Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 1
Il divieto della custodia cautelare in carcere per l'imputato padre di prole di età inferiore a tre anni non sussiste per la sola circostanza che la madre presti attività lavorativa continuativa, di per sé non ostativa all'assistenza e alla cura dei figli, le quali, se del caso, possono essere realizzate anche con l'aiuto di familiari disponibili o con il ricorso a strutture pubbliche.
Commentario • 1
- 1. Genitore affidatario: i limiti al divieto di misure cautelariAccesso limitatoRocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2008, n. 8965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8965 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/01/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 96
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030500/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT TO, N. IL 02/05/1969;
avverso ORDINANZA del 26/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con ordinanza in data 26.6.2007 il Tribunale di Palermo - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, ha rigettato l'appello presentato da PI IN, indagato per delitti di associazione mafiosa ed estorsione, contro il provvedimento del GIP in sede in data 15 maggio 2007 che aveva respinto la richiesta dell'indagato di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 274 c.p.p., comma 4, in quanto padre di un bambino di età inferiore a tre anni.
Il Tribunale (citando a sostegno della sua tesi la giurisprudenza della Corte di Cassazione ed in particolare la sentenza 7.12.2004) ha rilevato che la impossibilità del coniuge di provvedere al figlio, addotta dall'indagato a causa della circostanza che la moglie lavorava, non fosse sussistente e tanto meno assoluta ben potendo il genitore che lavora ricorrere ad istituti di assistenza ovvero all'ausilio di familiari, mentre spettava alla parte l'adempimento di uno specifico onere probatorio qualora vi fosse la concreta impossibilità della madre di conciliare praticamente la necessità di sostentamento del nucleo familiare con i doveri genitoriali, niente avendo per converso dedotto sul punto l'indagato. Contro tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del PI deducendo violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 4, e difetto di motivazione del provvedimento impugnato per avere il Tribunale offerto una interpretazione della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 11 novembre 2004, depositata il 7 dicembre successivo, sul caso CA (laddove aveva ritenuto che l'impedimento potesse essere assoluto anche nel caso di possibilità di ricorrere alla assistenza del minore attraverso altri componenti della propria famiglia) travisandone il contenuto e per avere disconosciuto il significato della previsione dell'art. 275 c.p.p., comma 4, che privilegia l'assistenza familiare dei figli fino a tre anni di età, considerato anche che era stato documentato un impegno lavorativo della madre di 40 ore settimanali ed il disagio in cui versava il figlio di appena due anni.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affrontato la questione della applicabilità del divieto di custodia in carcere di uno dei genitori di un bambino di età inferiore ai tre anni, di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4, qualora l'impedimento addotto dall'altro genitore consista nella attività lavorativa e la ha ripetutamente risolta nel senso che la attività lavorativa del genitore non è di per sè automaticamente impeditiva della possibilità di assicurare assistenza al figlio, anche piccolissimo, poiché la attività lavorativa dell'unico genitore o di entrambi i genitori non impedisce in via generale di prendersi cura dei figli, anche eventualmente con l'aiuto di familiari disponibili o con il ricorso a strutture pubbliche o private abilitate (v. Cass. N. 47073 del 2003, rv. 226978; n. 20233 del 2006, rv. 234659; n. 33850 del 2006, rv. 235194;
n. 38067 del 2006, rv. 235757; n. 5664 del 2007, rv. 236128). Il suddetto orientamento giurisprudenziale si basa sul rilievo che ormai una rilevante percentuale di famiglie italiane è composta da un solo genitore ovvero da entrambi i genitori che lavorano ma non per questo trascurano i figli o li privano di assistenza, considerata anche le provvidenze legislative a favore del genitore che lavora (riduzione dell'orario di lavoro, possibilità di assentarsi dal lavoro in caso di malattia del bambino) e gli istituti sostitutivi ed economici (nidi, scuole dell'infanzia pubbliche e private ecc.) a sostegno della genitorialità. Non è invero sufficiente il lavoro della madre per fare ritenere che la stessa sia assolutamente impedita a prestare assistenza al figlio minore di tre anni, dovendosi altrimenti escludere che tutte le madri di figli in tenera età possano lavorare, occorrendo invece altri e più gravi presupposti per fare ritenere che la madre sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza al figlio. Ed anzi proprio l'uso dell'avverbio "assolutamente" da parte della norma fa riferimento a situazioni gravi ben diverse dalla attività lavorativa ordinaria.
La sentenza CA (n. 47473 del 2004, rv. 230802), impropriamente citata dal provvedimento impugnato a sostegno della tesi seguita, è in realtà l'unica che si è posta in consapevole contrasto con il diverso orientamento, sia pure sotto il limitato profilo che il mero richiamo alla possibilità di ricorrere ad istituti pubblici o a parenti non sarebbe, da solo, sufficiente ad escludere la assolutezza dell'impedimento materno, ed ha per questo annullato con rinvio il provvedimento impugnato - motivato sotto il profilo che la attività lavorativa della madre non integrasse un impedimento alla assistenza del figlio "potendo la stessa farvi fronte attraverso altri componenti della famiglia" - pur con il rilievo che poi il giudice del rinvio avrebbe dovuto tenere conto del fatto che la garanzia di educazione, presenza ed assistenza dei figli non è incompatibile con lo svolgimento di una normale attività lavorativa, come peraltro avviene nelle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e che inoltre la funzione assistenziale del padre, ove risulti impossibile quella della madre, è subordinata alla stessa condizione prevista per l'assistenza materna e cioè alla convivenza con prole di età inferiore ai tre anni.
Ciò posto, è evidente che l'improprio richiamo di un precedente giurisprudenziale non completamente in linea con la motivazione seguita dal Tribunale, non può inficiare la correttezza della sentenza impugnata la quale ha esattamente rilevato che la sola attività lavorativa dipendente della madre non appare inconciliabile con la assistenza della prole, in assenza di qualsiasi allegazione in merito a particolari caratteristiche di tale attività, idonee a fare apparire la attività particolarmente gravosa, non dedotte dall'interessato davanti al Tribunale e neppure in ricorso con cui si allega soltanto che la attività lavorativa della madre sarebbe di quaranta ore settimanali, il che costituisce la ordinaria durata della attività lavorativa dipendente in Italia.
La motivazione del provvedimento impugnato appare in sostanza ineccepibile e conforme al parametro normativo di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4, mentre il ricorrente muove censure di mero fatto
(quali le difficoltà psico-comportamentali del figlio, peraltro già prese in esame dal provvedimento impugnato) che non possono trovare ingresso in sede di legittimità in presenza di una motivazione del provvedimento impugnato priva di contraddizioni o di salti logici e che ha fatto corretta applicazione delle disposizioni di legge. Il ricorso, in quanto infondato sotto tutti i profili addotti deve essere respinto con le conseguenze di legge in punto di spese indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.). La cancelleria provvederà all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che sia trasmessa, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2008