Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2006, n. 38067
CASS
Sentenza 5 aprile 2006

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In tema di misure cautelari personali, il divieto di custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., previsto nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne qualora sussista l'assoluta impossibilità della madre di prestarvi assistenza non è automaticamente operativo qualora detta impossibilità sia costituita dall'attività lavorativa della madre, considerato che la valutazione della sua gravità costituisce questione squisitamente di merito che, in quanto sostenuta da motivazione idonea e pertinente, si sottrae al sindacato di legittimità. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la gravità dell'impedimento dovuto all'attività lavorativa svolta dalla madre - rilevandone il carattere di autonomia e di organizzazione imprenditoriale - idonea a consentirle una flessibilità di orari tale da garantirle sufficientemente l'adempimento della funzione assistenziale unitamente all'apporto, non surrogatorio ma di sostegno, di congiunti o di strutture pubbliche, capaci di ovviare ad eventuali occasionali assenze).

Commentari2

  • 1Genitore affidatario: i limiti al divieto di misure cautelariAccesso limitato
    Rocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2012

  • 2Padre detenuto, madre lavoratrice, prova di impossibilità all'assistenza al figlioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2006, n. 38067
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38067
Data del deposito : 5 aprile 2006

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