Sentenza 18 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, la segnaletica di località sia di inizio che di fine centro abitato, in virtù del combinato disposto di cui agli art. 131 commi 4 e 6 d.P.R. n. 495 del 1992, incide direttamente sulla disciplina della guida in riferimento al limite di velocità, di guisa che l'errore sulla interpretazione di detta segnaletica, tipizzata per forme e colori, si risolve in un irrilevante errore di diritto, sub specie di errore su norma extrapenale che integra la norma penale - nella specie la previsione di cui all'art. 589 cod. pen. - ai sensi dell'art. 47, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie relativa alla responsabilità dell'imputato, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., escludendo che un cartello che non risponde alle caratteristiche tipizzate dalla legge e recante la dicitura 'arrivederci a ..." valga ad ingenerare nell'automobilista il legittimo convincimento di essere fuoriuscito dal perimetro urbano, integrando l'errore scusabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/01/2012, n. 6405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6405 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 18/01/2012
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 102
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea rel. Consigliere - N. 43870/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM FR N. IL 11/07/1952;
avverso la sentenza n. 1969/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 28/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con sentenza in data 21.05.2008 dichiarava AM FR responsabile del delitto di omicidio colposo per avere cagionato la morte di ON IL, mediante una condotta di guida imprudente e in violazione dell'art. 141, commi 1, 2, 3, art. 142 e art. 143 C.d.S., comma 1;
riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, il tribunale condannava l'imputato alla pena di Euro 4.560,00 di multa.
1.1 La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 28 marzo 2011, confermava la decisione del tribunale. La corte territoriale evidenziava che l'imputato, nell'impegnare l'intersezione tra Via Glauco e Via dei Salici, lungo la strada litoranea Diamante- Cirella, aveva impattato con il motoveicolo "Ape" condotto da ON IL. Il collegio evidenziava che ON, contravvenendo all'obbligo di dare precedenza, aveva attraversato l'incrocio immettendosi lungo la Via Glauco;
e che a seguito dell'impatto tra i due veicoli, ON era stato sbalzato fuori dall'abitacolo, riportando traumi che ne cagionavano il decesso. La Corte di Appello rilevava che, alla luce degli effettuati accertamenti tecnici, era emerso che l'imputato aveva mantenuto una velocità pari a circa 70-76 km/h, in un tratto stradale ricompreso nel centro abitato di Diamante, e perciò gravato dal limite di 50 chilometri orari. E considerava che qualora l'imputato avesse rispettato il predetto limite di velocità, l'evento non si sarebbe verificato, tenuto conto del fatto che in tal caso lo spazio di arresto sarebbe stato inferiore alla distanza che separava i due veicoli, al momento dell'avvio della frenata di emergenza. La Corte territoriale evidenziava che la circostanza relativa al mancato rispetto dell'obbligo di dare precedenza da parte del conducente dell'Ape neppure poteva ritenersi imprevedibile, secondo valutazione "ex ante", tenuto conto dello specifico stato dei luoghi, che ostacola l'avvistabilità dei veicoli in transito. Con riguardo al compiuto accertamento della velocità di marcia del veicolo condotto dall'imputato, la Corte di Appello rilevava poi che le tracce di frenata impresse sull'asfalto costituivano efficace elemento di inferenza.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione AM FR, a mezzo del difensore, deducendo il vizio motivazionale, in relazione alla norma di cui all'art. 5 cod. pen., come modificata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 364 del 1988. La parte ribadisce che, in considerazione delle specifiche circostanze di fatto, AM, del tutto incolpevolmente, non aveva consapevolezza di transitare in un centro abitato e che pertanto non può essergli contestato l'eccesso di velocità. Osserva al riguardo che non esisteva in loco alcun segnale tipico che delimitasse la fine del centro abitato;
e rileva che il cartello con la scritta "Arrivederci a Diamante", aveva indotto in errore l'automobilista, in ordine all'intervenuto superamento del perimetro urbano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1 La parte reitera censure, già dedotte nell'atto di appello. Al riguardo, la Corte territoriale, ha considerato che non poteva accedersi alla tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato, volta a ritenere che il sinistro si fosse verificato al di fuori del centro abitato, in considerazione del fatto che l'impatto era avvenuto dopo che AM aveva percorso circa duecento metri, dal cartello stradale recante la scritta "arrivederci a Diamante". Segnatamente, il Collegio ha osservato che già con delibera del 22.1.1996, la Giunta comunale aveva ricompreso l'intersezione teatro del sinistro nel centro abitato di Diamante;
che detto elemento non poteva che essere ignorato colpevolmente, atteso che il relativo deliberato era soggetto al prescritto regime di pubblicità legale;
che il cartello recante la scritta "arrivederci a Diamante" neppure poteva ingenerare la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, giacché il cartello di "fine centro abitato", risulta tipizzato dall'art. 131 C.d.S., e che trattasi di segnaletica che non ammette equipollenti.
3.2 Il ragionamento sviluppato dalla Corte di Appello risulta del tutto coerente rispetto ai principi elaborati dal diritto vivente, in tema di inescusabilità della ignoranza della legge penale. Occorre, primieramente, fare riferimento alla sentenza dalla Corte Costituzionale n. 364 del 24.3.1988, richiamata dal ricorrente. Come noto, la Corte, investita della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 5 cod. pen. con ordinanze di remissione che traevano origine da procedimenti per reati contravvenzionali, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma citata, nella parte in cui non escludeva dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale, l'ignoranza inevitabile.
Soffermandosi, unicamente, sulle argomentazioni della sentenza ora citata che vengono in rilievo in riferimento al tema dedotto dall'esponente, si rileva che la Corte Costituzionale, muovendo dalla interpretazione sistematica del primo e dell'art. 27 Cost., comma 3, ha chiarito che il carattere personale della responsabilità penale impedisce di ritenere irrilevante la mancata percezione del disvalore penale della condotta;
e ha rilevato che la funzione rieducativa assegnata alla pena dal costituente implica che la sanzione debba colpire un soggetto che si sia trovato in condizione di avvertire il disvalore penale del fatto realizzato e che, perciò, risulti rimproverabile.
Nella sentenza n. 364 del 1988 il giudice delle leggi, in particolare, ha individuato nella "possibilità di conoscenza della legge penale" il presupposto necessario per ogni forma di imputazione penale. E dopo aver considerato che l'art. 5 cod. pen., nella formulazione originaria "determina un uguale trattamento di chi agisce con la coscienza della illiceità (...) del fatto e di chi opera senza tale coscienza" ed esclude "ogni possibilità di valutazione della causa della mancata coscienza", la Corte ha affermato che la predetta disposizione violava il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. Preme pure rilevare che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 364 del 1988, ha definito i doveri strumentali di informazione giuridica che gravano sui cittadini, proprio in vista dell'osservanza dei precetti penali, rilevando che nel caso in cui la mancata consapevolezza della illiceità del fatto derivi dalla violazione di detti obblighi (che costituiscono il fondamento di ogni convivenza civile) "deve ritenersi che l'agente versi in evitabile, e pertanto, rimproverabile ignoranza della legge penale".
3.2.1 Nell'elaborare i principi ora richiamati, la giurisprudenza di legittimità ha, quindi, evidenziato che il giudizio sulla inevitabilità dell'errore sul divieto (cui consegue l'esclusione della colpevolezza) deve essere ancorato a criteri oggettivi, quali l'assoluta oscurità del testo legislativo, ovvero l'atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 36346 del 05/02/2003, dep. 22/09/2003, Rv. 226911). In particolare, la Corte regolatrice ha chiarito che, ai fini della valutazione della inevitabilità dell'errore, vengono in rilievo le specifiche condizioni soggettive dell'agente, afferenti al livello di socializzazione e di differenziazione culturale;
e circa la consistenza degli "obblighi informativi" le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno stabilito che "il dovere di informazione è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell'indagine giuridica" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8154 del 10/06/1994, dep. 18/07/1994, Rv. 197885).
3.3 I rilievi ora svolti Inducono a ritenere che il dedotto errore sulla portata della segnaletica stradale, in cui sarebbe incorso l'automobilista AM, non valga ad escludere la colpevolezza dell'imputato.
Invero, ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 131, comma 4, recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il segnale di "INIZIO CENTRO ABITATO ha valore anche per segnalare il limite di velocità") ed il successivo comma 6, dell'art. 131 cit., reca disposizioni di dettaglio che tipizzano il segnale di fine centro abitato.
Orbene, il combinato disposto delle disposizioni ora richiamate induce a ritenere: che la segnaletica di località, sia di inizio che di fine centro abitato, abbia una diretta incidenza sulla disciplina della guida, in riferimento al limite di velocità;
che l'errore sulla interpretazione della segnaletica, da parte dell'automobilista, si risolva in un irrilevante errore di diritto, sub specie di errore su norma extrapenale che integra la norma penale - nel caso l'art. 589 cod. pen. - ai sensi dell'art. 47 cod. pen., comma 3, (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 4114 del 10.12.1981, dep.
22.04.1982, Rv. 153334).
Rafforza il convincimento rilevare che, nel caso di specie, si tratta di segnaletica stradale e che l'imputato è soggetto munito di abilitazione alla guida, di talché risulta gravato dallo specifico obbligo di conoscenza della disciplina dettata dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, in applicazione dei principi sopra richiamati. E deve conclusivamente sottolinearsi, come del tutto conferentemente rilevato dalla Corte di Appello di Catanzaro, che la segnaletica stradale risulta tipizzata, per forme e colori;
che pertanto sfugge in termini la conducenza della segnaletica che non risponda alle predette specifiche, ai fini della regolamentazione della circolazione stradale;
e che un cartello che non risponde alle predette specifiche, come quello recante la dicitura "Arrivederci a Diamante", non vale ad ingenerare nell'automobilista il legittimo convincimento di essere fuoriuscito dal perimetro urbano.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012