CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2023, n. 21088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21088 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI RN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico Ministero Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21088 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO IR ES ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 03/03/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, la quale ha condannato l'imputato alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa aggravata ai sensi degli artt. 640, comma 2, n.
2-bis e 61, comma 1, n. 5, cod. pen. Con due motivi, deduce: 1.1 «violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 108, 484 cod. proc. pen.». Il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza endo-procedimentale con la quale la Corte territoriale riteneva «di accogliere la nomina fiduciaria dall'ultima data possibile, di ritenere mai avvenuti i precedenti depositi e di rigettare la richiesta di concessione di termini a difesa, non concedendo al difensore di fiducia di poter svolgere la propria attività difensiva nei termini e con la regolarità prevista dall'ordinamento». Al riguardo, rappresenta che l'imputato, successivamente alla proposizione dell'atto di appello aveva revocato il precedente difensore di fiducia (avv. Micale) e conferito nuova nomina all'avv. Scollo il 4/01/2022 (come da nomina in atti, la cui data, erroneamente indicata in 04/01/2021 doveva ritenersi in data 04/01/2022 come del resto risultava dal fatto che atteneva espressamente al giudizio di appello, ivi rubricato e che la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione era stata emessa il 17/05/2021); che il nuovo difensore aveva proceduto al deposito telematico della nomina il 06/01/2022; che, avendo appreso che la cancelleria della Corte di appello non aveva ricevuto la nomina trasmessa telematicamente, aveva provveduto ad incaricare del deposito presso la u.,y. cancelleria sostituto processuale, il quale non aveva potuto accedere al fascicolo di causa - anche al fine di estrarre copia - in quanto nella disponibilità del giudice relatore;
che, pertanto, il nuovo difensore aveva potuto avere accesso agli atti solo il giorno prima dell'udienza, ossia il 02/03/2022; che il giorno dell'udienza (03/03/2022), la Corte d'appello, pur preso atto dell'intervenuta revoca del precedente difensore e della nomina del nuovo, non rinvenendo in atti né la nomina trasmessa telematicamente, né quella depositata dal sostituto, ritenevano "valida" quella depositata il giorno prima al fine di estrarre le copie del fascicolo (ritornato nella disponibilità della cancelleria) e, dunque, rigettava la richiesta di rinvio fatta pervenire dal nuovo difensore per concessione di termini a difesa, officiando della difesa un legale ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; 1.2 «violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art 159 cod. pen. ed 83, comma 9, d.l. n. 18 del 2020 per violazione dell'art.25 2 Cost. in relazione all'ordinanza (...) con cui si riteneva coperto da sospensione del corso della prescrizione il periodo che va dall'11/05/2020 al 30/06/2020». La Corte di appello avrebbe applicato in modo «acritico e cieco» l'art 159 cod. pen. senza rendersi conto che, successivamente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, dl. n. 18 del 2020, la disciplina relativa al rinvio dell'udienza con provvedimento del capo dell'Ufficio Giudiziario per fronteggiare l'emergenza ID non risulta più riconducibile tra le ipotesi indicate all'art. 159 cod. pen.; sicché, nonostante il termine di prescrizione fosse già decorso sin dalla pronuncia della sentenza di secondo grado, la Corte territoriale avrebbe erroneamente computato il periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria al fine di addivenire ad una pronuncia confermativa del giudizio di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. L'eccezione di nullità dell'ordinanza con cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza e di concessione del termine a difesa muove, infatti, da un indimostrato presupposto di fatto, ossia che al difensore del ricorrente, nominato dall'imputato successivamente alla proposizione dell'impugnazione ad opera del precedente legale revocato, sia stato precluso, nelle more del giudizio di impugnazione, l'accesso al fascicolo di causa, al fine di studiare gli atti ed estrarre copia, in quanto nella disponibilità del giudice relatore. Invero, né dal contenuto del ricorso, né da quanto allo stesso allegato risulta dimostrato che il difensore, a mezzo del sostituto, avanzò richiesta di copia degli atti del fascicolo di causa, depositando la relativa nomina e che, soprattutto, tale richiesta avvenne in tempo utile rispetto al momento in cui il legale era stato officiato della nomina (il 4/01/2022) e a quello in cui era stata fissata l'udienza (il 03/03/2022) per la discussione dell'impugnazione dinanzi alla Corte di appello. Pertanto, la Corte territoriale, con ordinanza adottata all'udienza del 3/03/2022, ha legittimamente rigettato l'istanza di rinvio (pervenuta via pec alla cancelleria della Corte il giorno prima dell'udienza), ritenendola priva di fondamento «tenuto conto che il difensore ha avuto ben due mesi per preparare la difesa (...) - tempo ragionevolmente idoneo a preparare la difesa del ricorrente ed estrarre copia degli atti dal fascicolo, a fronte del deposito dell'atto di appello e di motivi aggiunti da parte del precedente difensore - (...) e tenuto conto dell'imminente termine prescrizionale» (pag. 2 verbale di udienza). Correttamente, pertanto, la Corte di appello, stante l'assenza del difensore di fiducia nominato, ha proceduto alla nomina per l'udienza di un difensore ex 3 officio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 2. Per quanto concerne il secondo motivo di doglianza, avente ad oggetto il tempo di prescrizione del reato, nel caso in esame non si ravvisa alcuna violazione di norme di legge da parte dei giudici di merito: infatti, dalla lettura dei verbali di udienza risultano le seguenti sospensioni: 97 gg. dal 03/12/2019 al 10/03/2020 per astensione degli avvocati;
64 gg. dal 10/3/2020 al 11/06/2020 per rinvio dovuto alla disciplina emergenziale per ID-19 (in ossequio all'orientamento espresso dalle S.U. n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280432 - 03, posto che il processo ha subito un'effettiva stasi per l'emergenza epidemiologica, essendosi dovuta rinviare l'udienza originariamente fissata al 10/03/2020 all'11/06/2020); 62 gg. dal 15/04/2021 al 17/06/2021 per legittimo impedimento del difensore a cagione di condizioni di salute con prognosi di giorni quattro. Dovendosi, quindi, computare un tempo totale di sospensione pari a giorni 223, ne consegue che il reato non era prescritto alla data del 03/03/2022, prescrivendosi il successivo 12/03/2022 dopo la deliberazione della sentenza di appello. Pertanto, nessun decisivo rilievo ha la censura mossa alla sentenza impugnata laddove ha considerato utilmente valido ai fini della prescrizione anche quello derivante dal secondo rinvio disposto in ragione dell'emergenza epidemiologica dall'11/06/2020 al 30/06/2020 sulla base delle linee guida del capo dell'ufficio. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico Ministero Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 21088 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO IR ES ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 03/03/2022, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, la quale ha condannato l'imputato alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa aggravata ai sensi degli artt. 640, comma 2, n.
2-bis e 61, comma 1, n. 5, cod. pen. Con due motivi, deduce: 1.1 «violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 108, 484 cod. proc. pen.». Il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza endo-procedimentale con la quale la Corte territoriale riteneva «di accogliere la nomina fiduciaria dall'ultima data possibile, di ritenere mai avvenuti i precedenti depositi e di rigettare la richiesta di concessione di termini a difesa, non concedendo al difensore di fiducia di poter svolgere la propria attività difensiva nei termini e con la regolarità prevista dall'ordinamento». Al riguardo, rappresenta che l'imputato, successivamente alla proposizione dell'atto di appello aveva revocato il precedente difensore di fiducia (avv. Micale) e conferito nuova nomina all'avv. Scollo il 4/01/2022 (come da nomina in atti, la cui data, erroneamente indicata in 04/01/2021 doveva ritenersi in data 04/01/2022 come del resto risultava dal fatto che atteneva espressamente al giudizio di appello, ivi rubricato e che la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione era stata emessa il 17/05/2021); che il nuovo difensore aveva proceduto al deposito telematico della nomina il 06/01/2022; che, avendo appreso che la cancelleria della Corte di appello non aveva ricevuto la nomina trasmessa telematicamente, aveva provveduto ad incaricare del deposito presso la u.,y. cancelleria sostituto processuale, il quale non aveva potuto accedere al fascicolo di causa - anche al fine di estrarre copia - in quanto nella disponibilità del giudice relatore;
che, pertanto, il nuovo difensore aveva potuto avere accesso agli atti solo il giorno prima dell'udienza, ossia il 02/03/2022; che il giorno dell'udienza (03/03/2022), la Corte d'appello, pur preso atto dell'intervenuta revoca del precedente difensore e della nomina del nuovo, non rinvenendo in atti né la nomina trasmessa telematicamente, né quella depositata dal sostituto, ritenevano "valida" quella depositata il giorno prima al fine di estrarre le copie del fascicolo (ritornato nella disponibilità della cancelleria) e, dunque, rigettava la richiesta di rinvio fatta pervenire dal nuovo difensore per concessione di termini a difesa, officiando della difesa un legale ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; 1.2 «violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art 159 cod. pen. ed 83, comma 9, d.l. n. 18 del 2020 per violazione dell'art.25 2 Cost. in relazione all'ordinanza (...) con cui si riteneva coperto da sospensione del corso della prescrizione il periodo che va dall'11/05/2020 al 30/06/2020». La Corte di appello avrebbe applicato in modo «acritico e cieco» l'art 159 cod. pen. senza rendersi conto che, successivamente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, dl. n. 18 del 2020, la disciplina relativa al rinvio dell'udienza con provvedimento del capo dell'Ufficio Giudiziario per fronteggiare l'emergenza ID non risulta più riconducibile tra le ipotesi indicate all'art. 159 cod. pen.; sicché, nonostante il termine di prescrizione fosse già decorso sin dalla pronuncia della sentenza di secondo grado, la Corte territoriale avrebbe erroneamente computato il periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria al fine di addivenire ad una pronuncia confermativa del giudizio di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. L'eccezione di nullità dell'ordinanza con cui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza e di concessione del termine a difesa muove, infatti, da un indimostrato presupposto di fatto, ossia che al difensore del ricorrente, nominato dall'imputato successivamente alla proposizione dell'impugnazione ad opera del precedente legale revocato, sia stato precluso, nelle more del giudizio di impugnazione, l'accesso al fascicolo di causa, al fine di studiare gli atti ed estrarre copia, in quanto nella disponibilità del giudice relatore. Invero, né dal contenuto del ricorso, né da quanto allo stesso allegato risulta dimostrato che il difensore, a mezzo del sostituto, avanzò richiesta di copia degli atti del fascicolo di causa, depositando la relativa nomina e che, soprattutto, tale richiesta avvenne in tempo utile rispetto al momento in cui il legale era stato officiato della nomina (il 4/01/2022) e a quello in cui era stata fissata l'udienza (il 03/03/2022) per la discussione dell'impugnazione dinanzi alla Corte di appello. Pertanto, la Corte territoriale, con ordinanza adottata all'udienza del 3/03/2022, ha legittimamente rigettato l'istanza di rinvio (pervenuta via pec alla cancelleria della Corte il giorno prima dell'udienza), ritenendola priva di fondamento «tenuto conto che il difensore ha avuto ben due mesi per preparare la difesa (...) - tempo ragionevolmente idoneo a preparare la difesa del ricorrente ed estrarre copia degli atti dal fascicolo, a fronte del deposito dell'atto di appello e di motivi aggiunti da parte del precedente difensore - (...) e tenuto conto dell'imminente termine prescrizionale» (pag. 2 verbale di udienza). Correttamente, pertanto, la Corte di appello, stante l'assenza del difensore di fiducia nominato, ha proceduto alla nomina per l'udienza di un difensore ex 3 officio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 2. Per quanto concerne il secondo motivo di doglianza, avente ad oggetto il tempo di prescrizione del reato, nel caso in esame non si ravvisa alcuna violazione di norme di legge da parte dei giudici di merito: infatti, dalla lettura dei verbali di udienza risultano le seguenti sospensioni: 97 gg. dal 03/12/2019 al 10/03/2020 per astensione degli avvocati;
64 gg. dal 10/3/2020 al 11/06/2020 per rinvio dovuto alla disciplina emergenziale per ID-19 (in ossequio all'orientamento espresso dalle S.U. n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280432 - 03, posto che il processo ha subito un'effettiva stasi per l'emergenza epidemiologica, essendosi dovuta rinviare l'udienza originariamente fissata al 10/03/2020 all'11/06/2020); 62 gg. dal 15/04/2021 al 17/06/2021 per legittimo impedimento del difensore a cagione di condizioni di salute con prognosi di giorni quattro. Dovendosi, quindi, computare un tempo totale di sospensione pari a giorni 223, ne consegue che il reato non era prescritto alla data del 03/03/2022, prescrivendosi il successivo 12/03/2022 dopo la deliberazione della sentenza di appello. Pertanto, nessun decisivo rilievo ha la censura mossa alla sentenza impugnata laddove ha considerato utilmente valido ai fini della prescrizione anche quello derivante dal secondo rinvio disposto in ragione dell'emergenza epidemiologica dall'11/06/2020 al 30/06/2020 sulla base delle linee guida del capo dell'ufficio. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/03/2023