Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2006, n. 33850
CASS
Sentenza 26 aprile 2006

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In tema di misure cautelari personali, non è censurabile, in sede di legittimità, la decisione con cui il giudice di appello escluda, con motivazione idonea e pertinente, la gravità dell'impedimento richiesto dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., - ai fini dell'operatività del divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne - considerato che l'attività di lavoro svolta dalla madre non costituisce di per sé ostacolo tale da impedirle di attendere alla cura del minore, anche con l'eventuale aiuto di familiari disponibili o con il ricorso a strutture pubbliche abilitate.

Commentari2

  • 1Genitore affidatario: i limiti al divieto di misure cautelariAccesso limitato
    Rocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2012

  • 2Padre detenuto, madre lavoratrice, prova di impossibilità all'assistenza al figlioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2006, n. 33850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33850
Data del deposito : 26 aprile 2006

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