Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di custodia cautelare carceraria, il divieto di applicazione nei confronti del padre con prole di età inferiore ai tre anni opera esclusivamente nel caso in cui la madre sia nell'assoluta impossibilità di dare assistenza ai minori, per un impedimento grave, nel quale non rientra la necessità di svolgere la propria attività lavorativa.
Commentario • 1
- 1. Padre detenuto, madre lavoratrice, prova di impossibilità all'assistenza al figlioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2007, n. 5664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5664 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 11/01/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 39
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 037194/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE OL N. IL 12/01/1969;
avverso ORDINANZA del 28/06/2006 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 29.5.2006 il GIP del Tribunale di Palermo respingeva l'istanza proposta da IO LÒ, indagato del reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed altro, di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.
A seguito di atto di appello proposto dalla difesa, il Tribunale del Riesame, con ordinanza in data 28.6.2006, escludeva la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a) confermando nel resto, compreso lo stato detentivo del ricorrente, l'ordinanza impugnata.
Avverso tale ultimo provvedimento proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto IO LÒ lamentando la violazione di legge.
Con un unico complesso motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 274 c.p.p. e art. 275 c.p.p., comma 4, per mancanza ed illogicità
della motivazione con riferimento alla mancata revoca o sostituzione della misura cautelare applicata all'indagato.
In particolare assume la difesa che erroneamente ed immotivatamente il GIP prima e, successivamente, il Tribunale del riesame avevano svalutato la portata e la ampiezza delle dichiarazioni confessorie rese dall'indagato, assumendo che lo stesso si era limitato ad asseverare i fatti a lui ascritti ed omettendo di valutare il contributo di novità fornito con le dichiarazioni predette, che non si limitavano ad asseverare circostanze già note agli inquirenti o a confermare il ruolo svolto da taluni degli indagati, ma contenevano precise indicazioni circa il proprio ruolo all'interno del consesso criminale, le modalità con le quali si era provveduto alla creazione delle false carte di identità e dei codici fiscali, le modalità di partecipazione ai fatti dei suoi correi, la distribuzione dei proventi illeciti, il numero delle truffe compiute, delineando un quadro assolutamente nitido e preciso della vicenda in esame. Ed ha altresì lamentato la difesa la illogicità della motivazione nella parte in cui escludeva la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4, sotto il profilo che la situazione delineata, che vedeva la moglie del IO, titolare di una ditta individuale di vendita al dettaglio di mobili ed elettrodomestici dalla quale la famiglia tutta traeva i mezzi di sostentamento, con due genitori affetti da gravi malattie, impossibilitata a dare assistenza alla prole costituita da tre figli fra cui una bimba di un mese, non integrasse quella situazione di assoluta impossibilità richiesta per l'applicazione della normativa indicata. Il ricorso non è fondato.
Ed invero in buona sostanza con il ricorso in parola la difesa ripropone una nuova valutazione del materiale probatorio, già oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito. Sul punto non può che ribadirsi che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali.
Orbene, nel caso di specie il Tribunale del Riesame ha specificamente indicato le ragioni poste a fondamento della sua decisione, considerando limitata la valenza collaborativa delle dichiarazioni rese dall'indagato pervenendo, con motivazione compiuta e strutturalmente coerente, ad una conclusione negativa circa la deduzione difensiva concernente l'attenuazione delle esigenze cautelari. E pertanto questa Corte non può sovrapporre il proprio apprezzamento a quello dei giudici del merito, anche in considerazione del fatto che il controllo di legittimità sulla motivazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, me deve limitarsi a verificare se tale motivazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Per quel che riguarda l'ulteriore rilievo concernente la illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale del Riesame aveva escluso la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4, osserva il Collegio che il divieto della custodia cautelare in carcere previsto dalla norma suddetta nei confronti del padre di prole in età inferiore ai tre anni opera esclusivamente a condizione che la madre sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai minori;
e tale assoluta impossibilità deve avere le caratteristiche di un impedimento grave, di talché deve escludersi che la sola attività lavorativa svolta dalla madre possa essere considerata condizione sufficiente per l'operatività del divieto. Sul punto la Corte di Cassazione ha rilevato a più riprese che la garanzia di educazione, presenza ed assistenza ai figli non è incompatibile con lo svolgimento di una normale attività lavorativa, atteso che in tal caso la suddetta garanzia di assistenza verrebbe meno in tutte le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (Cass. Pen., sez. 2^, 11.11.2004 n. 47473). Pertanto nel caso di specie il giudice del merito ha correttamente evidenziato che non è sufficiente il lavoro della madre per far ritenere che la stessa sia assolutamente impedita a prestare assistenza ai figlio minore di tre anni, atteso che l'avverbio "assolutamente" fa evidente riferimento a situazioni ben più gravi e diverse rispetto all'attività lavorativa della madre, ed ha rilevato altresì che in assenza di congiunti disponibili, esiste la possibilità, per la madre che lavora, di ricorrere all'alternativa delle struttura pubbliche.
Orbene, ritiene il Collegio che l'interpretazione, e quindi l'applicazione, della norma in parola, fornita dai giudici del riesame, sia assolutamente coerente con il dettato normativo, e pertanto la decisione impugnata si sottrae a quelle censure di illogicità avanzate dai ricorrente.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al
Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007