Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 50566
CASS
Sentenza 7 novembre 2013

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La realizzazione, in funzione della successiva messa in commercio, di un farmaco privato del suo principio attivo, sostituito con altro di minore o di nessuna efficacia, che non lo renda pericoloso per la salute pubblica integra il reato di cui all'art. 443 cod. pen. in quanto in tal modo il farmaco medesimo non viene né adulterato né contraffatto ma reso solo imperfetto. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 440 cod. pen.).

Commentario1

  • 1LA TUTELA DELLE ACQUE NEL CODICE PENALE.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    LA TUTELA DELLE ACQUE NEL CODICE PENALE. (di Adriano Pistilli Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti) Il delitto di cui all'articolo 439 c.p. è norma la cui consistenza è collegata a tutta una categorizzazione di fattispecie penali nelle quali entra in funzione il meccanismo del beneficio. Quando il legislatore utilizza tecnicamente una espressione che dice specificamente chiunque avvelena evidentemente non fa riferimento ad un termine generico che è quello del corrompimento dell'acqua o della adulterazione o della caratterizzazione diversa dal punto di vista fisico-chimico, ma fa riferimento ad un qualche cosa che si ricollega alla categoria del beneficio, alla categoria della sostanza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 50566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50566
Data del deposito : 7 novembre 2013

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