Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2012, n. 6405
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Sentenza 18 gennaio 2012

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In tema di circolazione stradale, la segnaletica di località sia di inizio che di fine centro abitato, in virtù del combinato disposto di cui agli art. 131 commi 4 e 6 d.P.R. n. 495 del 1992, incide direttamente sulla disciplina della guida in riferimento al limite di velocità, di guisa che l'errore sulla interpretazione di detta segnaletica, tipizzata per forme e colori, si risolve in un irrilevante errore di diritto, sub specie di errore su norma extrapenale che integra la norma penale - nella specie la previsione di cui all'art. 589 cod. pen. - ai sensi dell'art. 47, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie relativa alla responsabilità dell'imputato, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., escludendo che un cartello che non risponde alle caratteristiche tipizzate dalla legge e recante la dicitura 'arrivederci a ..." valga ad ingenerare nell'automobilista il legittimo convincimento di essere fuoriuscito dal perimetro urbano, integrando l'errore scusabile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2012, n. 6405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6405
    Data del deposito : 18 gennaio 2012

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