Sentenza 28 aprile 2009
Massime • 1
Integra il reato di ingiuria l'invio di una missiva, ad opera del presidente di una società, al socio di altra società consorziata, contenente censure sulla persona e non già contestazioni di violazioni di obblighi inerenti la carica. (Fattispecie relativa ad una missiva connotata dalle seguenti espressioni offensive: "scrivere bestialità"; "avere la competenza inferiore a quella di uno studente di ragioneria al primo anno").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2009, n. 22421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22421 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 28/04/2009
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 939
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI MA - Consigliere - N. 003950/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZAA
sul ricorso proposto da:
1) RA IO VA, N. IL 14/02/1941;
avverso SENTENZA del 08/01/2008 TRIBUNALE di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. IZZO G., che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione UD IO V. avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 8 gennaio 2008 che, in sede di appello, ha confermato quella del Giudice di Pace della stessa città, sentenza quest'ultima con la quale era stata affermata la sua responsabilità per il reato di ingiuria in danno di RO LU MA.
In particolare il reato era stato ritenuto con riferimento all'invio, da parte del AU al RO, in data 15 maggio 2004, di una e- mail nella quale si addebitava al destinatario - socio di una società consorziata con la 3 V International di cui il ricorrente era presidente - di avere avanzato, nella detta qualità, richieste di rimborsi per spese non autorizzate e non fatturate, di avere quindi "scritto bestialità" nella stessa richiesta, di non avere neppure le competenze di un ragazzino al primo anno di ragioneria, di avere, con la richiesta stessa, "giocato d'azzardo". Deduce:
1) la mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606 c.p.p., lett. d).
Invero la difesa aveva chiesto di produrre "la notula" con la richiesta di rimborso spese che il RO aveva spedito al AU e che era stata all'origine della risposta data via e-mail. Tale prova costituiva mezzo per l'esercizio del diritto alla difesa di cui all'art. 495 c.p.p. ed era indispensabile per comprendere il contesto nel quale le frasi incriminate erano state concepite;
2) il vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). Il giudice ha negato l'ammissione della prova documentale violando i limiti propri del proprio potere in materia, essendogli inibito di rigettare la richiesta probatoria in ragione di una preventiva valutazione sul merito stesso della prova ancora da raccogliere;
in secondo luogo il giudice ha affermato essere incerta la provenienza della prova documentale in questione, mentre era vero che la difesa aveva allegato che la stessa era stata scritta dal legale rappresentante della soc. RO, manualmente, e su carta intestata della medesima;
3) ancora la illogicità della motivazione con la quale il giudice aveva inquadrato il fatto nel contesto dei rapporti professionali tra le parti ed in particolare come risposta ad una mail del 7 maggio 2004 spedita dalla parte civile, ma contestualmente aveva rifiutato di analizzarli nella loro effettiva portata, non ammettendo la prova di cui sopra;
tale prova avrebbe avuto una valenza probatoria ben superiore a quella ritenuta dal giudice dal momento che nella mail del 7 maggio spedita al ricorrente non erano solo contenute richieste di rimborso ma accuse di colpa grave rivolte al AU in relazione alla gestione del Consorzio con annuncio di richiesta di revoca del mandato al comitato esecutivo;
4) la mancata applicazione della esimente di cui all'art. 599 c.p.. Il giudice non aveva considerato, nella prospettiva della esimente, che la e-mail in contestazione costituiva non un insulto alla persona del mittente della e-mail del 7 maggio ma la opposizione di fatti obiettivi (ossia la impossibilità di portare in contabilità richieste di rimborso prive dei requisiti formali necessari) e soprattutto la risposta a precise accuse di colpa grave, avvenuta nel giro di tempi brevi e compatibili con la locuzione "subito dopo" presente nell'art. 599 c.p.. 5) la assenza dell'elemento psicologico del reato. Le frasi in contestazione non erano volte ad offendere la dignità personale del RO ma ad integrare una risposta alla sua e-mail, come del resto desumibile anche dalla parte residua della missiva di posta elettronica in discussione, nella quale si faceva riferimento alla opportunità di lasciare agire i legali di fiducia per non litigare ulteriormente.
Il ricorso è infondato.
Col primo motivo si deduce la mancata ammissione di prova decisiva. La giurisprudenza di questa Corte osserva che nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. d) ad opera della L. n. 46 del 2006, la previsione del motivo della mancata assunzione di prove decisive, quando la parte ne abbia fatto richiesta "anche nel corso dell'istruzione dibattimentale", opera pur sempre sul presupposto che di dette prove le parti abbiano diritto all'ammissione, come si desume dall'espresso richiamo all'art. 495 c.p.p., comma 2, (rv 233786).
Altra decisione della Corte evidenzia che la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), quando si tratta di "prova decisiva", cioè di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte richiedente si propone di ottenere dal negato esperimento probatorio, confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, possono condurre solo ad una diversa valutazione degli elementi già legittimamente e regolarmente acquisiti (rv 230589).
Ebbene, nel motivo di ricorso la parte afferma ma non riesce a dimostrare che la prova in relazione alla quale aveva avanzato richiesta di ammissione, ossia la "notula" delle spese, avesse il carattere della ammissibilità e della decisività per la soluzione del processo, caratteri entrambi negati motivatamente dal giudice del merito.
Questi infatti ha posto in evidenza la impossibilità di attribuirla al soggetto indicato dalla difesa (il riferimento alla provenienza dall'imputato anziché dalla parte civile costituisce l'evidente frutto di un errore materiale) per mancanza di requisiti certi sulla provenienza: a tale affermazione, cui è sotteso un accertamento in fatto, la parte ricorrente oppone altre circostanze in fatto non valutabili da questa Corte e nemmeno dotate del carattere della decisività, posto che l'essere, uno scritto, contenuto su carta intestata di un soggetto non comporta la necessità logico-giuridica di ritenerla proveniente dalla mano del soggetto stesso. In secondo luogo il giudice ha correttamente negato decisività alla produzione della notula stessa sul presupposto che i dati numerici in essa contenuti - nemmeno posti in dubbio nella loro obiettività dal giudicante - non potessero valere a contestualizzare in maniera sostanzialmente diversa le espressioni utilizzate nella mail del 15 maggio, espressioni che il giudice di merito ha reputato in sè dotate di forma e portata offensiva.
Giova al riguardo ricordare come secondo la giurisprudenza di legittimità può non integrare a fattispecie del delitto di ingiuria la condotta del superiore gerarchico - e parimenti, deve qui ritenersi, del presidente di una società - che invii lettere ad un dipendente - o, con riferimento alla fattispecie in esame, ad un socio - contestando la violazione degli obblighi di diligenza e l'assenza di professionalità e di competenza nell'esercizio del proprio ruolo: ma la condizione essenziale perché tale condotta non scada nel reato è che le contestazioni non censurino la persona in sè e per sè considerata bensì la condotta professionale del dipendente (del socio) di cui si affermino gravi inadempienze che si risolvano nella mancanza della professionalità e della competenza necessarie allo svolgimento del proprio ruolo (vedi rv 241179). Nella specie il giudice del merito ha sottolineato proprio la centralità di siffatto rilievo ed ha affermato che le frasi contenute nella e-mail del 15 maggio, a prescindere dal loro inserimento nei rapporti professionali tra le parti, presentassero connotati e forme in sè tali da comportarne la rilevanza penale dal momento che espressioni come "scrivere bestialità" o "avere la competenza inferiore a quella di uno studente di ragioneria al primo anno" presentavano la caratteristica di risultare offensive non della attività ma della persona del destinatario.
Sotto tale profilo è vero che non ricorre la ipotesi di deducibilità del vizio ex art. 606 c.p.p., lett. d) atteso che la prova non acquisita avrebbe potuto servire ad approfondire la valutazione del materiale probatorio raccolto ma non a ribaltarne la valenza probatoria rispetto alla natura della accusa elevata. Per quanto concerne, poi, i motivi con i quali si deduce che, anche per effetto della mancata acquisizione probatoria, il giudice si sarebbe trovato nella impossibilità di giudicare correttamente sulla ricorrenza della esimente di cui all'art. 599 c.p. e sul dolo, se ne rileva parimenti la infondatezza.
La valutazione della e-mail spedita dalla parte civile al ricorrente ed alla quale il AU avrebbe risposto con la posta elettronica in contestazione non è mancata ne' risulta incompleta o illogica. Ancora una volta il giudice del merito produce una motivazione proprio sulla portata della mail del 7 maggio che valuta, giustamente, a prescindere dalla acquisizione della autonoma notula di cui alla richiesta difensiva.
Per effetto di tale valutazione si esclude ragionevolmente la esimente di cui all'art. 599 c.p. poiché si negano, essenzialmente, i requisiti delle due ipotesi in esso alternativamente contenute: il requisito della reciprocità delle offese e quello della ingiustizia del fatto altrui.
A tali ineccepibile valutazioni in fatto la parte ricorrente replica con argomentazioni in fatto, in quanto tali non apprezzabili nella sede di legittimità: l'avere la parte civile accusato il ricorrente di colpa grave nella mail del 7 maggio, invero, è evenienza che non solo viene dedotta nel ricorso come elemento di fatto anziché, come si sarebbe dovuto, come vizio di motivazione da parte del giudice che non lo avrebbe adeguatamente valorizzato. Con la conseguenza di rendere inammissibile la censura stessa, posto che la violazione dell'art. 606 c.p.p. è formulata solo con riferimento alla mancata assunzione della prova documentale rappresentata dalla notula. Ma, in più, il ricorrente nulla di specifico allega in relazione alla motivazione con la quale il giudice del merito esclude che si siano verificate o una ritorsione o una provocazione attraverso un fatto ingiusto. Non potrebbe costituire fatto ingiusto, invero, la critica all'operato del presidente di una società se formulato con formule rispettose della persona confacenti con la natura della critica stessa.
Ugualmente esistente e completa deve ritenersi la valutazione sul dolo del reato, di natura esclusivamente generica, una volta attestata la espressione di frasi obiettivamente lesive della altrui dignità personale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2009