Sentenza 26 aprile 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, non è censurabile, in sede di legittimità, la decisione con cui il giudice di appello escluda, con motivazione idonea e pertinente, la gravità dell'impedimento richiesto dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., - ai fini dell'operatività del divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato padre di prole infratreenne - considerato che l'attività di lavoro svolta dalla madre non costituisce di per sé ostacolo tale da impedirle di attendere alla cura del minore, anche con l'eventuale aiuto di familiari disponibili o con il ricorso a strutture pubbliche abilitate.
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- 2. Padre detenuto, madre lavoratrice, prova di impossibilità all'assistenza al figlioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2006, n. 33850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33850 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 26/04/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 641
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 7667/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto l'08/02/2006 da:
Avv. D'Azzo Girolamo, difensore di CI VI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa l'11 gennaio 2006 dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice di appello de libertate;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dr. Vittorio Martusciello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito, altresì, l'avv. Merluzzi Fabrizio, Sostituto Processuale dell'avv. Aricò Giovanni, difensore di fiducia di AS VI, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. OSSERVA
1. - Con ordinanza del 28 novembre 2005, il GIP del Tribunale di Palermo respingeva l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari proposta nell'interesse di AS, indagato per il reato di lesione pluriaggravata Reputava, all'uopo, insussistente la dedotta assoluta impossibilità della moglie di prendesi cura della figlia di appena sei mesi in quanto quotidianamente impegnata nella propria attività lavorativa, siccome assunta a tempo indeterminato presso la società OGS Top Video club di Semilia Salvatore s.n.c., come da allegata documentazione e, per converso, insussistenti le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell'imputato, il Tribunale di Palermo rigettava l'appello, confermando l'impugnato provvedimento.
Avverso la decisione anzidetta, il difensore del AS ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo le ragioni di censura di seguito indicate.
2. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e), in relazione all'art. 275 c.p.p., comma 4, contestando le motivazioni in forza delle quali il giudice del riesame, violando la ratio della disposizione processuale in questione, aveva disatteso le esigenze di tutela prioritaria del bambino e del rapporto madre-figlio, tanto più in un momento particolarmente delicato del processo di formazione fisica e psichica del minore infratreenne ed aveva ritenuto che il contributo genitoriale potesse essere delegato a terzi, pur se temporaneamente. Anzi, proprio la formulazione della norma assegnava un peso preminente all'apporto assistenziale della madre, tanto che il divieto di custodia cautelare era affermato nei confronti della madre in ragione del suo stato di gravidanza o della mera convivenza con figlio minore di anni tre, mentre per il padre era prevista solo in caso di decesso della madre o di assoluta impossibilità della stessa a dare assistenza alla prole. Non erano neppure condivisibili le argomentazioni del Tribunale in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non risultando indicato un pericolo di tale entità da assumere i termini di sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, avrebbe continuato a commettere delitti tra quelli indicati dall'art. 274 c.p.p., lett. c).
3. - Il presupposto normativo del reclamato divieto di custodia cautelare in carcere, nell'ipotesi del padre di minore infratreenne, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 4, risiede, pacificamente, nell'assolutezza dell'impedimento della madre di prestare assistenza allo stesso minore, sempre che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
La ratio della norma privilegia, infatti, l'interesse del minore, essendo volta a garantirgli l'assistenza familiare in un momento particolarmente significativo e delicato del processo di formazione fisica e psichica, quale è quello fino a tre anni d'età. L'oscillazione interpretativa di questa Suprema Corte, richiamata dal giudice del gravame, riguarda semmai la possibilità di escludere l'assolutezza dell'impedimento, in caso di svolgimento di attività lavorativa da parte della madre, ogni qual volta il minore, durante la detenzione paterna, possa essere affidato a congiunti disponibili ovvero a strutture pubbliche adeguate. In tale ipotesi, infatti, si è sostenuto, talora, che la condizione normativa non ricorra ove sussista la possibilità, per i genitori, di avvalersi del contributo di congiunti disponibili o di strutture pubbliche cui affidare, temporaneamente, il minore (cfr. Cass. Sez. 2^, 9.12.2003, n. 47073, rv. 226978). Altre volte, si è invece opinato che l'assolutezza dell'impedimento non sia esclusa da siffatta eventualità, sul rilievo che terzi soggetti, ancorché congiunti o specializzati all'assistenza della prole minorenne, non possano assolvere ad un ruolo vicario della funzione assistenziale dei genitori, di per sè insostituibile (cfr. Cass. sez. 4^, 22.2.2005, n. 6691, rv. 230931). Reputa questa Corte che la soluzione della quaestio iuris non possa essere affidata ad astratti schematismi, ma resti inevitabilmente condizionata dalle peculiarità della fattispecie concreta, al di là delle pur incontrovertibili statuizioni di principio che, nell'ordine: antepongano l'interesse morale della prole a godere della presenza e dell'assistenza genitoriale;
rispettino e salvaguardino il diritto della donna-madre a continuare lo svolgimento dell'attività lavorativa anche in caso di detenzione del coniuge;
tutelino l'esigenze della collettività, ordinariamente sottese all'imposizione della custodia cautelare in carcere, circoscrivendo l'area del divieto custodiate solo ai casi di effettiva assolutezza dell'impedimento materno.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi, in linea di mero principio, che l'assoluta impossibilità per la madre di prestare assistenza alla prole infratreenne, che, secondo la previsione normativa, impedisce la custodia cautelare in carcere del coniuge- padre, deve avere i connotati di un impedimento grave, dovendosi escludere che la sola attività lavorativa svolta dalla madre possa essere condizione in sè sufficiente per l'operatività del divieto (cfr. Cass. sez. 1^, 27.4.2005, n. 15688, rv. 231337). Orbene, nell'analisi della fattispecie concreta il giudice di appello ha escluso la gravità dell'impedimento, ritenendo che l'attività di lavoro svolta dalla madre non costituisse impedimento tale da impedirle di attendere alla cura del minore anche con l'eventuale di familiari disponibili o con il ricorso a strutture pubbliche abilitate.
Si tratta, come è evidente, di apprezzamento squisitamente di merito che, in quanto sostenuto da motivazione idonea e pertinente, si sottrae al sindacato di legittimità.
Quanto alla seconda doglianza, relativa alla ritenuta sussistenza di ragioni di eccezionali rilevanza, la stessa censura è generica, nel senso di genericità conseguente a non pertinenza delle argomentazioni addotte. Ed infatti, la censura avrebbe dovuto riguardare non già il giudizio del primo giudice, ma solo l'argomento addotto dal giudice di appello che, giustamente, ha ritenuto superfluo l'esame del profilo della sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza avendo ritenuto che, nella specie, non fosse ravvisabile l'impedimento assoluto della madre di assistere la prole. Ed infatti, solo in caso di positiva delibazione di tale presupposto, ossia del riconoscimento dell'impossibilità assoluta, la custodia cautelare del padre avrebbe, nondimeno, potuto essere legittimata da esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La chiara formulazione letterale della norma non da adito, infatti, a dubbi di sorta, essendo evidente che il divieto della custodia cautelare in carcere, in presenza delle condizioni espressamente previste (tra le quali l'impossibilità del coniuge dell'imputato di dare assistenza alla prole infratreenne), può essere derogato solo in caso di eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, la cui valutazione è, dunque, necessariamente gradata rispetto al riconoscimento delle condizioni che impongono lo stesso divieto.
4. - Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2006