ragionamento, pag. 69 della sentenza di primo grado). Analoghe considerazioni possono essere spese con riferimento all’ottavo motivo di ricorso: invero, anche detto motivo omette di confrontarsi compiutamente e criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e con la ricostruzione conformemente operata nel doppio grado del giudizio di merito (vds. pagg. 36, 37 sentenza impugnata e pagg. 75 e ss. della sentenza di primo grado). Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado risulta invero espresso, con motivazione compiuta, congruente e logica, oltre che aderente alle risultanze processuali, il ragionamento probatorio. In particolare, il ragionamento inferenziale, che dipana dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalla interlocuzione del PI con i coimputati per la individuazione di un ‘intermediatore’ che potesse avvicinare gli imprenditori per la richiesta di ‘tangente’, giunge a chiudersi logicamente nel conclusivo rilievo che è stato poi proprio quel soggetto, individuato dal Di NA e dal PI in dette conversazioni, ad avere effettuato, mesi dopo, la richiesta estorsiva nei confronti di VI UF (vds. pagg. 84 e 85 della sentenza di primo grado).
3.6. Anche il nono motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delle doglianze avanzate con l’atto di appello;
il motivo, inoltre, non si confronta con la doppia motivazione conforme (vds. pagg. 111 e 112 della sentenza di primo grado e pagg. 43 e 44 della sentenza impugnata). Le sentenze del doppio grado del giudizio di merito hanno fatto, poi, corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., già in precedenza esposti e per i quali si rinvia al paragrafo 2.6. Si deve inoltre rilevare come dalla lettura della sentenza di primo grado risulti compiutamente accertata la intraneità al sodalizio mafioso e la caratura criminale del PI (vds. pagg. 34 e 35 della sentenza di primo grado). Il ricorrente omette, con il motivo in oggetto, anche di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata, che ha argomentato, con motivazione logica e compiuta, ancorata a specifici elementi risultanti dalle conversazioni intercettate, circa la sussistenza del criterio di imputazione soggettiva della aggravante in parola a tutti i concorrenti nei reati (pag. 43 della sentenza impugnata).
3.7. Risulta invece fondato il decimo motivo di ricorso. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le varie, da ultimo, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01). Nella specie, tuttavia, la Corte di appello, nel determinare gli aumenti per i reati satelliti ha indicato, quale criterio di graduazione degli stessi, la forma tentata o consumata dei reati satelliti, giungendo poi a enunciare, in premessa, come consumate le due estorsioni di cui ai capi A e C della rubrica, salvo poi operare, sulla pena-base del più grave reato di cui al capo 11 C, due aumenti (pari a mesi sette e giorni quindici ciascuno) per delitti consumati (anziché un solo aumento) e cinque aumenti (pari a mesi sei) per i delitti tentati (anziché sei aumenti). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di PI NG limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Per le considerazioni sopra esposte, con valenza assorbente di ogni altra deduzione e argomentazione difensiva, il ricorso va invece dichiarato inammissibile nel resto.
4. I ricorsi di AR e CO sono inammissibili. Il giudizio di appello nei confronti degli imputati è stato definito con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Orbene, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01). In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve neppure motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01). Per le superiori considerazioni, è dunque inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell’interesse degli imputati AR e CO in relazione alla mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena concordata dalle parti o al mancato riconoscimento di attenuanti, essendo stato recepito l'accordo delle parti e non versandosi in ipotesi di pena illegale.
5. All'inammissibilità dei ricorsi degli imputati Di NA, CO e AR segue per legge la condanna degli indicati ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PI NG limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilita'. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di NA HE, CO IA e AR AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 12
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi proposti da Di NA, CO e AR e di annullare senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio per PI, con rideterminazione della pena in anni 8, mesi 5 di reclusione ed 5000 euro di multa, con rigetto del ricorso nel resto;
udito l’avv. Leopoldo Perone, quale difensore dell’imputato Di NA e sostituto dei difensori di PI, AR e CO, il quale ha concluso riportandosi ai ricorsi e chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/05/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di appello proposto nell’interesse di HE Di NA, NG PI, IA CO e AN AR, in (parziale) riforma della sentenza, emessa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 24/10/2023, ed in accoglimento dell’accordo formulato ex art. 599-bis cod. proc. pen. con riferimento agli imputati AR e CO, riduceva la pena rispettivamente, per il primo, ad anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.800 di multa e, per il secondo, ad anni sette, mesi quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa, confermando nel resto la sentenza, avuto riguardo alle pene inflitte indicate nel dispositivo di sentenza letto alla udienza del 24/10/2023. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/05/2025 propongono ricorso l’avv. Leopoldo Perone e l’avv. HE Giametta, difensori di fiducia di HE Di NA, articolando vari motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente Di NA deduce, con riferimento al capo B) della rubrica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge Penale Sent. Sez. 2 Num. 12729 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 24/02/2026 con riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 56, 629 cod. pen., nonché vizio della motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di condotta partecipativa. Al riguardo, censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto di superare, in maniera incongrua a parere del ricorrente, tutte le doglianze difensive e in particolare quella secondo cui l’interessamento del Di NA doveva ritenersi finalizzato unicamente alla risoluzione di una pregressa controversia familiare. A parere del ricorrente, la conclusione della Corte di appello sarebbe frutto di fuorviata e parziale lettura della conversazione n. 87, intercettata all’interno della autovettura Fiat 500L il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 17,00, intercorsa tra il AR e l’Agalbato: invero, dalla lettura integrale della conversazione sarebbe emerso che era stato lo stesso CI, persona offesa, a chiedere al cugino AR un incontro col Di NA e che a motivo dell’incontro vi erano due possibili ragioni, ovvero i dissidi tra il CI e lo zio EN per lavori sottratti a quest’ultimo ed il fatto che il CI avrebbe ‘sparlato’ del AR e doveva essere verificato se queste voci fossero vere o meno. Inoltre, a dire dello stesso AR, l’incontro non aveva ad oggetto ‘una cosa di male’ ossia una azione illecita. La motivazione della Corte territoriale sarebbe dunque apodittica e non avrebbe considerato la deduzione difensiva relativa all’atteggiamento tenuto dal Di NA in occasione dell’incontro, a conferma della circostanza che la persona offesa aveva effettivamente voluto incontrare l’imputato per risolvere questioni familiari, tanto che la richiesta di incontro veniva rivolta al cugino AR e non ad un esponente della organizzazione. In tal senso era omessa anche la considerazione della conversazione n. 88, da cui emergeva che il CI si era tranquillizzato a seguito di quell’incontro.
2.2.Con secondo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento ai capi C) e D) della rubrica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen., nonché vizio di motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di condotta partecipativa. Al riguardo, il ricorrente censura la motivazione nella parte in cui, ritenendo il ruolo di mandante del Di NA in entrambi i reati, non ha adeguatamente preso posizione sulle doglianze difensive, facendo ricorso all’argomento della ‘estorsione ambientale’, senza considerare le risultanze delle captazioni, da cui invece era risultata finanche la inconsapevolezza del Di NA circa le richieste avanzate al NA. La motivazione è altresì censurata nella parte in cui non offre spiegazione del perché il Di NA avrebbe chiesto la lista delle ditte da estorcere, come se non sapesse a quali erano state avanzate le richieste estorsive;
in alcuna risultanza di indagine, poi, con riferimento al capo D), veniva fatto riferimento al Di NA.
2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo H), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen., nonché vizio di motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di integrazione della fattispecie di estorsione. In particolare, sul punto, il ricorrente censura le affermazioni della Corte di appello in quanto ritenute assertive e sganciate dalle risultanze processuali: la persona offesa avrebbe infatti escluso la percezione di una qualsiasi minaccia;
inoltre, il ragionamento con cui la 2 Corte territoriale ha escluso la riqualificazione del fatto ex art. 393 cod. pen. risulterebbe viziato dalla assenza di elementi idonei a escludere, in termini di certezza, che gli imputati avessero ricevuto incarico dal CI.
2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo L), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen. nonché vizio di motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di concorso dell’imputato Di NA quale mandante. Al riguardo, il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la prova risiedere in un unico passaggio dei dialoghi del 7 gennaio, senza spiegare quale fosse stato il contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, fornito dall’imputato Di NA, finendo di fatto per legare la affermazione di penale responsabilità all’asserito ruolo da costui rivestito all’interno del gruppo.
2.5. Con quinto motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo Q), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e 110, 629 cod. pen. nonché vizio di motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di condotta concorsuale. Al riguardo, lamenta il ricorrente la inidoneità e lacunosità del percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella parte in cui ricollega il ruolo di mandante del Di NA nei singoli reati al presunto ruolo verticistico ricoperto dallo stesso in seno al sodalizio. Non sarebbe poi spiegato, in risposta alle deduzioni difensive, se un ordine a commettere i delitti ci fosse stato, non fosse stato revocato o se il delitto fosse stato in ipotesi eseguito da altri in maniera autonoma ed indipendente;
inoltre, non si comprenderebbe, a parere del ricorrente, come la condotta altrui potesse essere finalizzata ad ampliare il raggio di azione del gruppo, alla luce della intervenuta assoluzione degli esecutori materiali, PI e US. Non risulterebbe neppure spiegato il superamento della doglianza difensiva circa la assoluta assenza di un profilo minatorio nella richiesta, per come emergente dalle stesse dichiarazioni delle persone offese.
2.6. Con sesto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza/erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 416-bis.
1. cod. pen. nonché vizio di motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di integrazione della aggravante in parola, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo. Il ricorrente censura vieppiù la decisione nella parte in cui non espone una motivazione in ordine alla caratura mafiosa del gruppo criminale che si assume capeggiato dal Di NA, né dà conto di accertamenti svolti al riguardo.
2.7. Con settimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza/erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, siccome contraddittoria ed illogica, oltre che meramente apparente, in punto di diniego delle attenuanti generiche, mancata attestazione della pena sul minimo edittale e con riferimento ai singoli aumenti in continuazione. Insta pertanto per l’annullamento della sentenza.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli propone ricorso anche il difensore di fiducia, avv. Gian Paolo Schettino, nell’interesse di NG PI, articolando vari motivi.
3.1. Con primo e secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo A) della 3 rubrica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie di estorsione consumata in luogo di quella tentata. Al riguardo, censura la motivazione nella parte in cui ha ritenuto di attribuire maggiore attendibilità al contenuto della conversazione del 26 ottobre 2021, tra AR e Di TE, anziché alle dichiarazioni rese da FR CI: la persona offesa aveva chiarito ciò che era emerso dalle captazioni ovvero che la decisione di incontrare Di NA e PI era stata determinata dalla sua consapevolezza del mancato pagamento delle somme pretese. Tale informazione decisiva, pretermessa nel ragionamento della Corte, avrebbe portato, se valutata, a sovvertire il ragionamento probatorio ed a ritenere la estorsione tentata anziché consumata.
3.2. Con terzo motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo C) della rubrica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità della motivazione in ordine alla attribuzione al PI del ruolo di mandante dell’estorsione; al riguardo, rileva come la qualità di mandante sia stata desunta dal contenuto della captazioni ambientali effettuate nei confronti dei coimputati US e BA, nel corso delle quali si registravano i dialoghi aventi ad oggetto la vicenda di cui al capo D): a parere del ricorrente, dunque, la motivazione risulterebbe carente di indicazione degli elementi inferenziali della affermazione di penale responsabilità del PI e sarebbe vieppiù illogica laddove non spiega la riferibilità alla vicenda sub capo C) del contenuto di captazione relativa al capo D), afferente a ben diversi fatti, con diversi soggetti coinvolti e diverse modalità esecutive.
3.3. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo D), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., conseguente alla ritenuta sussistenza dell’elemento costitutivo della minaccia ‘ambientale’. Al riguardo, rileva il ricorrente come difetti, nella richiesta di affidamento della gestione del bar, minaccia anche implicita o intimidazione, a differenza di quanto ha caratterizzato la richiesta in relazione al capo C); si trarrebbe, dunque, di mera richiesta commerciale, per come emergente anche dalle dichiarazioni della persona offesa HE NA.
3.4. Con quinto motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo H), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie di estorsione consumata in luogo di quella tentata. Al riguardo, rileva il ricorrente come sussista il travisamento della prova, atteso che non risulta esservi stata né una sollecitazione ad effettuare il pagamento, né una richiesta ad assumere un impegno in tal senso. La espunzione dal compendio valutativo della motivazione dei dati inesistenti comporta dunque lo scardinamento del ragionamento probatorio che, unitamente alla dichiarazione della persona offesa di non aver avvertito alcuna pressione o intimidazione, determina la illogicità del profilo motivazionale sul punto.
3.5. Con sesto motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo H), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen., in assenza dell’elemento della minaccia.
3.6. Con settimo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento ai capi E) ed F), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine alla attribuzione al PI del ruolo di mandante delle tentate estorsioni. Al riguardo, rileva il ricorrente come non sia stato spiegato sulla base di quali elementi si possa attribuire all’imputato, individuato in ragione del soprannome ‘occhi celesti’, il ruolo di mandante e le ragioni per cui le lamentele degli esecutori materiali siano dimostrative di 4 un tale ruolo in capo al PI.
3.7. Con ottavo motivo il ricorrente deduce, con riferimento al capo L), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione in ordine alla attribuzione del ruolo di mandante: al riguardo, lamenta non essere stata fornita adeguata e logica spiegazione del ragionamento probatorio effettuato, che dipana dalla conversazione del 7 gennaio 2022: a parere del ricorrente la evidente frattura temporale tra la fase ideativa della estorsione, maturata in un momento in cui ancora non era stato neppure identificato il destinatario della richiesta, e la fase esecutiva avrebbe imposto alla Corte territoriale di indicare gli elementi attraverso cui si è ritenuto che quella condotta materiale rappresenti la esecuzione della deliberazione estorsiva presa oltre due mesi prima.
3.8. Con nono motivo il ricorrente deduce, con riferimento ai capi A, B), C), D), E), F), H), L), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nella duplice accezione del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa. Al riguardo, censura la motivazione siccome carente delle specifiche indicazioni riferite a ciascuna vicenda delittuosa, onere motivazionale che avrebbe dovuto essere adempiuto in modo ancor più stringente, stante la natura della aggravante.
3.9. Con decimo motivo il ricorrente deduce, con riferimento ai capi A, B), C), D), E), F), H), L), ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza di motivazione in ordine ai singoli aumenti operati sulla pena-base a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione ed errore di calcolo nella determinazione della pena (essendo stati operati due aumenti di pena di mesi sette e giorni quindici per le estorsioni consumate e cinque aumenti di mesi sei ciascuno per quelle tentate, anziché un aumento di mesi sette e giorni quindici e sei aumenti di mesi sei).
4. Con distinti ricorsi proposti dall’avv. Luigi Poziello, difensore di fiducia di IA CO e AN AR, viene articolato per entrambi gli imputati un medesimo, unico motivo, con cui si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Al riguardo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per la assenza di idonea motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, in ragione della funzione adeguatrice delle dette circostanze ed in considerazione del contegno tenuto dagli imputati che, rinunciando ai motivi relativi alla responsabilità, hanno mostrato di avere operato una revisione del proprio agito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 - 05, che hanno chiarito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di 5 estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01). In tal senso, è stato anche precisato che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 1, n.39122del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 – 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 - 01).
1.1. Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilita, e pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado. E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 – 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01; Sez. 3, n.4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497 - 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01).
1.2. Ciò premesso, nella specie i motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio del ricorso PI, di cui si dirà, risultano in parte generici ed aspecifici, siccome anche formulati in maniera perplessa e mediante promiscua e generica deduzione cumulativa, e in parte non consentiti, in quanto meramente reiterativi e tendenti a proporre una mera rilettura del fatto e del materiale probatorio.
2. Il ricorso proposto nell’interesse del Di NA è inammissibile. L’aspecificità dei motivi di impugnazione si coglie, oltre che nella rubricazione degli stessi, anche sotto il profilo logico-concettuale, atteso che i motivi aventi ad oggetto i denunciati vizi della motivazione si pongono già logicamente, e per espressa previsione di legge, in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, ed in quanto tali non sono suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento dello sviluppo argomentativo.
2.1. Ciò posto, il primo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delle deduzioni difensive portate in appello. Invero, nel reiterare le medesime doglianze avanzate con l’atto di appello, il ricorrente finisce per non confrontarsi con la motivazione, compiuta, dettagliata e priva di aporie logiche, addotta dalla Corte territoriale in risposta specifica alle deduzioni difensive (vds. pagg. 27-29 della sentenza impugnata). Inoltre, già il primo giudice aveva delineato approfonditamente, con ampio richiamo alle risultanze processuali, il ruolo e la caratura dell’imputato, quale elemento storico di vertice 6 all’interno del clan camorristico AR, dando rilievo agli accertamenti contenuti in altre sentenze di condanna, alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, alla lunga latitanza del soggetto (vds. pagg. 27 e ss. della sentenza di primo grado). Con riguardo, poi, al vizio di travisamento per omissione, che pare essere dedotto con riferimento alla conversazione n. 88, il profilo di censura relativo risulta vieppiù aspecifico nella misura in cui non è offerta prova di decisività dell’elemento probatorio di cui si assume il travisamento. Invero, al riguardo si rammenta che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, Todisco, Rv. 234162 – 01).
2.2. Anche il secondo motivo è aspecifico e meramente reiterativo, oltre che formulato in modo perplesso e con denuncia cumulativa dei vizi. Detto motivo non si confronta criticamente, poi, con la doppia motivazione conforme (vds. pagg. 31-33 della sentenza impugnata;
pagg.57-63 della sentenza di primo grado). Il ricorrente avanza, poi, censure in fatto che mirano ad offrire una mera rilettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede (tra le varie, di recente, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01, che ha ribadito come la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione).
2.3. Il terzo motivo risulta in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato;
il motivo risulta vieppiù non consentito, a fronte della correttezza della decisione dei giudici di merito, nella misura in cui deduce un vizio di motivazione in relazione al profilo della qualificazione giuridica. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05) non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento ad una questione di diritto, essendo denunciabile nel giudizio di legittimità soltanto il vizio di motivazione attinente alle questioni di fatto. La decisione ha fatto, poi, corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza o minaccia alle persone, e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02, che ha chiarito come «nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente 7 astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia»). Invero, sulla base della ricostruzione in fatto, conformemente operata nel doppio grado di giudizio (vds. pagg 71 e ss. della sentenza di primo grado e pagg. 29-31 della sentenza impugnata), è risultato che all’imputato non è stato conferito alcun mandato dal CI per la riscossione del credito, da quest’ultimo vantato nei confronti di RI GL, di talchè il Di NA ha agito per iniziativa personale ed al precipuo scopo di ottenere il pagamento della tangente imposta al CI (pag. 31 della sentenza impugnata).
2.4. Il quarto motivo è aspecifico e meramente reiterativo del motivo di appello;
invero, la censura non si confronta con la motivazione, compiuta e congrua, oltre che priva di aporie logiche, della sentenza impugnata, che non individua il contributo concorsuale sulla base della mera ‘posizione’ ricoperta dal Di NA all’interno del clan, bensì fonda il ragionamento probatorio su elementi di fatto e logici (vds. pagg. 36-38 della sentenza di appello;
vds. anche pagg. 75-85 della sentenza di primo grado). In particolare, la Corte di appello, in risposta alla deduzione difensiva, ha rilevato come fosse stato proprio il Di NA a dare specifico mandato al US di agire nei confronti dei titolari delle ditte che lavoravano al parco Obelisco e come fosse stato ancora l’imputato ad individuare l’intermediario dell’affare illecito in AN GU, ovvero nel soggetto risultato poi effettivamente essere quello che aveva avvicinato la vittima (vds. ancora pag. 37 della sentenza impugnata).
2.5. Anche il quinto motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delle doglianze dedotte in appello. La censura non si confronta, invero, con la compiuta e logica motivazione conforme delle sentenze del doppio grado di merito (vds. pagg. 41-42 della sentenza impugnata e pagg. 99 e ss. della sentenza di primo grado), non pone una critica argomentata e non porta elementi in grado di scardinare il ragionamento probatorio operato.
2.6. Quanto al sesto motivo, esso risulta in parte non consentito, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e in parte aspecifico e meramente reiterativo. Invero, la natura mafiosa della associazione (punto sul quale il primo giudice si è pronunciato diffusamente, con motivazione compiuta, coerente e priva di aporie logiche: vds. pagg. 11-29 della sentenza di primo grado) non è stata fatta, a suo tempo, oggetto di specifico motivo di appello, con conseguente frattura della catena devolutiva. Gli ulteriori profili di censura, relativi alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., risultano invece meramente reiterativi delle doglianze dedotte in appello e non si confrontano con le argomentazioni esposte nella doppia motivazione conforme (pagg. 111, 112 della sentenza di primo grado e pagg. 43, 44 della sentenza impugnata). La sentenza ha poi fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nella duplice declinazione del metodo e della agevolazione. Si rammenta, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027 – 01; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 8 277222 – 01; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 – 01). Nella specie, sul punto la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione compiuta e logica, aderente alle risultanze processuali, nonché corretta in punto di diritto, che la condotta è stata oggettivamente funzionale a creare nelle vittime la peculiare condizione di assoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze promananti dal gruppo mafioso e pienamente provata altresì la finalità agevolatrice, alla luce delle conversazioni intercettate, in cui chiara ed espressa era la finalizzazione della condotta a rimpinguare le casse del clan ed a realizzare il più vasto programma di assoggettamento degli imprenditori del territorio alla organizzazione mafiosa -organizzazione la cui esistenza e operatività risultata accertata, come detto, da numerose sentenze (vds. ancora pag. 43 sentenza impugnata).
2.7. Il settimo motivo è aspecifico e meramente reiterativo e, ancora una volta, non si confronta criticamente con la motivazione compiuta, congrua e logica addotta (vds. pag. 45 della sentenza impugnata).
2.8. Per le considerazioni sopra esposte, che hanno valenza assorbente di ogni altra deduzione e argomentazione difensiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
3. Il ricorso proposto dall’imputato PI risulta fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio ed inammissibile nel resto, per le ragioni che si andranno ad esporre.
3.1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente afferendo a vizi che attingono la sentenza con riguardo al capo A), sono aspecifici e meramente reiterativi dei motivi di appello e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Dalla sentenza di primo grado risulta la caratura criminale del PI (vds. pagg 34 e 35). Dalla lettura della sentenza della Corte di appello risulta essere stata operata, ed esposta con motivazione logica e congrua, una valutazione in termini di (parziale) inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, CI e, tuttavia, la ricostruzione della vicenda estorsiva risulta essere stata effettuata in aderenza al dato emergente dalla attività di intercettazione, mentre le dichiarazioni della persona offesa hanno costituito conferma di ciò che la stessa non poteva negare o che sapeva essere gà nel patrimonio di conoscenza della polizia (vds. pagg. 27, 28 della sentenza impugnata). Ciò premesso, il motivo non intacca la logicità e coerenza della trama argomentativa della sentenza né individua alcun vizio di travisamento della prova, ma si limita a proporre una mera rilettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.
3.2. Anche il terzo motivo è aspecifico e, non confrontandosi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, risulta vieppiù meramente reiterativo delle censure avanzate con l’atto di appello. Sul punto, di contro, risulta una doppia motivazione conforme (pagg. 57 e ss., e in particolare pag. 62 della sentenza di primo grado;
vds. anche pagg 4-5 e 31-33 della sentenza impugnata). In particolare, poi, la Corte territoriale ha evidenziato - con motivazione puntuale, coerente, logica ed aderente alle risultanze processuali e dunque non censurabile - gli elementi da cui è stata tratta l’identificazione del soggetto, a cui fanno riferimento gli interlocutori nelle conversazioni captate, nel PI NG, offrendo una lettura complessiva e coordinata delle conversazioni intercettate, da cui è risultata altresì conferma alla capillare attività di controllo del territorio e di sottomissione degli imprenditori, diretta e ideata da PI e Di NA (vds. pag. 31 della sentenza citata). 9 Il motivo di ricorso si limita dunque ad offrire, alla lettura di questa Corte, un diverso significato delle conversazioni o una critica al significato attribuito dai giudici del merito al contenuto delle conversazioni, dunque censure non scrutinabili in questa sede.
3.3. Il quarto motivo è aspecifico. Con riferimento al capo D), la sussistenza di minaccia ‘ambientale’ risulta spiegata con motivazione ampia, logica ed ancorata alle risultanze processuali, con cui il ricorrente non si confronta, reiterando le medesime doglianze portate in appello (pagg. 57 e ss. della sentenza di primo grado;
pagg 32-33 della sentenza impugnata). Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente e le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, rilevando le modalità in sé della richiesta che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 – 01; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797 – 01). Nella specie, correttamente, dunque, i giudici del merito hanno dato rilievo alla qualità dei soggetti che si erano presentati per ‘trattare’ la gestione del bar ed alle circostanze in cui la richiesta era stata effettuata (vds., in particolare, pagg. 61-63 della sentenza di primo grado).
3.4. I motivi quinto e sesto, che possono essere esaminati congiuntamente afferendo a vizi di motivazione e di legge che attingono la sentenza con riferimento al capo H), sono in parte aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze portate in appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenza, e in parte manifestamente infondati. La ricostruzione in fatto risulta conformemente operata nel doppio grado di giudizio, con motivazione compiuta, congrua e priva di aporie logiche, nonché aderente alle risultanze processuali, in cui si dà conto di come l’interessamento e l’attivarsi del PI per l’estinzione del debito che il GL aveva con il CI risultavano funzionali ad ottenere provvista per la riscossione della tangente imposta al secondo (vds. pagg. 29 e 30 della sentenza impugnata;
vds. anche pagg. 71 e ss. della sentenza di primo grado). D’altro canto, sotto le vesti formale del vizio del travisamento della prova il ricorrente finisce per introdurre una censura alla valutazione del materiale probatorio che si risolve una rilettura dello stesso, non ammissibile in questa sede. La decisione risulta vieppiù avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali si fa rinvio a quanto esposto al paragrafo 2.3. Infine, il motivo, nella parte in cui censura la qualificazione del reato come estorsione consumata anziché tentata, risulta generico e manifestamente infondato, atteso che la affermazione di penale responsabilità è stata dichiarata in relazione al delitto come contestato al capo H della rubrica ovvero nella forma tentata.
3.5. I motivi settimo ed ottavo, che possono essere affrontanti congiuntamente per motivi di ordine logico e di coerenza espositiva, benché attinenti a capi diversi, risultano aspecifici e meramente reiterativi delle doglianze avanzate con l’atto di appello. In particolare, il motivo settimo non si confronta criticamente con la doppia motivazione conforme nei due gradi del giudizio di merito (pag. 34 della sentenza impugnata e pagg. 63 e ss. della sentenza di primo grado), limitandosi a riproporre una diversa lettura del materiale 10 probatorio, non consentita in questa sede. Di contro, risulta argomentato, con motivazione compiuta e priva di aporie logiche ed ancorata a precisi elementi probatori, il ragionamento attraverso cui i giudici sono giunti ad identificare nel PI il soggetto indicato dagli interlocutori -nelle conversazioni di rilevanza probatoria e avvenute pochi giorni prima dei fatti in contestazione - come ‘occhi celesti’ (vds. in particolare, per la sintesi del ragionamento, pag. 69 della sentenza di primo grado). Analoghe considerazioni possono essere spese con riferimento all’ottavo motivo di ricorso: invero, anche detto motivo omette di confrontarsi compiutamente e criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e con la ricostruzione conformemente operata nel doppio grado del giudizio di merito (vds. pagg. 36, 37 sentenza impugnata e pagg. 75 e ss. della sentenza di primo grado). Dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado risulta invero espresso, con motivazione compiuta, congruente e logica, oltre che aderente alle risultanze processuali, il ragionamento probatorio. In particolare, il ragionamento inferenziale, che dipana dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalla interlocuzione del PI con i coimputati per la individuazione di un ‘intermediatore’ che potesse avvicinare gli imprenditori per la richiesta di ‘tangente’, giunge a chiudersi logicamente nel conclusivo rilievo che è stato poi proprio quel soggetto, individuato dal Di NA e dal PI in dette conversazioni, ad avere effettuato, mesi dopo, la richiesta estorsiva nei confronti di VI UF (vds. pagg. 84 e 85 della sentenza di primo grado).
3.6. Anche il nono motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo delle doglianze avanzate con l’atto di appello;
il motivo, inoltre, non si confronta con la doppia motivazione conforme (vds. pagg. 111 e 112 della sentenza di primo grado e pagg. 43 e 44 della sentenza impugnata). Le sentenze del doppio grado del giudizio di merito hanno fatto, poi, corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., già in precedenza esposti e per i quali si rinvia al paragrafo 2.6. Si deve inoltre rilevare come dalla lettura della sentenza di primo grado risulti compiutamente accertata la intraneità al sodalizio mafioso e la caratura criminale del PI (vds. pagg. 34 e 35 della sentenza di primo grado). Il ricorrente omette, con il motivo in oggetto, anche di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata, che ha argomentato, con motivazione logica e compiuta, ancorata a specifici elementi risultanti dalle conversazioni intercettate, circa la sussistenza del criterio di imputazione soggettiva della aggravante in parola a tutti i concorrenti nei reati (pag. 43 della sentenza impugnata).
3.7. Risulta invece fondato il decimo motivo di ricorso. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le varie, da ultimo, Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01). Nella specie, tuttavia, la Corte di appello, nel determinare gli aumenti per i reati satelliti ha indicato, quale criterio di graduazione degli stessi, la forma tentata o consumata dei reati satelliti, giungendo poi a enunciare, in premessa, come consumate le due estorsioni di cui ai capi A e C della rubrica, salvo poi operare, sulla pena-base del più grave reato di cui al capo 11 C, due aumenti (pari a mesi sette e giorni quindici ciascuno) per delitti consumati (anziché un solo aumento) e cinque aumenti (pari a mesi sei) per i delitti tentati (anziché sei aumenti). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di PI NG limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Per le considerazioni sopra esposte, con valenza assorbente di ogni altra deduzione e argomentazione difensiva, il ricorso va invece dichiarato inammissibile nel resto.
4. I ricorsi di AR e CO sono inammissibili. Il giudizio di appello nei confronti degli imputati è stato definito con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Orbene, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01). In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve neppure motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853 – 01). Per le superiori considerazioni, è dunque inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell’interesse degli imputati AR e CO in relazione alla mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena concordata dalle parti o al mancato riconoscimento di attenuanti, essendo stato recepito l'accordo delle parti e non versandosi in ipotesi di pena illegale.
5. All'inammissibilità dei ricorsi degli imputati Di NA, CO e AR segue per legge la condanna degli indicati ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PI NG limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilita'. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di NA HE, CO IA e AR AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 12