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Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2023, n. 13105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13105 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VE NA nata a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 11/05/2022 del tribunale di Velletri;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del PG dr. Ferdinando Lignola che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 11 maggio 2022, il tribunale di Velletri, adito quale giudice dell'esecuzione dal P.M. del medesimo tribunale, per la revoca del provvedimento di sospensione dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza del Gup del tribunale di Velletri del 14 dicembre 2000, irrevocabile dal 30 aprile 2001, ordine disposto nei confronti di VE NA, acglieva la domanda, revocando il predetto provvedimento di sospensione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13105 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/03/2023 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di VE NA deducendo tre motivi di impugnazione. 3.Si deduce il vizio di contraddittorietà tra il parere dell'ufficio di Procura del 1 giugno 2017, favorevole alla richiesta della ricorrente di revocare o sospendere l'ordine di demolizione, in attesa della decisione del Tar Lazio sull' intervenuto diniego della domanda di condono, e la richiesta dello stesso del 25 ottobre 2021, di revoca della intervenuta sospensione dell'ordine di demolizione per l'eccessiva durata del predetto giudizio amministrativo. Da tale contraddizione conseguirebbe anche la manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata. 4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di contraddittorietà tra la motivazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione del 22 marzo 2018, fondata su un giudizio prognostico circa l'esito, tempestivo e positivo, del ricorso amministrativo proposto dalla VE e l'ordinanza impugnata in questa sede, al contrario imperniata su un giudizio prognostico opposto. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione, e di contraddittorietà della medesima. A fronte di un originario provvedimento di sospensione della demolizione, del 2018, espressivo di una prognosi favorevole sull'esito, tempestivo, del ricorso proposto dalla ricorrente avverso l'intervenuto diniego della sua domanda di condono, l'ordinanza impugnata in maniera illogica e contraddittoria avrebbe ritenuto eccessivamente prolungati i tempi di trattazione del ricorso amministrativo, pur trattandosi di procedura pendente da sei anni e ormai prossima alla trattazione, come da PAT depositati con memoria alla camera di consiglio del 11 maggio 2022. 6. Con il quarto motivo rappresenta il vizio di mancanza di motivazione in ordine al profilo della statica dell'edificio da demolire. E la violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. Con l'ordinanza impugnata il giudice non avrebbe esaminato il rischio che la demolizione possa pregiudicare la statica dell'intero edificio, espressamente citato invece in sede di sospensione dell'ordine di demolizione del 2018. • CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato siccome non ricollega il vizio di contraddittorietà alla ordinanza impugnata, unico oggetto immediato e diretto della impugnazione, bensì a due distinti pareri di una delle parti, di cui peraltro 2 uno afferente a distinta e precedente fase esecutiva. Mentre non è in alcun modo spiegata la ragione per cui da tale pretesa contraddizione tra atti di parte, afferenti peraltro a fasi esecutive distinte ed autonome, discenderebbe un vizio di manifesta illogicità della diversa ordinanza del giudice dell'esecuzione. 2.Anche il secondo motivo, questa volta fondato sulla contrapposizione tra l'ordinanza primigenia di sospensione della demolizione, e quella successiva, e qui impugnata, di revoca del predetto provvedimento, è manifestamente infondato. Tanto innanzitutto alla luce del principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, la contraddittorietà della motivazione di cui all'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve essere interna alla sentenza (o più in generale, decisione) impugnata, sicché la stessa va esclusa nel caso di difforme valutazione di uno stesso fatto da parte delle sentenze (o decisioni) dei due gradi di merito, essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organi giurisdizionali, che, mediante la motivazione, espongono, in maniera autonoma ed indipendente, le ragioni delle decisioni adottate (Sez. 3 - , n. 13678 del 20/01/2022 Ud. (dep. 11/04/2022 ) Rv. 283034 - 01). Si tratta, invero, di un principio estensibile, nella sua sostanza, anche in fase esecutiva, con riferimento al caso, come quello di specie, in cui intervenga, legittimamente, rispetto ad una prima pronunzia del giudice della esecuzione, una seconda, seppure sul medesimo tema, nella misura in cui si sottoponga al predetto giudice della esecuzione un "novum", come tale non precluso al suo esame dalla precedente decisione già assunta. In proposito, infatti, è noto l'indirizzo di legittimità secondo il quale la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (Sez. 1 n. 7877 del 21/01/2015 Rv. 262596 - 01). Cosicchè, nel caso in esame, la seconda decisione - adottata a fronte di nuove circostanze e considerazioni prospettate dal P.M., alla luce della sterile e prolungata pendenza del ricorso amministrativo promosso dalla VE sin dal lontano 2016 avverso l'intervenuto diniego del condono richiesto per l'immobile da demolire -, assume una sua autonomia rispetto alla prima. La quale ultima, risultando pertanto superabile dalla ordinanza qui impugnata, alla stessa stregua di una sentenza di primo grado seguita da quella conseguente al giudizio di impugnazione, non può rilevare ai fini della valutazione della successiva decisione, essendo quest'ultima la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio dell'organo giurisdizionale, seppur della fase esecutiva, il quale, mediante la motivazione, 3 espone, in maniera autonoma ed indipendente, proprie considerazioni legittimate da nuovi dati. Solo quest'ultima nuova decisione quindi, nel caso in esame, diventa l'unico possibile bersaglio di censure proponibili, senza che, quindi, possa farsi valere alcun vizio di contraddizione rispetto ad una precedente decisione, che per quanto osservato risulta distinta e legittimamente superabile da quella, successiva, impugnata in questa sede. La possibilità di una nuova e autonoma rivisitazione in fase esecutiva - rispetto ad una precedente valutazione relativa ad una medesima questione -, oltre ad essere affermata da questa Suprema Corte nei termini e nei limiti di cui al principio prima citato, trova fondamento anche nella peculiarità dell'ordine di demolizione, il quale - come già precisato in sede di legittimità, seppur con risalente decisione, che tuttavia va qui riaffermata -, sfugge alla regola del giudicato penale ed è sempre suscettibile di rideterminazione in sede esecutiva, alla luce dei provvedimenti adottati od adottandi da parte della P.A. e della giurisdizione amministrativa. (Sez. 3, n. 12093 del 07/12/1992 Rv. 192635 - 01). Ed è, in ultima analisi, proprio la possibilità di rideterminare la portata dell'ordine di demolizione, seppur nel quadro di nuovi dati, che esclude ogni rilievo, in termini di contraddittorietà, di precedenti valutazioni assunte in fase esecutiva sul medesimo tema. 3. A tale impostazione, strettamente giuridica, può aggiungersi per completezza, anche con riferimento al terzo motivo di impugnazione, di cui quindi emerge la chiara inammissibilità, che la decisione impugnata appare del tutto coerente e immune da vizi: il giudice dell'esecuzione ha rivisto la decisione precedente di sospensione dell'ordine di demolizione, alla luce sia dell'acclarata inutile pendenza, da ben cinque anni, del ricorso amministrativo proposto davanti al Tar dalla ricorrente avverso il diniego di condono, sia dell'intervenuto rigetto, nel 2021, del ricorso amministrativo proposto nel lontano 2001 avverso l'ordine di demolizione. Ricavando una coerente prognosi, innanzitutto, di non prossima definizione delle procedure amministrative afferenti al condono, in linea con l'orientamento più volte fermato da questa Suprema Corte secondo il quale l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio. (Sez. 3, Sentenza n. 35201 del 03/05/2016 Rv. 268032 - 01) ed inoltre, più specificamente, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un 4 provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione ( Sez. 3, Sentenza n. 42978 del 17/10/2007 Rv. 238145 - 01). 4. Il quarto motivo è inammissibile. Per la mancata allegazione della primigenia decisione del 2018 citata con la censura in esame, come anche della relazione tecnica indicata come depositata e quindi disponibile all'atto della decisione impugnata. Rileva in tal caso il principio secondo il quale il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti che intende far valere, ovvero provvedendo a produrlo in copia, non essendo sufficiente per l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto la citazione di alcuni brani dei medesimi (cfr. Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 (dep. 26/04/2018) Rv. 273261 - 01 Conti;
anche in motivazione, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 - 01 S.; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 (dep. 15/11/2011 ) Rv. 251516 - 01 Longo), 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 marzo 2023 .
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del PG dr. Ferdinando Lignola che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 11 maggio 2022, il tribunale di Velletri, adito quale giudice dell'esecuzione dal P.M. del medesimo tribunale, per la revoca del provvedimento di sospensione dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza del Gup del tribunale di Velletri del 14 dicembre 2000, irrevocabile dal 30 aprile 2001, ordine disposto nei confronti di VE NA, acglieva la domanda, revocando il predetto provvedimento di sospensione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13105 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 14/03/2023 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di VE NA deducendo tre motivi di impugnazione. 3.Si deduce il vizio di contraddittorietà tra il parere dell'ufficio di Procura del 1 giugno 2017, favorevole alla richiesta della ricorrente di revocare o sospendere l'ordine di demolizione, in attesa della decisione del Tar Lazio sull' intervenuto diniego della domanda di condono, e la richiesta dello stesso del 25 ottobre 2021, di revoca della intervenuta sospensione dell'ordine di demolizione per l'eccessiva durata del predetto giudizio amministrativo. Da tale contraddizione conseguirebbe anche la manifesta illogicità della motivazione della ordinanza impugnata. 4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di contraddittorietà tra la motivazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione del 22 marzo 2018, fondata su un giudizio prognostico circa l'esito, tempestivo e positivo, del ricorso amministrativo proposto dalla VE e l'ordinanza impugnata in questa sede, al contrario imperniata su un giudizio prognostico opposto. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione, e di contraddittorietà della medesima. A fronte di un originario provvedimento di sospensione della demolizione, del 2018, espressivo di una prognosi favorevole sull'esito, tempestivo, del ricorso proposto dalla ricorrente avverso l'intervenuto diniego della sua domanda di condono, l'ordinanza impugnata in maniera illogica e contraddittoria avrebbe ritenuto eccessivamente prolungati i tempi di trattazione del ricorso amministrativo, pur trattandosi di procedura pendente da sei anni e ormai prossima alla trattazione, come da PAT depositati con memoria alla camera di consiglio del 11 maggio 2022. 6. Con il quarto motivo rappresenta il vizio di mancanza di motivazione in ordine al profilo della statica dell'edificio da demolire. E la violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. Con l'ordinanza impugnata il giudice non avrebbe esaminato il rischio che la demolizione possa pregiudicare la statica dell'intero edificio, espressamente citato invece in sede di sospensione dell'ordine di demolizione del 2018. • CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato siccome non ricollega il vizio di contraddittorietà alla ordinanza impugnata, unico oggetto immediato e diretto della impugnazione, bensì a due distinti pareri di una delle parti, di cui peraltro 2 uno afferente a distinta e precedente fase esecutiva. Mentre non è in alcun modo spiegata la ragione per cui da tale pretesa contraddizione tra atti di parte, afferenti peraltro a fasi esecutive distinte ed autonome, discenderebbe un vizio di manifesta illogicità della diversa ordinanza del giudice dell'esecuzione. 2.Anche il secondo motivo, questa volta fondato sulla contrapposizione tra l'ordinanza primigenia di sospensione della demolizione, e quella successiva, e qui impugnata, di revoca del predetto provvedimento, è manifestamente infondato. Tanto innanzitutto alla luce del principio per cui, in tema di ricorso per cassazione, la contraddittorietà della motivazione di cui all'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve essere interna alla sentenza (o più in generale, decisione) impugnata, sicché la stessa va esclusa nel caso di difforme valutazione di uno stesso fatto da parte delle sentenze (o decisioni) dei due gradi di merito, essendo anzi questa la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organi giurisdizionali, che, mediante la motivazione, espongono, in maniera autonoma ed indipendente, le ragioni delle decisioni adottate (Sez. 3 - , n. 13678 del 20/01/2022 Ud. (dep. 11/04/2022 ) Rv. 283034 - 01). Si tratta, invero, di un principio estensibile, nella sua sostanza, anche in fase esecutiva, con riferimento al caso, come quello di specie, in cui intervenga, legittimamente, rispetto ad una prima pronunzia del giudice della esecuzione, una seconda, seppure sul medesimo tema, nella misura in cui si sottoponga al predetto giudice della esecuzione un "novum", come tale non precluso al suo esame dalla precedente decisione già assunta. In proposito, infatti, è noto l'indirizzo di legittimità secondo il quale la preclusione del cosiddetto giudicato esecutivo è inoperante quando sono dedotti elementi nuovi, di fatto o di diritto, cronologicamente sopravvenuti alla decisione, ovvero sono prospettati elementi pregressi o coevi che, tuttavia, non abbiano formato oggetto di considerazione, neppure implicita, da parte del giudice (Sez. 1 n. 7877 del 21/01/2015 Rv. 262596 - 01). Cosicchè, nel caso in esame, la seconda decisione - adottata a fronte di nuove circostanze e considerazioni prospettate dal P.M., alla luce della sterile e prolungata pendenza del ricorso amministrativo promosso dalla VE sin dal lontano 2016 avverso l'intervenuto diniego del condono richiesto per l'immobile da demolire -, assume una sua autonomia rispetto alla prima. La quale ultima, risultando pertanto superabile dalla ordinanza qui impugnata, alla stessa stregua di una sentenza di primo grado seguita da quella conseguente al giudizio di impugnazione, non può rilevare ai fini della valutazione della successiva decisione, essendo quest'ultima la naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio dell'organo giurisdizionale, seppur della fase esecutiva, il quale, mediante la motivazione, 3 espone, in maniera autonoma ed indipendente, proprie considerazioni legittimate da nuovi dati. Solo quest'ultima nuova decisione quindi, nel caso in esame, diventa l'unico possibile bersaglio di censure proponibili, senza che, quindi, possa farsi valere alcun vizio di contraddizione rispetto ad una precedente decisione, che per quanto osservato risulta distinta e legittimamente superabile da quella, successiva, impugnata in questa sede. La possibilità di una nuova e autonoma rivisitazione in fase esecutiva - rispetto ad una precedente valutazione relativa ad una medesima questione -, oltre ad essere affermata da questa Suprema Corte nei termini e nei limiti di cui al principio prima citato, trova fondamento anche nella peculiarità dell'ordine di demolizione, il quale - come già precisato in sede di legittimità, seppur con risalente decisione, che tuttavia va qui riaffermata -, sfugge alla regola del giudicato penale ed è sempre suscettibile di rideterminazione in sede esecutiva, alla luce dei provvedimenti adottati od adottandi da parte della P.A. e della giurisdizione amministrativa. (Sez. 3, n. 12093 del 07/12/1992 Rv. 192635 - 01). Ed è, in ultima analisi, proprio la possibilità di rideterminare la portata dell'ordine di demolizione, seppur nel quadro di nuovi dati, che esclude ogni rilievo, in termini di contraddittorietà, di precedenti valutazioni assunte in fase esecutiva sul medesimo tema. 3. A tale impostazione, strettamente giuridica, può aggiungersi per completezza, anche con riferimento al terzo motivo di impugnazione, di cui quindi emerge la chiara inammissibilità, che la decisione impugnata appare del tutto coerente e immune da vizi: il giudice dell'esecuzione ha rivisto la decisione precedente di sospensione dell'ordine di demolizione, alla luce sia dell'acclarata inutile pendenza, da ben cinque anni, del ricorso amministrativo proposto davanti al Tar dalla ricorrente avverso il diniego di condono, sia dell'intervenuto rigetto, nel 2021, del ricorso amministrativo proposto nel lontano 2001 avverso l'ordine di demolizione. Ricavando una coerente prognosi, innanzitutto, di non prossima definizione delle procedure amministrative afferenti al condono, in linea con l'orientamento più volte fermato da questa Suprema Corte secondo il quale l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio. (Sez. 3, Sentenza n. 35201 del 03/05/2016 Rv. 268032 - 01) ed inoltre, più specificamente, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un 4 provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione ( Sez. 3, Sentenza n. 42978 del 17/10/2007 Rv. 238145 - 01). 4. Il quarto motivo è inammissibile. Per la mancata allegazione della primigenia decisione del 2018 citata con la censura in esame, come anche della relazione tecnica indicata come depositata e quindi disponibile all'atto della decisione impugnata. Rileva in tal caso il principio secondo il quale il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti che intende far valere, ovvero provvedendo a produrlo in copia, non essendo sufficiente per l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto la citazione di alcuni brani dei medesimi (cfr. Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 (dep. 26/04/2018) Rv. 273261 - 01 Conti;
anche in motivazione, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349 - 01 S.; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 (dep. 15/11/2011 ) Rv. 251516 - 01 Longo), 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 marzo 2023 .