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Sentenza 31 ottobre 2023
Sentenza 31 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/10/2023, n. 30313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30313 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8735/2023 R.G. proposto da: FERRARI MARIAGRAZIA, rappresentata e difesa dall'avvocato CATELLA CARAFFA AN -ricorrente- contro CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BIELLA -intimato- avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 32/2023 depositata il 07/03/2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26/09/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
Civile Sent. Sez. U Num. 30313 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 31/10/2023 2 di 11 udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale ha chiesto di rigettare il ricorso;
udita l’Avvocata MARIA STELLA RUSSO per delega dell’Avvocato AN CATELLA CARAFFA. FATTI DI CAUSA 1. L’avvocata Mariagrazia Ferrari ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 32/2023 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata il 7 marzo 2023. L’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella non ha svolto attività difensive. 2. Il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso presentato dall’avvocata Mariagrazia Ferrari contro la decisione emessa in data 29 novembre 2019 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense (CDD) del distretto della Corte d’appello di Torino, confermando la responsabilità dell’incolpata per gli addebiti contestati e la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per sei mesi. 3. La vicenda disciplinare ha tratto origine da tre esposti presentati nel corso del 2017 dagli avvocati Santagostino, dal Presidente del Tribunale di Alessandria e dal Presidente della Corte d’appello di Torino, con i quali si segnalava il comportamento scorretto e non conforme alle regole deontologiche tenuto dall’avvocata Ferrari, anche nella veste di legale del proprio marito, ingegnere R.V., tradottosi in una serie di iniziative e di atti volti a paralizzare e/o ritardare la definizione di giudizi civili pendenti innanzi al Tribunale di Alessandria, alcuni dei quali comuni alla stessa avvocata Ferrari. Le violazioni disciplinari contestate risultano dai seguenti capi di incolpazione: “1) violazione degli artt. 1, 9, 24 e 59 codice deontologico per non aver nell’esercizio dell’attività professionale conservato la propria 3 di 11 indipendenza e difeso la propria libertà da condizionamento correlati ad interessi riguardanti le ragioni del marito, ing. V.R., nonché essendo ella stessa parte in giudizio nella causa 2576/12, nell’esecuzione mobiliare n. 165/02 e nella causa n. 2352/15 del Tribunale di Alessandria suggerendo al predetto ing. V. (che materialmente li sottoscriveva) atti dilatori e di intralcio alla definizione delle vertenze, anziché adempiere al dovere di assicurare la regolarità del giudizio. In Alessandria dall’anno 2012 ad oggi;
2) violazione degli artt. 19, 38 e 46 del codice deontologico per non aver adempiuto al dovere di correttezza e di lealtà nei confronti dei colleghi e istituzioni forensi, effettuando occultamente in più occasioni registrazioni nel corso di riunioni (in particolare udienze) senza il preventivo consenso di tutti i presenti, venendo altresì meno al dovere di salvaguardia del rapporto di colleganza. In Alessandria quantomeno dal 19 aprile 2005 sino ad oggi”. Preliminarmente, il Consiglio Nazionale Forense ha respinto l’istanza di rinvio dell’udienza avanzata sulla base di un certificato medico attestante un generico impedimento dell’avvocata Ferrari “a svolgere attività lavorativa per tre giorni per motivi di salute”, non documentando lo stesso un impedimento specifico e di carattere assoluto a comparire. Sulla base dello stesso principio, il CNF ha reputato legittimo il mancato rinvio dell’udienza svoltasi il 29 novembre 2019 dinanzi al CDD di Torino, allorché, peraltro, l’avvocata Ferrari non aveva neppure richiesto il rinvio dell’udienza, limitandosi a comunicare la sua impossibilità a raggiungere Torino, risultando poi recapitato il certificato medico alla casella di destinazione del CDD solo alle h. 19.17 di quel giorno. La sentenza impugnata ha quindi escluso la lamentata genericità ed indeterminatezza dei capi di incolpazione, avendo la ricorrente nelle sue difese, del resto, ricostruito dettagliatamente l’annosa vicenda 4 di 11 processuale che aveva dato luogo alle reiterate ricusazioni, con ciò dimostrando che non era stato pregiudicato alcun diritto della difesa. Il CNF ha desunto che l’avvocata Ferrari fosse “l’ispiratrice e forse anche la materiale redattrice delle varie e reiterate istanze di ricusazione sottoscritte, è vero, dal solo marito, ing. V., ma che comunque presupponevano conoscenze giuridiche specifiche ed avevano finalità certamente dilatorie, come agevolmente si desume tra l’altro dalle reiterate richieste di sospensione dei procedimenti ex art. 52 c.p.c., avallate nelle varie udienze dall’Avv. Ferrari in un’ambigua e preordinata confusione di ruoli formali e sostanziali con il proprio marito ricusante, con il quale aveva certamente in comune quantomeno il giudizio n. 2576/2012, con ciò concretizzando la violazione del canone deontologico di cui all’art. 24 CDF”. La sentenza impugnata ha inoltre considerato che: “a) in calce alle varie istanze di ricusazione l’ing. V. ha delegato per il deposito telematico l’Avv. Ferrari, che vi ha provveduto autenticando anche le firme del delegante;
b) dai verbali d’udienza del 16/12/2016 (R.G. 6/2016 procedimento di ricusazione D.ssa L., R.G. 4/2016 procedimento di ricusazione D.ssa P. e R.G. 27/2016 procedimento di ricusazione nei confronti di Componenti il Collegio) l’avv. Ferrari ha depositato procure speciali rilasciate in suo favore dall’ing. V. e ha richiamato integralmente le considerazioni contenute negli atti di ricusazione, insistendo per la sospensione dei procedimenti ai sensi dell’art. 52 ultimo comma c.p.c. (cfr. verbali), così come in occasione di altre udienze e nell’istanza ex art. 177 c.p.c. del 25.01.2016, indirizzata al Tribunale di Alessandria, concernente il procedimento di ricusazione del dott. P.” Queste risultanze documentali smentirebbero la asserita estraneità dell’avvocata Ferrari rispetto alle varie istanze di ricusazione sottoscritte dal marito. 5 di 11 Il CDF, quanto alla seconda contestazione, ha osservato che le “incontestate ed incontestabili registrazioni delle udienze, operate in modo clandestino e all’insaputa di tutti i presenti da parte dell’appellata, sia pure in vista di successive produzioni in giudizio, costituiscono una grave violazione deontologica nei confronti dei colleghi, delle parti e degli stessi Magistrati, contravvenendo a quei principi di correttezza e lealtà richiamati nell’art. 38 del codice deontologico forense”. Circa, infine, la determinazione della sanzione, ed in particolare l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 22 lettera b) codice deontologico, la sentenza impugnata ha affermato che ad essa il CDD era correttamente pervenuto non per la “somma delle singole violazioni commesse dall’avv. Ferrari, bensì, come è dato leggere, come effetto delle reiterate e gravi violazioni poste in essere dalla professionista, anche con modalità insidiose e per finalità contrastanti con i doveri deontologici richiamati, disvelanti una particolare intensità dell’elemento soggettivo”. Il Pubblico Ministero in persona dell’Avvocato Generale Francesco SA ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 - Il primo motivo del ricorso dell’avvocata Mariagrazia Ferrari denuncia la “violazione dell’art. 59 comma 1, punti e) f) e h) L. 247/2012, degli articoli 22 e 24 del Regolamento CNF n. 2/2014, art. 24 Cost e 6 CEDU”. Si assume che la “mancata concessione del richiesto rinvio dell’udienza del 19/1/2023 avanti il CNF e la conferma della decisione del CDD di non concedere il richiesto rinvio dell’udienza del 29/11/2019 comportano pertanto ciascuna di per sé sola la nullità della decisione del CNF”. 1.1.- Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato 6 di 11 La sentenza impugnata, nell’apprezzare la prova dell'impedimento con motivazione adeguata, logica e puntuale, ha fatto applicazione del costante orientamento di queste Sezioni Unite, secondo cui nel giudizio disciplinare forense l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Cass. Sez. Unite n. 41989 e n. 20384 del 2021; n. 24377 del 2020; n. 1715 del 2013). Nella specie, il CNF ha correttamente disatteso l'istanza di rinvio formulata per motivi di salute perché lo stato di impedimento attestato nel prodotto certificato appariva prospettato in termini troppo generici ed ha correttamente valutato che all’udienza svoltasi il 29 novembre 2019 dinanzi al CDD neppure era stato richiesto un rinvio, salvo poi far pervenire un certificato medico alle h. 19.17 di quel giorno, e dunque in modo del tutto intempestivo. 2 - Il secondo motivo del ricorso dell’avvocata Mariagrazia Ferrari denuncia la “violazione ed errata applicazione della norma di diritto di cui all’art. 59 comma 1, lettera d) numero 2 L. 247/2012, e delle norme di cui agli artt. 27, secondo comma, Cost. e 533, comma 1 e 2, c.p.p., 111 Cost. e 6 CEDU”. Si sostiene che “dall’esame dei due capi di incolpazione e soprattutto dalla parte motiva della decisione adottata dal CNF non emerge in alcun modo in quali date ed in quali luoghi si sarebbero consumate le condotte asseritamente violative di dettati deontologici anche tenuto conto del lunghissimo lasso di tempo preso in considerazione (quanto meno dal 19 aprile del 2005 sino ad oggi…), con conseguente nullità degli stessi”. Quanto poi “all’uso asseritamente distorto e a fini unicamente dilatori dello strumento della ricusazione”, il CNF non avrebbe considerato “le condotte dei Magistrati, allegate e documentate dal ricusante, che lo 7 di 11 avevano portato a ritenere che non fossero giudici imparziali”, né che “la presentazione di tali istanze (peraltro a firma diretta della parte assistita Ing. V., il che esclude la violazione dell’art. 59 CD da parte dell’Avv. Ferrari), non ha di fatto comportato alcuna paralisi e/o ritardo della definizione dei giudizi”. Il CNF avrebbe inoltre violato l’art. 533, comma 1, c.p.p. “laddove si limita a solamente ipotizzare che l’Avv. Ferrari sia stata ‘l’ispiratrice e forse anche la materiale redattrice’ delle ricusazioni, mera ipotesi non solo non supportata al di là di ogni ragionevole dubbio ma perfino smentita da prove documentali”. Infine, si evidenzia che “le registrazioni effettuate dall’Avv. Ferrari: avevano ad oggetto unicamente udienze pubbliche;
alle quali ella aveva diritto di essere presente;
ella non le ha mai pubblicamente diffuse;
e la cui finalità era quella della memorizzazione fonica (…) dell’udienza ed al più quella di provare la fondatezza delle successive richieste di ricusazione”. 2.1.- Anche questo secondo motivo di ricorso è del tutto infondato. Tale motivo si sostanzia in una diffusa critica della decisione impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro combinati, lamentando l’ingiustizia della sentenza del Consiglio Nazionale Forense e sollecitando un complessivo riesame delle fattispecie sostanziali di merito, senza sussumere le ragioni di censura nelle tassative categorie logiche contemplate dall’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012. Innanzitutto, nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo, invece, sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti 8 di 11 diversi da quelli ascrittigli (Cass. Sez. Unite n. 25795 del 2013; n. 21948 del 2015). La prima contestazione elevata a carico dell’avvocata Ferrari concerneva la violazione degli articoli 1, 9, 24 e 59 del codice deontologico, per la inosservanza dei canoni di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, sia nell’esercizio dell’attività professionale svolta nell’interesse del marito, sia quale parte in causa, assumendo il ruolo di ideatrice o comunque di esecutrice di reiterate istanze di ricusazione dei magistrati. reputate, in base ad apprezzamento di fatto dei giudici del merito, volte a perseguire finalità meramente dilatorie. La seconda contestazione, su fatti parimenti incontroversi, si fondava sulla violazione degli artt. 19, 38 e 46 del codice deontologico, per avere l’avvocata Ferrari effettuato occultamente in più occasioni registrazioni nel corso di riunioni (in particolare udienze), in spregio alle regole cui si devono improntare i comportamenti degli avvocati nei rapporti con i colleghi, con la parte assistita, con la controparte, con i magistrati ed i terzi. L’invocazione di un rinnovato esame dei fatti storici oggetto delle allegazioni difensive della ricorrente e tutti, peraltro, considerati nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense, come le richieste di procedere ad un accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, allo scopo di pervenire ad un opposta delibazione inferenziale delle risultanze probatorie ed ad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti dai quali è originata la condanna disciplinare, eccedono altresì i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, come risultanti dall’interpretazione costante dell’art. 360, comma 1, n. 5, e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di 9 di 11 potere e violazione di legge, ovvero per difetto del “minimo costituzionale" di motivazione, con la conseguenza che l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua rilevanza ai fini della concreta individuazione della condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. Unite, sentenze n. 34206, n. 28468, n. 26991, n. 22729, n. 11675, n. 7501 e n. 7073 del 2022; n. 42090, n. 37550, n. 35462, n. 27889, n. 21965, n. 21964, n. 21963 e n. 21962 del 2021 n. 34476 del 2019; n. 20344 del 2018; n. 24647 del 2016). Né le censure allegano l’omesso esame di fatti storici, oggetto di discussione tra le parti e aventi carattere decisivo in relazione all’esito del giudizio, sollecitando, piuttosto, un diverso esame, più favorevole alla ricorrente, di fatti tutti comunque presi in considerazione dal Consiglio Nazionale Forense. 3 - Il terzo motivo del ricorso dell’avvocata Mariagrazia Ferrari denuncia la “violazione ed errata applicazione dell’aggravante in relazione alla sanzione disciplinare”, giacché la decisione impugnata avrebbe totalmente omesso di considerare e valutare il comportamento processuale dell’incolpata. 3.1.- Quest’ultimo motivo è del pari non fondato. Il CNF ha spiegato che l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 22 lettera b) codice deontologico era giustificata come effetto delle “reiterate e gravi violazioni poste in essere dalla professionista, anche con modalità insidiose e per finalità contrastanti con i doveri deontologici richiamati, disvelanti una particolare intensità dell’elemento soggettivo”. L’art. 21 del Codice deontologico afferma che “[s]petta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure 10 di 11 previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa”, valutando “il comportamento complessivo dell’incolpato” ed irrogando un’unica sanzione anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari. La determinazione dell’entità della sanzione disciplinare adeguata e proporzionata, così come l’applicazione dell’aumento per i casi più gravi, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del codice deontologico forense, costituiscono tipici apprezzamenti di merito, insindacabili in sede di legittimità, ove, come nella specie, altresì sorrette da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici (Cass. Sez. Unite, n. 21311 del 2023; n. 1609 del 2020). 4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Biella non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. 11 di 11
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite
Civile Sent. Sez. U Num. 30313 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 31/10/2023 2 di 11 udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale ha chiesto di rigettare il ricorso;
udita l’Avvocata MARIA STELLA RUSSO per delega dell’Avvocato AN CATELLA CARAFFA. FATTI DI CAUSA 1. L’avvocata Mariagrazia Ferrari ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 32/2023 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata il 7 marzo 2023. L’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Biella non ha svolto attività difensive. 2. Il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso presentato dall’avvocata Mariagrazia Ferrari contro la decisione emessa in data 29 novembre 2019 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense (CDD) del distretto della Corte d’appello di Torino, confermando la responsabilità dell’incolpata per gli addebiti contestati e la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per sei mesi. 3. La vicenda disciplinare ha tratto origine da tre esposti presentati nel corso del 2017 dagli avvocati Santagostino, dal Presidente del Tribunale di Alessandria e dal Presidente della Corte d’appello di Torino, con i quali si segnalava il comportamento scorretto e non conforme alle regole deontologiche tenuto dall’avvocata Ferrari, anche nella veste di legale del proprio marito, ingegnere R.V., tradottosi in una serie di iniziative e di atti volti a paralizzare e/o ritardare la definizione di giudizi civili pendenti innanzi al Tribunale di Alessandria, alcuni dei quali comuni alla stessa avvocata Ferrari. Le violazioni disciplinari contestate risultano dai seguenti capi di incolpazione: “1) violazione degli artt. 1, 9, 24 e 59 codice deontologico per non aver nell’esercizio dell’attività professionale conservato la propria 3 di 11 indipendenza e difeso la propria libertà da condizionamento correlati ad interessi riguardanti le ragioni del marito, ing. V.R., nonché essendo ella stessa parte in giudizio nella causa 2576/12, nell’esecuzione mobiliare n. 165/02 e nella causa n. 2352/15 del Tribunale di Alessandria suggerendo al predetto ing. V. (che materialmente li sottoscriveva) atti dilatori e di intralcio alla definizione delle vertenze, anziché adempiere al dovere di assicurare la regolarità del giudizio. In Alessandria dall’anno 2012 ad oggi;
2) violazione degli artt. 19, 38 e 46 del codice deontologico per non aver adempiuto al dovere di correttezza e di lealtà nei confronti dei colleghi e istituzioni forensi, effettuando occultamente in più occasioni registrazioni nel corso di riunioni (in particolare udienze) senza il preventivo consenso di tutti i presenti, venendo altresì meno al dovere di salvaguardia del rapporto di colleganza. In Alessandria quantomeno dal 19 aprile 2005 sino ad oggi”. Preliminarmente, il Consiglio Nazionale Forense ha respinto l’istanza di rinvio dell’udienza avanzata sulla base di un certificato medico attestante un generico impedimento dell’avvocata Ferrari “a svolgere attività lavorativa per tre giorni per motivi di salute”, non documentando lo stesso un impedimento specifico e di carattere assoluto a comparire. Sulla base dello stesso principio, il CNF ha reputato legittimo il mancato rinvio dell’udienza svoltasi il 29 novembre 2019 dinanzi al CDD di Torino, allorché, peraltro, l’avvocata Ferrari non aveva neppure richiesto il rinvio dell’udienza, limitandosi a comunicare la sua impossibilità a raggiungere Torino, risultando poi recapitato il certificato medico alla casella di destinazione del CDD solo alle h. 19.17 di quel giorno. La sentenza impugnata ha quindi escluso la lamentata genericità ed indeterminatezza dei capi di incolpazione, avendo la ricorrente nelle sue difese, del resto, ricostruito dettagliatamente l’annosa vicenda 4 di 11 processuale che aveva dato luogo alle reiterate ricusazioni, con ciò dimostrando che non era stato pregiudicato alcun diritto della difesa. Il CNF ha desunto che l’avvocata Ferrari fosse “l’ispiratrice e forse anche la materiale redattrice delle varie e reiterate istanze di ricusazione sottoscritte, è vero, dal solo marito, ing. V., ma che comunque presupponevano conoscenze giuridiche specifiche ed avevano finalità certamente dilatorie, come agevolmente si desume tra l’altro dalle reiterate richieste di sospensione dei procedimenti ex art. 52 c.p.c., avallate nelle varie udienze dall’Avv. Ferrari in un’ambigua e preordinata confusione di ruoli formali e sostanziali con il proprio marito ricusante, con il quale aveva certamente in comune quantomeno il giudizio n. 2576/2012, con ciò concretizzando la violazione del canone deontologico di cui all’art. 24 CDF”. La sentenza impugnata ha inoltre considerato che: “a) in calce alle varie istanze di ricusazione l’ing. V. ha delegato per il deposito telematico l’Avv. Ferrari, che vi ha provveduto autenticando anche le firme del delegante;
b) dai verbali d’udienza del 16/12/2016 (R.G. 6/2016 procedimento di ricusazione D.ssa L., R.G. 4/2016 procedimento di ricusazione D.ssa P. e R.G. 27/2016 procedimento di ricusazione nei confronti di Componenti il Collegio) l’avv. Ferrari ha depositato procure speciali rilasciate in suo favore dall’ing. V. e ha richiamato integralmente le considerazioni contenute negli atti di ricusazione, insistendo per la sospensione dei procedimenti ai sensi dell’art. 52 ultimo comma c.p.c. (cfr. verbali), così come in occasione di altre udienze e nell’istanza ex art. 177 c.p.c. del 25.01.2016, indirizzata al Tribunale di Alessandria, concernente il procedimento di ricusazione del dott. P.” Queste risultanze documentali smentirebbero la asserita estraneità dell’avvocata Ferrari rispetto alle varie istanze di ricusazione sottoscritte dal marito. 5 di 11 Il CDF, quanto alla seconda contestazione, ha osservato che le “incontestate ed incontestabili registrazioni delle udienze, operate in modo clandestino e all’insaputa di tutti i presenti da parte dell’appellata, sia pure in vista di successive produzioni in giudizio, costituiscono una grave violazione deontologica nei confronti dei colleghi, delle parti e degli stessi Magistrati, contravvenendo a quei principi di correttezza e lealtà richiamati nell’art. 38 del codice deontologico forense”. Circa, infine, la determinazione della sanzione, ed in particolare l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 22 lettera b) codice deontologico, la sentenza impugnata ha affermato che ad essa il CDD era correttamente pervenuto non per la “somma delle singole violazioni commesse dall’avv. Ferrari, bensì, come è dato leggere, come effetto delle reiterate e gravi violazioni poste in essere dalla professionista, anche con modalità insidiose e per finalità contrastanti con i doveri deontologici richiamati, disvelanti una particolare intensità dell’elemento soggettivo”. Il Pubblico Ministero in persona dell’Avvocato Generale Francesco SA ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 - Il primo motivo del ricorso dell’avvocata Mariagrazia Ferrari denuncia la “violazione dell’art. 59 comma 1, punti e) f) e h) L. 247/2012, degli articoli 22 e 24 del Regolamento CNF n. 2/2014, art. 24 Cost e 6 CEDU”. Si assume che la “mancata concessione del richiesto rinvio dell’udienza del 19/1/2023 avanti il CNF e la conferma della decisione del CDD di non concedere il richiesto rinvio dell’udienza del 29/11/2019 comportano pertanto ciascuna di per sé sola la nullità della decisione del CNF”. 1.1.- Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato 6 di 11 La sentenza impugnata, nell’apprezzare la prova dell'impedimento con motivazione adeguata, logica e puntuale, ha fatto applicazione del costante orientamento di queste Sezioni Unite, secondo cui nel giudizio disciplinare forense l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Cass. Sez. Unite n. 41989 e n. 20384 del 2021; n. 24377 del 2020; n. 1715 del 2013). Nella specie, il CNF ha correttamente disatteso l'istanza di rinvio formulata per motivi di salute perché lo stato di impedimento attestato nel prodotto certificato appariva prospettato in termini troppo generici ed ha correttamente valutato che all’udienza svoltasi il 29 novembre 2019 dinanzi al CDD neppure era stato richiesto un rinvio, salvo poi far pervenire un certificato medico alle h. 19.17 di quel giorno, e dunque in modo del tutto intempestivo. 2 - Il secondo motivo del ricorso dell’avvocata Mariagrazia Ferrari denuncia la “violazione ed errata applicazione della norma di diritto di cui all’art. 59 comma 1, lettera d) numero 2 L. 247/2012, e delle norme di cui agli artt. 27, secondo comma, Cost. e 533, comma 1 e 2, c.p.p., 111 Cost. e 6 CEDU”. Si sostiene che “dall’esame dei due capi di incolpazione e soprattutto dalla parte motiva della decisione adottata dal CNF non emerge in alcun modo in quali date ed in quali luoghi si sarebbero consumate le condotte asseritamente violative di dettati deontologici anche tenuto conto del lunghissimo lasso di tempo preso in considerazione (quanto meno dal 19 aprile del 2005 sino ad oggi…), con conseguente nullità degli stessi”. Quanto poi “all’uso asseritamente distorto e a fini unicamente dilatori dello strumento della ricusazione”, il CNF non avrebbe considerato “le condotte dei Magistrati, allegate e documentate dal ricusante, che lo 7 di 11 avevano portato a ritenere che non fossero giudici imparziali”, né che “la presentazione di tali istanze (peraltro a firma diretta della parte assistita Ing. V., il che esclude la violazione dell’art. 59 CD da parte dell’Avv. Ferrari), non ha di fatto comportato alcuna paralisi e/o ritardo della definizione dei giudizi”. Il CNF avrebbe inoltre violato l’art. 533, comma 1, c.p.p. “laddove si limita a solamente ipotizzare che l’Avv. Ferrari sia stata ‘l’ispiratrice e forse anche la materiale redattrice’ delle ricusazioni, mera ipotesi non solo non supportata al di là di ogni ragionevole dubbio ma perfino smentita da prove documentali”. Infine, si evidenzia che “le registrazioni effettuate dall’Avv. Ferrari: avevano ad oggetto unicamente udienze pubbliche;
alle quali ella aveva diritto di essere presente;
ella non le ha mai pubblicamente diffuse;
e la cui finalità era quella della memorizzazione fonica (…) dell’udienza ed al più quella di provare la fondatezza delle successive richieste di ricusazione”. 2.1.- Anche questo secondo motivo di ricorso è del tutto infondato. Tale motivo si sostanzia in una diffusa critica della decisione impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro combinati, lamentando l’ingiustizia della sentenza del Consiglio Nazionale Forense e sollecitando un complessivo riesame delle fattispecie sostanziali di merito, senza sussumere le ragioni di censura nelle tassative categorie logiche contemplate dall’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012. Innanzitutto, nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo, invece, sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti 8 di 11 diversi da quelli ascrittigli (Cass. Sez. Unite n. 25795 del 2013; n. 21948 del 2015). La prima contestazione elevata a carico dell’avvocata Ferrari concerneva la violazione degli articoli 1, 9, 24 e 59 del codice deontologico, per la inosservanza dei canoni di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, sia nell’esercizio dell’attività professionale svolta nell’interesse del marito, sia quale parte in causa, assumendo il ruolo di ideatrice o comunque di esecutrice di reiterate istanze di ricusazione dei magistrati. reputate, in base ad apprezzamento di fatto dei giudici del merito, volte a perseguire finalità meramente dilatorie. La seconda contestazione, su fatti parimenti incontroversi, si fondava sulla violazione degli artt. 19, 38 e 46 del codice deontologico, per avere l’avvocata Ferrari effettuato occultamente in più occasioni registrazioni nel corso di riunioni (in particolare udienze), in spregio alle regole cui si devono improntare i comportamenti degli avvocati nei rapporti con i colleghi, con la parte assistita, con la controparte, con i magistrati ed i terzi. L’invocazione di un rinnovato esame dei fatti storici oggetto delle allegazioni difensive della ricorrente e tutti, peraltro, considerati nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense, come le richieste di procedere ad un accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, allo scopo di pervenire ad un opposta delibazione inferenziale delle risultanze probatorie ed ad una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti dai quali è originata la condanna disciplinare, eccedono altresì i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, come risultanti dall’interpretazione costante dell’art. 360, comma 1, n. 5, e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di 9 di 11 potere e violazione di legge, ovvero per difetto del “minimo costituzionale" di motivazione, con la conseguenza che l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua rilevanza ai fini della concreta individuazione della condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. Unite, sentenze n. 34206, n. 28468, n. 26991, n. 22729, n. 11675, n. 7501 e n. 7073 del 2022; n. 42090, n. 37550, n. 35462, n. 27889, n. 21965, n. 21964, n. 21963 e n. 21962 del 2021 n. 34476 del 2019; n. 20344 del 2018; n. 24647 del 2016). Né le censure allegano l’omesso esame di fatti storici, oggetto di discussione tra le parti e aventi carattere decisivo in relazione all’esito del giudizio, sollecitando, piuttosto, un diverso esame, più favorevole alla ricorrente, di fatti tutti comunque presi in considerazione dal Consiglio Nazionale Forense. 3 - Il terzo motivo del ricorso dell’avvocata Mariagrazia Ferrari denuncia la “violazione ed errata applicazione dell’aggravante in relazione alla sanzione disciplinare”, giacché la decisione impugnata avrebbe totalmente omesso di considerare e valutare il comportamento processuale dell’incolpata. 3.1.- Quest’ultimo motivo è del pari non fondato. Il CNF ha spiegato che l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 22 lettera b) codice deontologico era giustificata come effetto delle “reiterate e gravi violazioni poste in essere dalla professionista, anche con modalità insidiose e per finalità contrastanti con i doveri deontologici richiamati, disvelanti una particolare intensità dell’elemento soggettivo”. L’art. 21 del Codice deontologico afferma che “[s]petta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure 10 di 11 previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa”, valutando “il comportamento complessivo dell’incolpato” ed irrogando un’unica sanzione anche quando siano contestati più addebiti nell’ambito del medesimo procedimento. La sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione. Nella determinazione della sanzione si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale, dei precedenti disciplinari. La determinazione dell’entità della sanzione disciplinare adeguata e proporzionata, così come l’applicazione dell’aumento per i casi più gravi, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del codice deontologico forense, costituiscono tipici apprezzamenti di merito, insindacabili in sede di legittimità, ove, come nella specie, altresì sorrette da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici (Cass. Sez. Unite, n. 21311 del 2023; n. 1609 del 2020). 4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Biella non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. 11 di 11
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite