Sentenza 4 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di reati riguardanti gli alimenti, la richiesta di revisione della analisi in materia di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (tra cui l'olio di oliva) deve essere presentata alla Procura della Repubblica competente e per conoscenza all'Istituto di vigilanza che ha eseguito il controllo a norma dell'art. 44, comma terzo, R.D.L. n. 2033 del 1925 (conv. in legge n. 562 del 1926). (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto affetto da nullità per violazione del diritto di difesa l'esito del controllo sull'olio di oliva effettuato dall'AUSL, e non sottoposto a revisione, in quanto il PM aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla relativa istanza ritenendo che la stessa avrebbe dovuto essere presentata all'Autorità amministrativa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2014, n. 12233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12233 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/02/2014
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 347
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 34634/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR US, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 24 maggio 2013 dalla corte d'appello di Palermo;
udita nella pubblica udienza del 4 febbraio 2014 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la corte d'appello di Palermo confermò la sentenza emessa il 13 dicembre 2012 dal giudice del tribunale di Termini Imerese, che aveva dichiarato GR US colpevole dei reati di cui A): all'art. 515 c.p., per avere, nella qualità di amministratore unico della ISOA srl, commercializzato olio di oliva con presenza di oli raffinati e comunque di qualità inferiore;
diverso da quello dichiarato in etichetta come "olio extravergine di oliva"; B) alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a), per avere impiegato nella preparazione, imbottigliato e distribuito per la vendita, olio di oliva "Monte d'olio", privato di elementi nutritivi e mescolato a sostanze di qualità inferiore (oli raffinati) o comunque trattato in modo da variarne la composizione naturale;
e lo aveva condannato alla pena di giorni 25 di reclusione, con la pubblicazione della sentenza e la sospensione condizionale della pena.
Osservò la corte d'appello che era utilizzabile il contenuto dell'accertamento tecnico sull'olio di oliva effettuato dall'AUSL che aveva proceduto al controllo, nonostante il prevenuto avesse tempestivamente depositato, presso l'Ufficio della Procura della Repubblica di Termini Imerese, istanza di revisione delle prime analisi. Ciò perché, essendo stato l'accertamento effettuato dall'autorità sanitaria, trovava applicazione la particolare disciplina fissata dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 1 e non quella di cui al R.D.L n. 2033 del 1925, artt. 44 e 45. Sicché l'istanza di revisione, come era stato correttamente comunicato all'interessato, doveva essere presentata al Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Palermo e non alla Procura della Repubblica (la quale, dunque, aveva congruamente emesso un provvedimento di "non luogo a provvedere" sull'istanza depositata dall'GR, peraltro non corredata dalla ricevuta del versamento di Euro 680,00 così come indicato nella comunicazione pervenutagli). La sentenza di questa Corte n. 39407 del 2007, non poteva applicarsi al caso in esame, poiché, riguardava il caso in cui all'interessato era stato espressamente indicato, nella comunicazione da parte dell'autorità che aveva eseguito il controllo, che egli avrebbe potuto chiedere la revisione dell'analisi alla Procura della Repubblica, così da ingenerare in lui un affidamento la cui mancata considerazione in quella sede aveva determinato l'inutilizzabilità del risultato delle analisi. L'imputato, a mezzo dell'avv. Tommaso Savito, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, artt. 43, 44 e 45, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562, da ritenersi in subjecta materia lex specialis, rispetto alla L. 13 novembre 1960, n. 1407;
dell'art. 223 disp. att. c.p.p. e degli artt. 191 e 568 c.p.p.. Lamenta che la corte d'appello ha totalmente omesso di considerare che il R.D.L. n. 2033 del 1925 è da ritenersi lex specialis, rispetto alla L. n. 283 del 1962, in materia di olii di oliva. Osserva innanzitutto che un semplice riferimento contenuto nella comunicazione dell'Autorità di Controllo non può incidere sul rapporto tra leggi dello Stato e, soprattutto, privare di qualsiasi effetto la volontà espressa dal soggetto, che ha richiesto formalmente la revisione delle analisi di prima istanza. Nella specie l'imputato, con istanza depositata tempestivamente nei 15 giorni dalla ricezione dell'esito delle prime analisi, ai sensi dell'art. 223 disp. att. c.p.p., ha richiesto la revisione delle analisi,
depositandola alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento, versando l'importo previsto per tale tipo di revisione, trattandosi di olio di oliva. Ha espresso quindi una specifica volontà di richiedere la revisione. La corte d'appello non ha considerato l'erronea indicazione da parte dell'Organo di controllo, di una Autorità, diversa dalla Procura della Repubblica, cui era obbligatorio indirizzare l'istanza di revisione, dal momento che le norme del R.D.L. n. 2033 del 1925, sono da ritenersi in rapporto di specialità con quelle della L. n. 283 del 1962, in materia di analisi e di revisione di olii di oliva. Nella specie l'GR ha presentato l'istanza di revisione all'Autorità giudiziaria competente, inviandone copia per conoscenza all'Organo che aveva eseguito il controllo. In ogni caso la giurisprudenza ha riconosciuto espressamente che il P.M., anche qualora avesse ritenuto che l'istanza di revisione fosse stata depositata ad Autorità non competente, tenendo conto della volontà espressa di voler richiedere la revisione, avrebbe dovuto, in armonia con il generale principio di conservazione degli atti, inoltrare la richiesta all'istituto competente per le nuove analisi e non liquidarla con un "non luogo a provvedere".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il reato - consumatosi il 10.12.2008 - non si è ancora prescritto, in quanto il corso della prescrizione è rimasto sospeso per mesi 3 e giorni 29 (per astensione del difensore), sicché il termine prescrizionale scadrà l'8.4.2014.
Nel merito il ricorso è fondato.
È pacifico che il ricorrente, con istanza depositata tempestivamente presso la Procura della Repubblica di Agrigento nei 15 giorni dalla ricezione delle prime analisi, chiese la revisione delle analisi stesse.
La corte d'appello ha ritenuto erroneamente che nella specie dovesse applicarsi la disciplina di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 1, e non quella di cui al R.D.L. n. 2033 del 1925, artt. 44 e 45, ed ha affermato conseguentemente che l'istanza di revisione era improduttiva di effetti perché avrebbe dovuto essere presentata al Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Palermo e non alla Procura della Repubblica di Agrigento, richiamando (peraltro equivocandone il contenuto) la sent. n. 39407 del 2007. Ora, va innanzitutto ricordato che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, "Per l'olio d'oliva vige il principio secondo cui non le operazioni di prima analisi, ma solo l'analisi di revisione, che presuppone l'avvenuto accertamento di un illecito penale e che quindi assume carattere giurisdizionale, postula l'esigenza dell'assicurazione dei diritti della difesa. Infatti, l'olio non può essere ricompreso fra le sostanze alimentari per la cui deperibilità, sollecita al punto da non consentire l'analisi di revisione, si verifica una anticipazione del regime garantistico alle operazioni di prima analisi" (Sez. 3, 7.12.1994, n. 983 del 1995, Maldera, m. 201407).
La giurisprudenza di questa Corte è poi altrettanto pacifica nel ritenere che nella specifica materia delle analisi dell'olio di oliva, la lex specialis applicabile non è quella di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283 (come erroneamente affermato dalla sentenza impugnata) bensì quella di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, artt. 44 e 45, convertito in L. 18 marzo 1926, n. 562 (Repressione
delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), come modificati dalla L. 27 febbraio 1958, n. 190, artt. 1 e 2.
La natura di disciplina speciale, in materia di analisi e di revisione di oli di oliva, delle norme del R.D.L. n. 2033 del 1925 rispetto a quelle della L. n. 283 del 1962, è stata invero affermata già da Sez. 3, 16.1.1997, n. 3017, Merra, m. 207808, massimata nel senso che "le analisi e le revisioni di analisi in questa materia devono sempre ritenersi disciplinate dal R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, artt. 43, 44 e 45, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562,
che detta norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (fra cui espressamente anche gli oli)".
Questo principio è stato più di recente riaffermato anche da Sez. 3, 26.9.2007, n. 39407, Telia, m. 238002 (impropriamente richiamata dalla sentenza impugnata), massimata nel senso che "In tema di alimenti, la disciplina che regola la richiesta di revisione delle analisi in materia di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (tra cui l'olio d'oliva), è quella contenuta nel R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 (conv. in L. 18 marzo 1926, n. 562) tuttora applicabile per gli accertamenti effettuati dagli istituti delegati alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle predette sostanze e prodotti, mentre la normativa per la revisione delle analisi fissata dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 1 deve essere osservata per gli accertamenti svolti dall'autorità sanitaria".
Nella motivazione questa sentenza ha specificato che "In realtà la lex specialis che regola la materia non è quella indicata dal Giudice, ma il R.D.L. n. 2003 del 1925 conv. L. n. 562 del 1926, che disciplina la repressione delle frodi nelle preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, tra i quali sono inclusi espressamente gli oli. La particolare normativa fissata dalla L. n. 283 del 1962, art. 1, per la revisione delle analisi deve essere osservata per gli accertamenti svolti dalla autorità sanitaria, mentre la disciplina contenuta nella L. n. 562 del 1926 è ancora il referente per gli accertamenti effettuati dagli istituti delegati alla vigilanza per la repressione delle frodi per i prodotti agrari specificati nell'art. 45 (ex plurimis: sentenza Cassazione sezione 3 n. 3017/1997)". Ora, il R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, art. 44 (come modificato dalla L. 27 febbraio 1958, n. 190, art. 1), dispone, al comma 1, che "Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà immediata e circostanziata denuncia all'autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole"; al comma 2, che "L'autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi"; e al comma 3, che "Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità giudiziaria competente e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni quindici a partire da quello di ricevimento della comunicazione". La citata sentenza n. 39407 del 2007, Telia, ha testualmente affermato che "La L. n. 562 del 1926, art. 44, comma 3 recita: "gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare alla autorità competente e, per conoscenza, allo Istituto di vigilanza ... ";
poiché il precedente comma 2, in tema di competenza a disporre il sequestro, fa riferimento alla autorità "giudiziaria" e la aggettivazione non è ripetuta nel comma 3, si desume implicitamente che l'autorità cui inoltrare la richiesta di revisione è l'istituto che ha eseguito le analisi". Si tratta però di una conclusione che non può essere condivisa perché appare frutto di una svista nella lettura del testo della disposizione. Ed infatti, l'aggettivazione contenuta nel cit. art. 44, comma 2 ("autorità giudiziaria") è riprodotta anche nel comma 3, che non parla genericamente di "autorità competente", bensì specificamente proprio di "autorità giudiziaria competente".
La richiesta di revisione, dunque, andava inoltrata proprio alla autorità giudiziaria competente (che nella specie è stata correttamente individuata dal ricorrente nella Procura della Repubblica di Agrigento) e, solo per conoscenza, all'Istituto di vigilanza (come pure nella specie è stato fatto). È poi ovviamente irrilevante la circostanza che l'organo di vigilanza, nella comunicazione del risultato delle prime analisi, abbia indicato erroneamente una diversa autorità alla quale inviare la richiesta di riesame, non potendo una erronea indicazione della autorità amministrativa superare le prescrizioni dettate dalla normativa legislativa effettivamente applicabile, in ogni ipotesi in cui si contesta la conformità dell'olio di oliva alle caratteristiche dichiarate.
Nella specie deve dunque ritenersi regolare il comportamento dell'attuale ricorrente che, ai sensi R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, art. 44 (come modificato dalla L. 27 febbraio 1958, n. 190, art. 1), ha tempestivamente presentato l'istanza di revisione all'Autorità Giudiziaria competente, ossia alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Agrigento, inviandone copia per conoscenza all'Organo che aveva eseguito il controllo. In ogni caso va ricordato che la citata sentenza n. 39407 del 2007 ha anche affermato, in relazione al caso allora in esame, che il P.M., anche qualora avesse ritenuto che l'istanza di revisione fosse stata depositata ad Autorità non competente, tenendo conto della volontà espressa dal soggetto di voler richiedere la revisione "avrebbe dovuto, in armonia con il generale principio di conservazione degli atti (di cui è espressione l'art. 568 c.p.p., u.c.), inoltrare la richiesta allo istituto competente per la nuova analisi e non liquidarla con un "non luogo a provvedere".
La sentenza impugnata, come giustamente lamenta il ricorrente, ha omesso qualsiasi motivazione sul questa specifica eccezione ed ha invece addirittura enfatizzato il diverso importo del pagamento che i due corpi normativi prevedono, come se il diritto di difesa, di cui è espressione la volontà di chiedere la revisione, ai sensi dell'art. 223 disp. att. c.p.p., fosse condizionato al pagamento di somme.
Conformemente a quanto stabilito dalla citata sentenza n. 39407 del 2007, va affermato che "l'accertamento tecnico, sul quale si è basato il Giudice per sostenere la sua conclusione, è affetto non da inutilizzabilità (non essendo stato violato alcun divieto sulla formazione della prova), ma da nullità per compromissione dei diritti della difesa", per il mancato contraddittorio nella procedura di espletamento delle analisi.
Pertanto, il detto accertamento tecnico, senza l'espletamento delle analisi di revisione in contraddittorio con la difesa, non poteva costituire un valido elemento probatorio per affermare la responsabilità dell'imputato.
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Palermo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2014