CASS
Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI RA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 11/02/2022 del TRIBUNALE DI POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato BASILIO ANTONINO PITASI che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e i motivi aggiunti e ha insistito per il loro accoglimento;
sentito l'Avvocato MASSIMO MARIA MOLINARI che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e ha insistito per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. AN CO, a mezzo dei propri difensori, impugna l'ordinanza in data 11/02/2022 del Tribunale di Potenza, che ha confermato l'ordinanza in data 19/01/2022 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentativo di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen., sotto il duplice profilo della modalità mafiosa e dell'agevolazione del clan EZ. Deduce: 1.1. Con l'Avvocato Massimo Maria Molinari. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 1896 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 30/09/2022 1.1.1. "Violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c) con riferimento agli artt. 110, 81, 629 cpv in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3, e 416 bis.1 cod.pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato, e conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata". Con la prima parte del motivo il ricorrente evidenzia come i gravi indizi di colpevolezza a carico di AN siano stati fondati sull'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata Clan EZ, la cui sussistenza è tutt'altro che acclarata alla luce dell'annullamento con rinvio a tale proposito disposto dalla Corte di cassazione. Da ciò viene dedotto che AN non può rispondere per una condotta estorsiva tendente ad agevolare un'associazione da verificare. 1.1.2. "Violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c) con riferimento all'art. 192 c.p.p. nella valutazione del compendio probatorio, nonché contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) in relazione alla omessa valutazione di specifici motivi espressi in istanza di riesame, con riferimento all'attendibilità del dichiarato, ai fini della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato, e conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata". «Il Tribunale del Riesame -scrive la difesa- invece che riesaminare l'intero fascicolo, anche sulla scorta della diversa lettura che le difese hanno posto alla loro attenzione, si è limitato a perorare, erroneamente, la tesi accusatoria sganciandola (...) dagli elementi in suo possesso». Il motivo si rivolge, dunque, alla valutazione della credibilità del collaboratore di giustizia ZZ, al cui riguarda si assume che i giudici non abbiano tenuto conto delle profonde contraddizioni emerse nel suo racconto, pure evidenziate nell'istanza di riesame, insieme ai numerosi dubbi espressi sulla particolare personalità del dichiarante. 1.1.3. "Violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c) con riferimento all'art. 192 c.p.p. nella valutazione del compendio probatorio, nonché contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) in relazione all'omessa valutazione di specifici motivi espressi in istanza di riesame, con riferimento ai cc.dd. riscontri alle dichiarazioni del collaboratore, alle prove tecniche quali i tabulati telefonici o i posizionamenti dell'apparecchio cellulare del AN, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato, con riferimento agli artt. 110, 81, 629 cpv in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3, e 416 bis.1 cp, e conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata". Con il terzo motivo viene messo in evidenza come AN e ZZ non si conoscessero, tanto che il collaboratore non menziona mai il ricorrente, neanche quando si autoaccusa del delitto per cui si ha procedimento. 2 Lamenta, dunque, l'omessa o comunque contraddittoria motivazione delle doglianze esposte dalla difesa con riguardo proprio al tema della mancata menzione di AN nella chiamata in correità di ZZ e alla conseguente impossibilità di ritenere AN partecipe del delitto, per di più con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Viene denunciata anche l'illogicità delle argomentazioni utilizzate per ritenere che le dichiarazioni di ZZ fossero state riscontrate. A tale proposito vengono illustrate le ragioni della contraddittorietà della motivazione con riguardo ai tabulati telefonici, agli spostamenti siccome risultante dalle celle telefoniche. Lamenta altresì la mancanza di una risposta alle ulteriori evidenze sottolineate con l'istanza di riesame, quale -tra altro- l'assenza di reali riscontri, all'assenza di una consorteria mafiosa, alla mancanza di motivazione con riguardo ai presupposti richiesti per la configurazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso. 1.1.4. "In relazione alle esigenze cautelari, ed alla scelta della misura irrogata, violazione di legge ex art. 606 lett. c), in relazione agli artt. 274 comma 1 lett. c) e 275 c.p.p.; omessa motivazione ex art. 606 lett. e), in ordine alla mancata valutazione delle richieste difensive espresse nei motivi di riesame, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata". A tale proposito il ricorrente denuncia l'omessa motivazione con riguardo ai rilievi difensivi, che evidenziavano come i fatti fossero risalenti nel tempo, come i precedenti di polizia si fossero risolti con l'assoluzione di AN, come la condanna riportata fosse ancora sub iudice perché annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, oltre che molteplici assoluzioni riportate dall'indaagto. Ulteriori profili vengono evidenziati in relazione alla personalità di AN. Si duole, infine, della disparità di trattamento rispetto alla misura irrogata a Nolè. 1.2. I motivi del ricorso a firma dell'Avvocato Basilio A. Pitasi. 1.2.1. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 e 192 stesso codice ed in relazione agli artt. 628 e 629 c.p.". Con il motivo in esame il ricorrente lamenta la mancata considerazione dei rilievi difensivi relativi alla inattendibilità della persona offesa Caputo, per l'esistenza di contraddizione nel suo narrato. 1.2.2. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 e 192 stesso codice in relazione all'art. 416 bis.1 cod.pen. A tale riguardo lamenta l'omessa motivazione circa l'esistenza di un 3 I..., ,..,o sodalizio mafioso, necessario al fine di ritenere configurata l'aggravante declinata nel senso dell'agevolazione mafiosa, in assenza di provvedimenti giurisdizionali che abbiano conclamato l'esistenza del clan EZ, al cui riguardo sono state pronunciate due sentenze assolutorie oramai definitive e una sentenza di annullamento con rinvio sul punto disposto dalla Corte di cassazione. Vengono inoltre compendiati una serie di elementi che -secondo la difesa- sconfessano l'esistenza dell'aggravante. 1.2.3. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 e 192 stesso codice ed in relazione agli artt. 393 e 628 e 629 c.p. Per come si evince dal titolo, il motivo si rivolge alla qualificazione del fatto e a tale proposito denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione per la configurazione del reato di estorsione in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni che si ritiene eventualmente verificatosi nel caso in esame. 1.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod.proc.pen. In questo caso si assume che il tribunale ha omesso di valutare una circostanza decisiva quanto all'attualità delle esigenze cautelari, e cioè i tre anni e mezzo silenti intercorsi tra le asserite condotte intimidatorie e l'emissione della misura cautelare. Aggiunge che risultano manifestamente illogici e contraddittori i riferimenti alla reiterazione delle richieste di pagamento e alla biografia giudiziaria del AN, con motivazione apparente, illogica e congetturale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito specificati. 1.1. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Molinari e il primo motivo di ricorso dell'Avvocato Pitasi possono essere esaminati congiuntamente, perché accomunati dalla medesima causa di inammissibilità. Essi, infatti, dubitano -rispettivamente- dell'attendibilità del collaboratore di giustizia ZZ e della credibilità e/o attendibilità della persona offesa. I giudici di merito hanno esposto, con motivazione ampia il loro giudizio di credibilità della persona offesa oltre che del collaboratore di giustizia, supportando il proprio giudizio con una serie di elementi di riscontro -anche reciproco- quanto al contenuto del narrato dei due dichiaranti. Nessuna manifesta illogicità o contraddizione si ravvisa nella motivazione spesa a tal riguardo che, in realtà, viene contrastata con una inammissibile lettura delle emergenze procedimentali alternativa a quella dei giudici di merito 1.2. A identica conclusione deve pervenirsi con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, cui le doglianze ora dichiarate inammissibili si 4 collegano. Il Tribunale, invero, ha spiegato come la mancata indicazione di ZZ quanto alla partecipazione di AN al fatto estorsivo rimane ininfluente a fronte delle specifiche accuse delle persone offese, che hanno riferito come AN si fosse presentato più volte presso di loro per pretendere il pagamento di undicimila euro, ovvero la consegna di una macchina di eguale valore. Il tribunale ha altresì spiegato che non riteneva vi fosse alcun contrasto tra le dichiarazioni di DA e TI, laddove soltanto questo e non quello riferiva che AN faceva richiamo al clan EZ per rafforzare la minaccia. Il tribunale ha ritenuto le dichiarazioni comunque compatibili e non contrastanti, visto che ciascun gestore aveva riferito episodi diversi, in ragione della reiterazione della condotta di AN, che si recava più volte presso la concessionaria, così che era plausibile che le richieste variassero volta per volta. Le obiezioni sviluppate da entrambe le difese -anche in relazione alla validità dei riscontri, non espongono vizi di legittimità, ma si presentano quali mere deduzioni di merito, in gran parte reiterative delle medesime questioni affrontate e risolte dal Tribunale, con motivazione che non si mostra manifestamente illogica, né contraddittoria. Né si può ravvisare un vizio di omessa motivazione nel fatto che il Tribunale non abbia data esplicita risposta a tutte le singole deduzioni difensive, dovendosi ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione con l'esposizione delle ragioni fondanti la decisione accompagnata dall'indicazione degli elementi che si ritengono determinanti e decisivi, rispetto ai quali gli elementi dedotti dalla difesa devono considerarsi recessivi, quando tutto ciò sia accompagnato -come nel caso in esame- da una motivazione logica e priva di contraddizioni. Da qui l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso dell'Avvocato Molinari e del secondo motivo del ricorso dell'Avvocato Pitasi. 1.3. Risultano fondate, invece, le doglianze con cui si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la configurabilità del reato di ragion fattasi e l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., declinata nel senso dell'agevolazione. Tali temi, invero, si mostrano strettamente connessi, visto che il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato di ragion fattasi e ha ritenuto quello di estorsione sul presupposto che le condotte venissero perpetrate in favore del Clan EZ. 1.3.1. A questo punto, va evidenziato che -per come indicato nell'ordinanza impugnata- il presente procedimento trae spunto da una precedente indagine, relativa al procedimento penale numero 2047/2018 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, all'esito della quale sarebbe emersa la presenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, denominata clan 5 EZ, operante in Pignola e nella provincia di Potenza, che -avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e del conseguente stato di assoggettamento e d'omertà- eseguiva una serie indeterminata di delitti, specializzandosi in particolare, per quello che rileva in questa sede, nel settore del recupero crediti con modalità estorsive. Detta attività di indagine portava all'adozione dell'ordinanza cautelare depositata dal Gip del Tribunale di Potenza in data 23 Aprile 2021; provvedimento confermato dal tribunale del riesame, ma annullato dalla Suprema Corte di Cassazione con riferimento ad alcuni imputati, tra cui proprio EZ VI. 1.3.2. La sentenza di annullamento, dopo avere affermato che il tribunale del riesame aveva correttamente richiamato il principio secondo cui in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, con la conseguenza che in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione la rivalutazione delle prove acquisite valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'articolo 416-bis codice penale, conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano invece al periodo coperto dal giudicato assolutorio, ha ritenuto che tale principio nel caso di specie non fosse stato correttamente applicato. La sentenza assolutoria, pronunciata nel procedimento numero 3294/2006 RGNR, aveva accertato l'insussistenza dell'associazione per delinquere di tipo mafioso "clan EZ" fino a luglio 2012. Gli elementi oggetto di valutazione dovevano perciò essere limitati a comportamenti intervenuti dopo tale data, anche se non era precluso utilizzare fonti di prove antecedenti, se riferibili al nuovo arco temporale. La sentenza rescindente ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo esame mancasse la contestualizzazione temporale delle condotte riferite dai collaboratori di giustizia, così come riportate, e che in assenza di tale contestualizzazione non potevano considerarsi idonee a fondare il giudizio di gravità indiziaria le ulteriori emergenze che venivano indicate quali riscontri e che in quanto tali svolgevano una funzione accessoria. Il riferimento era alle tre intercettazioni registrate fra il 29 giugno ed il 2 luglio 2017; all'intercettazione registrata il 24/12/2016; ai viaggi in Calabria (in relazione ai quali gli investigatori non avevano precisato le finalità); alle celebrazioni festose seguite alla liberazione di EZ. 1.3.3. In sede di rinvio il Tribunale del riesame di Potenza dava atto di come nell'ordinanza di riesame, impugnata in Cassazione, fosse stato dato conto di tutte le risultanze d'indagine suscettibili di considerazione ai fini del giudizio di 6 colpevolezza richiesto dall'art. 273 c.p.p. Non poteva, pertanto, che constatarsi l'impossibilità di superare, ferme quelle risultanze investigative, le carenze e le illogicità motive rilevate dalla Suprema Corte. Per questo annullava l'ordinanza e revocava le misure in esecuzione disponendo la scarcerazione degli imputati, se non detenuti per altra causa. 1.3.4. Le vicende cautelari fini qui riportate in relazione al clan EZ conducono all'accoglimento delle doglianze in esame, con cui si censura il provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, cui il tribunale collega la qualificazione giuridica del fatto. Il tribunale del riesame -infatti e per come già evidenziato- ritiene che il fatto debba qualificarsi come estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni sul presupposto della sussistenza della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa che postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso implica necessariamente l'esistenza reale e non semplicemente supposta di questa. Ne discende che nel giudizio de libertate deve essere provata l'elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione. Il tribunale ha ritenuto che le indagini abbiano messo in luce un giro di recupero crediti, gestito dal clan EZ, cui i creditori si rivolgevano per ottenere la soddisfazione delle proprie pretese. I crediti che venivano recuperati, con modalità chiaramente illecite, in parte venivano corrisposti all'effettivo creditore e in parte venivano corrisposti al clan e destinati tendenzialmente ad alimentarne le finanze per sostenere le attività illecite nonché le famiglie degli affiliati in carcere. Le produzioni documentali della difesa -però- hanno dimostrato, come a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte nell'ambito del procedimento n. 2047/2018 RGNR che ha riguardato la partecipazione del EZ all'associazione mafiosa in argomento, il giudice del rinvio ha ritenuto che non vi fossero elementi per affermarne la sussistenza e ha annullato l'ordinanza revocando la misura. L'ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame in punto sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e qualificazione giuridica del fatto in quanto la condotta in esame è stata qualificata come violazione dell'articolo 629 cod. pen. sul solo presupposto della sussistenza dell'associazione denominata clan EZ alla quale andavano parte dei crediti recuperati;
presupposto che è venuto meno all'esito della decisione del Tribunale di Potenza nel giudizio di rinvio disposto da questa Corte nell'ambito del procedimento n. 2047/2018 RGNR. 1.5. Gli ulteriori motivi di impugnazione sono assorbiti, in quanto l'esame 7 dei profili afferenti alle esigenze cautelari è condizionato dall'esito del giudizio rinviato al tribunale. 2. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza sezione per le misure cautelari personali per nuovo giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.. Così deciso il 30 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside te
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato BASILIO ANTONINO PITASI che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e i motivi aggiunti e ha insistito per il loro accoglimento;
sentito l'Avvocato MASSIMO MARIA MOLINARI che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e ha insistito per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. AN CO, a mezzo dei propri difensori, impugna l'ordinanza in data 11/02/2022 del Tribunale di Potenza, che ha confermato l'ordinanza in data 19/01/2022 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentativo di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen., sotto il duplice profilo della modalità mafiosa e dell'agevolazione del clan EZ. Deduce: 1.1. Con l'Avvocato Massimo Maria Molinari. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 1896 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 30/09/2022 1.1.1. "Violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c) con riferimento agli artt. 110, 81, 629 cpv in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3, e 416 bis.1 cod.pen., nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato, e conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata". Con la prima parte del motivo il ricorrente evidenzia come i gravi indizi di colpevolezza a carico di AN siano stati fondati sull'esistenza di un'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata Clan EZ, la cui sussistenza è tutt'altro che acclarata alla luce dell'annullamento con rinvio a tale proposito disposto dalla Corte di cassazione. Da ciò viene dedotto che AN non può rispondere per una condotta estorsiva tendente ad agevolare un'associazione da verificare. 1.1.2. "Violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c) con riferimento all'art. 192 c.p.p. nella valutazione del compendio probatorio, nonché contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) in relazione alla omessa valutazione di specifici motivi espressi in istanza di riesame, con riferimento all'attendibilità del dichiarato, ai fini della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato, e conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata". «Il Tribunale del Riesame -scrive la difesa- invece che riesaminare l'intero fascicolo, anche sulla scorta della diversa lettura che le difese hanno posto alla loro attenzione, si è limitato a perorare, erroneamente, la tesi accusatoria sganciandola (...) dagli elementi in suo possesso». Il motivo si rivolge, dunque, alla valutazione della credibilità del collaboratore di giustizia ZZ, al cui riguarda si assume che i giudici non abbiano tenuto conto delle profonde contraddizioni emerse nel suo racconto, pure evidenziate nell'istanza di riesame, insieme ai numerosi dubbi espressi sulla particolare personalità del dichiarante. 1.1.3. "Violazione di legge ex art. 606 lett. b) e c) con riferimento all'art. 192 c.p.p. nella valutazione del compendio probatorio, nonché contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) in relazione all'omessa valutazione di specifici motivi espressi in istanza di riesame, con riferimento ai cc.dd. riscontri alle dichiarazioni del collaboratore, alle prove tecniche quali i tabulati telefonici o i posizionamenti dell'apparecchio cellulare del AN, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato, con riferimento agli artt. 110, 81, 629 cpv in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3, e 416 bis.1 cp, e conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata". Con il terzo motivo viene messo in evidenza come AN e ZZ non si conoscessero, tanto che il collaboratore non menziona mai il ricorrente, neanche quando si autoaccusa del delitto per cui si ha procedimento. 2 Lamenta, dunque, l'omessa o comunque contraddittoria motivazione delle doglianze esposte dalla difesa con riguardo proprio al tema della mancata menzione di AN nella chiamata in correità di ZZ e alla conseguente impossibilità di ritenere AN partecipe del delitto, per di più con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Viene denunciata anche l'illogicità delle argomentazioni utilizzate per ritenere che le dichiarazioni di ZZ fossero state riscontrate. A tale proposito vengono illustrate le ragioni della contraddittorietà della motivazione con riguardo ai tabulati telefonici, agli spostamenti siccome risultante dalle celle telefoniche. Lamenta altresì la mancanza di una risposta alle ulteriori evidenze sottolineate con l'istanza di riesame, quale -tra altro- l'assenza di reali riscontri, all'assenza di una consorteria mafiosa, alla mancanza di motivazione con riguardo ai presupposti richiesti per la configurazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e del metodo mafioso. 1.1.4. "In relazione alle esigenze cautelari, ed alla scelta della misura irrogata, violazione di legge ex art. 606 lett. c), in relazione agli artt. 274 comma 1 lett. c) e 275 c.p.p.; omessa motivazione ex art. 606 lett. e), in ordine alla mancata valutazione delle richieste difensive espresse nei motivi di riesame, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 lett. e) in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata". A tale proposito il ricorrente denuncia l'omessa motivazione con riguardo ai rilievi difensivi, che evidenziavano come i fatti fossero risalenti nel tempo, come i precedenti di polizia si fossero risolti con l'assoluzione di AN, come la condanna riportata fosse ancora sub iudice perché annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, oltre che molteplici assoluzioni riportate dall'indaagto. Ulteriori profili vengono evidenziati in relazione alla personalità di AN. Si duole, infine, della disparità di trattamento rispetto alla misura irrogata a Nolè. 1.2. I motivi del ricorso a firma dell'Avvocato Basilio A. Pitasi. 1.2.1. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 e 192 stesso codice ed in relazione agli artt. 628 e 629 c.p.". Con il motivo in esame il ricorrente lamenta la mancata considerazione dei rilievi difensivi relativi alla inattendibilità della persona offesa Caputo, per l'esistenza di contraddizione nel suo narrato. 1.2.2. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 e 192 stesso codice in relazione all'art. 416 bis.1 cod.pen. A tale riguardo lamenta l'omessa motivazione circa l'esistenza di un 3 I..., ,..,o sodalizio mafioso, necessario al fine di ritenere configurata l'aggravante declinata nel senso dell'agevolazione mafiosa, in assenza di provvedimenti giurisdizionali che abbiano conclamato l'esistenza del clan EZ, al cui riguardo sono state pronunciate due sentenze assolutorie oramai definitive e una sentenza di annullamento con rinvio sul punto disposto dalla Corte di cassazione. Vengono inoltre compendiati una serie di elementi che -secondo la difesa- sconfessano l'esistenza dell'aggravante. 1.2.3. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 273 e 192 stesso codice ed in relazione agli artt. 393 e 628 e 629 c.p. Per come si evince dal titolo, il motivo si rivolge alla qualificazione del fatto e a tale proposito denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione per la configurazione del reato di estorsione in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni che si ritiene eventualmente verificatosi nel caso in esame. 1.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod.proc.pen. In questo caso si assume che il tribunale ha omesso di valutare una circostanza decisiva quanto all'attualità delle esigenze cautelari, e cioè i tre anni e mezzo silenti intercorsi tra le asserite condotte intimidatorie e l'emissione della misura cautelare. Aggiunge che risultano manifestamente illogici e contraddittori i riferimenti alla reiterazione delle richieste di pagamento e alla biografia giudiziaria del AN, con motivazione apparente, illogica e congetturale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito specificati. 1.1. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Molinari e il primo motivo di ricorso dell'Avvocato Pitasi possono essere esaminati congiuntamente, perché accomunati dalla medesima causa di inammissibilità. Essi, infatti, dubitano -rispettivamente- dell'attendibilità del collaboratore di giustizia ZZ e della credibilità e/o attendibilità della persona offesa. I giudici di merito hanno esposto, con motivazione ampia il loro giudizio di credibilità della persona offesa oltre che del collaboratore di giustizia, supportando il proprio giudizio con una serie di elementi di riscontro -anche reciproco- quanto al contenuto del narrato dei due dichiaranti. Nessuna manifesta illogicità o contraddizione si ravvisa nella motivazione spesa a tal riguardo che, in realtà, viene contrastata con una inammissibile lettura delle emergenze procedimentali alternativa a quella dei giudici di merito 1.2. A identica conclusione deve pervenirsi con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, cui le doglianze ora dichiarate inammissibili si 4 collegano. Il Tribunale, invero, ha spiegato come la mancata indicazione di ZZ quanto alla partecipazione di AN al fatto estorsivo rimane ininfluente a fronte delle specifiche accuse delle persone offese, che hanno riferito come AN si fosse presentato più volte presso di loro per pretendere il pagamento di undicimila euro, ovvero la consegna di una macchina di eguale valore. Il tribunale ha altresì spiegato che non riteneva vi fosse alcun contrasto tra le dichiarazioni di DA e TI, laddove soltanto questo e non quello riferiva che AN faceva richiamo al clan EZ per rafforzare la minaccia. Il tribunale ha ritenuto le dichiarazioni comunque compatibili e non contrastanti, visto che ciascun gestore aveva riferito episodi diversi, in ragione della reiterazione della condotta di AN, che si recava più volte presso la concessionaria, così che era plausibile che le richieste variassero volta per volta. Le obiezioni sviluppate da entrambe le difese -anche in relazione alla validità dei riscontri, non espongono vizi di legittimità, ma si presentano quali mere deduzioni di merito, in gran parte reiterative delle medesime questioni affrontate e risolte dal Tribunale, con motivazione che non si mostra manifestamente illogica, né contraddittoria. Né si può ravvisare un vizio di omessa motivazione nel fatto che il Tribunale non abbia data esplicita risposta a tutte le singole deduzioni difensive, dovendosi ritenere soddisfatto l'obbligo di motivazione con l'esposizione delle ragioni fondanti la decisione accompagnata dall'indicazione degli elementi che si ritengono determinanti e decisivi, rispetto ai quali gli elementi dedotti dalla difesa devono considerarsi recessivi, quando tutto ciò sia accompagnato -come nel caso in esame- da una motivazione logica e priva di contraddizioni. Da qui l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso dell'Avvocato Molinari e del secondo motivo del ricorso dell'Avvocato Pitasi. 1.3. Risultano fondate, invece, le doglianze con cui si censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la configurabilità del reato di ragion fattasi e l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., declinata nel senso dell'agevolazione. Tali temi, invero, si mostrano strettamente connessi, visto che il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato di ragion fattasi e ha ritenuto quello di estorsione sul presupposto che le condotte venissero perpetrate in favore del Clan EZ. 1.3.1. A questo punto, va evidenziato che -per come indicato nell'ordinanza impugnata- il presente procedimento trae spunto da una precedente indagine, relativa al procedimento penale numero 2047/2018 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, all'esito della quale sarebbe emersa la presenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, denominata clan 5 EZ, operante in Pignola e nella provincia di Potenza, che -avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e del conseguente stato di assoggettamento e d'omertà- eseguiva una serie indeterminata di delitti, specializzandosi in particolare, per quello che rileva in questa sede, nel settore del recupero crediti con modalità estorsive. Detta attività di indagine portava all'adozione dell'ordinanza cautelare depositata dal Gip del Tribunale di Potenza in data 23 Aprile 2021; provvedimento confermato dal tribunale del riesame, ma annullato dalla Suprema Corte di Cassazione con riferimento ad alcuni imputati, tra cui proprio EZ VI. 1.3.2. La sentenza di annullamento, dopo avere affermato che il tribunale del riesame aveva correttamente richiamato il principio secondo cui in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, con la conseguenza che in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione la rivalutazione delle prove acquisite valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'articolo 416-bis codice penale, conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano invece al periodo coperto dal giudicato assolutorio, ha ritenuto che tale principio nel caso di specie non fosse stato correttamente applicato. La sentenza assolutoria, pronunciata nel procedimento numero 3294/2006 RGNR, aveva accertato l'insussistenza dell'associazione per delinquere di tipo mafioso "clan EZ" fino a luglio 2012. Gli elementi oggetto di valutazione dovevano perciò essere limitati a comportamenti intervenuti dopo tale data, anche se non era precluso utilizzare fonti di prove antecedenti, se riferibili al nuovo arco temporale. La sentenza rescindente ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo esame mancasse la contestualizzazione temporale delle condotte riferite dai collaboratori di giustizia, così come riportate, e che in assenza di tale contestualizzazione non potevano considerarsi idonee a fondare il giudizio di gravità indiziaria le ulteriori emergenze che venivano indicate quali riscontri e che in quanto tali svolgevano una funzione accessoria. Il riferimento era alle tre intercettazioni registrate fra il 29 giugno ed il 2 luglio 2017; all'intercettazione registrata il 24/12/2016; ai viaggi in Calabria (in relazione ai quali gli investigatori non avevano precisato le finalità); alle celebrazioni festose seguite alla liberazione di EZ. 1.3.3. In sede di rinvio il Tribunale del riesame di Potenza dava atto di come nell'ordinanza di riesame, impugnata in Cassazione, fosse stato dato conto di tutte le risultanze d'indagine suscettibili di considerazione ai fini del giudizio di 6 colpevolezza richiesto dall'art. 273 c.p.p. Non poteva, pertanto, che constatarsi l'impossibilità di superare, ferme quelle risultanze investigative, le carenze e le illogicità motive rilevate dalla Suprema Corte. Per questo annullava l'ordinanza e revocava le misure in esecuzione disponendo la scarcerazione degli imputati, se non detenuti per altra causa. 1.3.4. Le vicende cautelari fini qui riportate in relazione al clan EZ conducono all'accoglimento delle doglianze in esame, con cui si censura il provvedimento impugnato in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, cui il tribunale collega la qualificazione giuridica del fatto. Il tribunale del riesame -infatti e per come già evidenziato- ritiene che il fatto debba qualificarsi come estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni sul presupposto della sussistenza della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa che postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso implica necessariamente l'esistenza reale e non semplicemente supposta di questa. Ne discende che nel giudizio de libertate deve essere provata l'elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione. Il tribunale ha ritenuto che le indagini abbiano messo in luce un giro di recupero crediti, gestito dal clan EZ, cui i creditori si rivolgevano per ottenere la soddisfazione delle proprie pretese. I crediti che venivano recuperati, con modalità chiaramente illecite, in parte venivano corrisposti all'effettivo creditore e in parte venivano corrisposti al clan e destinati tendenzialmente ad alimentarne le finanze per sostenere le attività illecite nonché le famiglie degli affiliati in carcere. Le produzioni documentali della difesa -però- hanno dimostrato, come a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte nell'ambito del procedimento n. 2047/2018 RGNR che ha riguardato la partecipazione del EZ all'associazione mafiosa in argomento, il giudice del rinvio ha ritenuto che non vi fossero elementi per affermarne la sussistenza e ha annullato l'ordinanza revocando la misura. L'ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame in punto sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa e qualificazione giuridica del fatto in quanto la condotta in esame è stata qualificata come violazione dell'articolo 629 cod. pen. sul solo presupposto della sussistenza dell'associazione denominata clan EZ alla quale andavano parte dei crediti recuperati;
presupposto che è venuto meno all'esito della decisione del Tribunale di Potenza nel giudizio di rinvio disposto da questa Corte nell'ambito del procedimento n. 2047/2018 RGNR. 1.5. Gli ulteriori motivi di impugnazione sono assorbiti, in quanto l'esame 7 dei profili afferenti alle esigenze cautelari è condizionato dall'esito del giudizio rinviato al tribunale. 2. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza sezione per le misure cautelari personali per nuovo giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.. Così deciso il 30 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside te