Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9810
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Sentenza 14 settembre 1999

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Il conflitto positivo e reale di competenza tra due Tribunali che abbiano parimenti dichiarato il fallimento dello stesso soggetto è denunciabile in ogni tempo ed anche d'ufficio, in applicazione analogica dell'art. 45 cod. proc. civ., con la conseguenza che dal regolamento di siffatto conflitto discende la cassazione senza rinvio della sentenza resa dal Tribunale incompetente ancorché passata in giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9810
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9810
    Data del deposito : 14 settembre 1999

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