Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, sussiste il divieto di disporre o mantenere la custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., nei confronti di un imputato padre convivente di prole di età inferiore ai sei anni, qualora la madre sia impossibilitata a dare assistenza al bambino versando in precarie condizioni di salute e dovendo provvedere anche alle necessità di altro figlio minorenne, portatore di una grave malattia.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. E. Emiy ricorre per mezzo del difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna formulata dall'Autorità giudiziaria della Croazia con mandato di arresto europeo emesso in data 10 febbraio 2021 dal Tribunale di Zagabria con riferimento a provvedimento cautelare del 2 marzo 2016 relativo a 8 furti in abitazione, consumati o tentati, commessi in Croazia, in concorso con altra persona, tra il 16 luglio e il 23 settembre 2014. 2. La sentenza impugnata evidenzia che: a) in relazione al medesimo titolo cautelare la ricorrente era stata già …
Leggi di più… - 2. Ne bis in idem estradizionale e MAE (Cass. 25333/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2021
Anche in tema di mandato di arresto Europeo è applicabile l'art. 707 c.p.p. che attribuisce alla sentenza definitiva con la quale sono state dichiarate non sussistenti le condizioni per l'accoglimento di una prima domanda di consegna un effetto preclusivo "allo stato degli atti" e "rebus sic stantibus", destinato a venir meno qualora la nuova domanda richieda l'apprezzamento di elementi in precedenza non valutati dall'autorità giudiziaria. Ai fini del cd. ne bis in idem estradizione, non viene in rilievo la natura - processuale o di merito - delle questioni affrontate dalla prima decisione, bensì il diverso oggetto della valutazione giudiziaria indotta e resa necessaria dalla seconda …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 7 luglio 2021
RITENUTO IN FATTO 1. E. Emiy ricorre per mezzo del difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna formulata dall'Autorità giudiziaria della Croazia con mandato di arresto europeo emesso in data 10 febbraio 2021 dal Tribunale di Zagabria con riferimento a provvedimento cautelare del 2 marzo 2016 relativo a 8 furti in abitazione, consumati o tentati, commessi in Croazia, in concorso con altra persona, tra il 16 luglio e il 23 settembre 2014. 2. La sentenza impugnata evidenzia che: a) in relazione al medesimo titolo cautelare la ricorrente era stata già …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2013, n. 4748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4748 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 12/12/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 4068
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 39313/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. n. il (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza 19 aprile 2013 - Tribunale di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;
udito il difensore avv. Giacomo Iaria, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 19 aprile 2013, depositata in cancelleria il 22 aprile 2013, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello avanzato nell'interesse di A.A. avverso il provvedimento che, a sua volta, rigettava l'istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale in carcere applicata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 3 gennaio 2013.
In via di premessa, il giudice chiariva che, sulla questione della operatività nella fattispecie dell'ipotesi di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4, come richiesto dal ricorrente, lo stesso Tribunale
del riesame si era già pronunciato osservando che, se era vero che il ricorrente aveva tre figli di cui uno infraseenne e un altro di anni quindici affetto da patologie che non lo rendevano autonomo, e che la moglie, a sua volta, era affetta da una propria importante patologia che le impediva di occuparsi del figlio infraseenne essendo tutte le sue energie assorbite nella cura dell'altro figlio disabile, nella fattispecie non ricorreva l'ipotesi detta in quanto la norma citata tutelava esclusivamente il coniuge del soggetto attinto dalla misura cautelare che si trovi per una propria condizione personale, nella assoluta impossibilità di prendersi cura della prole inferiore a sei anni, sicché il doversi prendere cura di un figlio portatore di handicap non integrava quella condizione di assoluta impossibilità richiesta dalla norma.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Giacomo Iaria, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione A.A. chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
In particolare veniva rilevata la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 310 c.p.p., in combinato disposto con l'art. 275 c.p.p., comma 4, con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e); il giudice non ha tenuto conto che la moglie dell'A. sia per le sue condizioni di salute che per lo stato di detenzione del marito e ancora per le gravi condizioni di salute del figlio di quindici anni non era in grado di accudire il figlio infratreenne. Tale quadro non poteva che essere considerato in termini di prevalenza sulle attuali esigenze cautelari detentive del prefato tenuto conto peraltro che, prima dei reati in esecuzione l'A. era incensurato. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
3.1 - Questa Corte di legittimità ha sempre ritenuto che l'art. 275 c.p.p., comma 4, in coerenza con il dato testuale, oltre che con la ratio della norma, vada interpretato nel senso che il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di genitore di prole di età inferiore ai tre anni, costituisce norma eccezionale, non applicabile estensivamente ad ipotesi non espressamente contemplate (v. Cass. Sez. 5, sent. n. 27000/2009, rv. 244485; Sez. 1, sent. n. 8965/2008, rv. 239132; Sez. 5, sent. n. 33850/2006, rv. 235194; Sez. 5, sent n. 38067/2006, rv. 235757; Sez. 2, sent. n. 5664/2007 rv. 236128). Ed è stato altresì deciso che, in tema di misure cautelari personali, il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato padre di prole infratreenne, sussistendo l'impossibilità della madre di prestare assistenza al minore per impedimento dovuto alle proprie condizioni di salute, non può essere giustificato avendo riguardo alla presenza di altri familiari o di strutture assistenziali, in quanto ad essi il legislatore non riconosce alcuna funzione sostitutiva, considerato che la formazione del bambino può essere gravemente pregiudicata dall'assenza di una figura genitoriale, la cui infungibilità deve, pertanto, fin dove è possibile, essere assicurata, trovando fondamento nella garanzia che l'art. 31 Cost. accorda all'infanzia (Cass., Sez. 5, 9 novembre 2007, n. 41626 , rv. 238209).
3.2 - Ciò posto, nella fattispecie, il giudice non pare aver preso in debita considerazione l'eventualità che l'assoluta impossibilità palesata in atti esorbitasse dalla situazione di semplice impedimento della madre derivando piuttosto dalla duplice attestazione della condizione di malattia sia della madre medesima che deve accudire il figlio infratreenne sia del figlio maggiore convivente di quindici anni portatore di una malattia grave, condizione quest'ultima che già sarebbe di per sè in grado di assorbire tutte le energie di un genitore in buone condizioni di salute. Il ricorrente, in altri termini, anche discostandosi dal contenuto della precedente istanza (sicché non è ravvisabile quella preclusione processuale rilevata dal Procuratore generale di udienza) ha evidenziato una grave situazione di alterazione nella gestione del minore di tre anni in conseguenza di una condizione di patologia del genitore presente n (che avrebbe a sua volta necessita di un assistenza autonoma) che allo Stato, e tenuto conto della descritta situazione familiare, non può essere fronteggiata se non con il genitore in custodia detentiva. Tali rilievi richiedevano da parte del giudice argomentazioni più approfondite e pregnanti oltre che congrue e non contraddittorie.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 c.p.p., come da dispositivo.
Si deve altresì provvedere agli incombenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.,, comma 1 ter.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014