Sentenza 14 settembre 1999
Massime • 1
Il conflitto positivo e reale di competenza tra due Tribunali che abbiano parimenti dichiarato il fallimento dello stesso soggetto è denunciabile in ogni tempo ed anche d'ufficio, in applicazione analogica dell'art. 45 cod. proc. civ., con la conseguenza che dal regolamento di siffatto conflitto discende la cassazione senza rinvio della sentenza resa dal Tribunale incompetente ancorché passata in giudicato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9810 |
| Data del deposito : | 14 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di CUNEO, con ordinanza del 27/10/97, nella causa iscritta al n. 44/97 vertente tra FALLIMENTO PICK UP di ON RE GI, FALLIMENTO ON RE GINO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/04/99 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accogliendo la richiesta ex art.45 c.p.c. voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Cuneo, a sensi dell'art. 9 L. Fall., a provvedere sulle istanze di fallimento proposte nei confronti di Pick Up Sas di GE LO GI e C., già sedente in Cuneo, nonché nei confronti di GE LO GI, e cassare di ufficio per incompetenza la sentenza del Tribunale di Saluzzo pubblicata il 23.10.1997 che ha dichiarato il fallimento dei soggetti sunnominati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art. 45 c.p.c., in data 27 ottobre 1997, il Tribunale di Cuneo ha esposto che, con sentenza del 22 ottobre precedente aveva dichiarato il fallimento della s.a.s. PICK UP di ON RE GI e C., con sede legale in CUNEO, corso Nizza 16 e sede operativa in SA, corso Italia 80, nonché del socio illimitatamente responsabile GI M. LO;
che, con sentenza pubblicata il 21 (rectius: 23) - X - 1997 il Tribunale di SA aveva dichiarato, parimenti, il fallimento dei soggetti sunnominati;
che alla data del deposito in cancelleria dell'istanza di fallimento (21-VII-1997) l'impresa de qua non era più attiva, in quanto l'unità locale di Saluzzo - negozio di vendita al minuto di articoli musicali - era cessata il 10-V-1997, mentre nei locali di Cuneo - ove la società, oltre la sede legale, aveva un altro punto vendita - dal dicembre 1996 era subentrata un'altra impresa;
che la presunzione di corrispondenza tra sede legale e sede principale dell'impresa non poteva, nella specie, ritenersi superata, perché se era "vero che l'unità di Saluzzo era sopravvissuta più a lungo, era anche vero che ciò dovevasi alle vicende contingenti della crisi dell'impresa e non certo ad uno spostamento del centro di direzione e coordinamento dell'attività imprenditoriale da Cuneo a Saluzzo, ne' ad un tentativo o strumentale di evitare le conseguenze dell'insolvenza".
E, tutto ciò premesso, ha chiesto d'ufficio a questa Corte regolamento di competenza al fine di inviduare il giudice innanzi al quale debba svolgersi la procedura fallimentare a carico della predetta società.
2. Il P.G. ha concluso perché si dichiari competente il Tribunale ricorrente.
3. Il Collegio condivide puntualmente tale conclusione.
3.1. In via di principio, va premesso che il conflitto positivo e reale di competenza (come nella specie verificatosi) fra due Tribunali che abbiano parimenti dichiarato il fallimento dello stesso soggetto è denunciabile in ogni tempo e anche d'ufficio, in applicazione analogica dell'art. 45 cit., con la conseguenza che dal regolamento di siffatto conflitto discende la cassazione senza rinvio della sentenza resa dal tribunale incompetente, ancorché passata in giudicato (cfr. Cass.
9.4.1988 n. 2808; Id. 26.6.1990 n. 6495; Id. 17.5.1991 n. 5527, Id. 29.3.1997 n. 2803).
3.2. Nel merito, poiché - alla stregua delle risultanze probatorie (dichiarazioni dello stesso GE e documenti acquisti), correttamente valutate dal Tribunale ricorrente - risulta che la crisi irreversibile della impresa risale al tempo della riconsegna dei locali ubicati in Cuneo (dicembre '96), non rilevando, in concreto, la sopravvivenza per pochi mesi ancora dell'attivita' nell'unità locale operativa di Saluzzo, va appunto affermata la competenza ex art. 9 L.F. del Tribunale di Cuneo in ordine alla dichiarazione e procedura di fallimento della società PICK UP e del Mongè, previa cassazione senza rinvio, della sentenza 23 ottobre 1997, resa dal Tribunale di Saluzzo in ordine allo stesso oggetto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza proposto dal Tribunale di Cuneo;
dichiara la competenza di detto Tribunale in ordine al fallimento della s.a.s. PICK UP e di Mongè Raffaello;
cassa senza rinvio la sentenza 23 ottobre 1997 del Tribunale di Saluzzo relativa allo stesso oggetto. In Roma, il 29 aprile 1999.
Depositata in cancelleria il 14 settembre 1999.