Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2014, n. 12233
CASS
Sentenza 4 febbraio 2014

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In tema di reati riguardanti gli alimenti, la richiesta di revisione della analisi in materia di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (tra cui l'olio di oliva) deve essere presentata alla Procura della Repubblica competente e per conoscenza all'Istituto di vigilanza che ha eseguito il controllo a norma dell'art. 44, comma terzo, R.D.L. n. 2033 del 1925 (conv. in legge n. 562 del 1926). (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto affetto da nullità per violazione del diritto di difesa l'esito del controllo sull'olio di oliva effettuato dall'AUSL, e non sottoposto a revisione, in quanto il PM aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla relativa istanza ritenendo che la stessa avrebbe dovuto essere presentata all'Autorità amministrativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2014, n. 12233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12233
    Data del deposito : 4 febbraio 2014

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