CASS
Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/07/2023, n. 31910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31910 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OG PI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2022 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
letteAseRtin le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 31910 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/04/2023 Letta la requisitoria del dott. Mariaemanuela Guerra, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso, ai sensi della legge n. 241 del 2006, a GI SO con provvedimento del medesimo Tribunale, in data 19/04/2016 (per mero errore materiale nell'ordinanza è riportato 19/04/2006), in relazione alla sentenza del 9/11/2005 del Tribunale di Palmi, nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 2000,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza SO, tramite i propri difensori, propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al generale divieto del ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., che inibisce la riproposizione delle medesime questioni esaminate e decise con provvedimento antecedente non impugnato. Lamentano i difensori che, revocando l'indulto, il Giudice dell'esecuzione ha inciso sul giudicato formatosi, in quanto la causa ostativa all'indulto e precisamente la condanna per delitto commesso il 20 luglio 2009, di cui alla sentenza del 7/05/2015, era già nota al momento della concessione dello stesso, intervenuta il 19/04/2016. Rilevano che la mancata impugnazione della ordinanza concessiva del beneficio, pur in presenza di una causa di revoca, preclude l'accoglimento di una successiva istanza del Pubblico ministero, intesa a far valere la medesima ragione di revoca. 2.2. Col secondo motivo di ricorso i difensori denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al provvedimento di revoca emesso dal Giudice dell'esecuzione e rilevano in particolare che il provvedimento concessivo dell'indulto, emesso dal Tribunale di Roma e non dal Tribunale di Palmi, che sarebbe stato competente avendo emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo, sarebbe inesistente, con conseguente revoca in questa sede di provvedimento inesistente. 1 La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. A parte la tardività e aspecificità del secondo motivo (sul punto si veda Sez. 6, n. 153 del 28/01/1982, Malandra, Rv. 153069, secondo cui con il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca dell'indulto possono muoversi soltanto doglianze che attengono alla illegittimità del rito processuale adottato ed alla inesistenza delle condjzioni che giustificano la revoca stessa), il provvedimento impugnato risulta coerente con il dato normativo e con i principi fissati da questa Corte in tema di revoca dell'indulto. Il Giudice dell'esecuzione ha correttamente evidenziato la sussistenza nella fattispecie della causa di revoca, di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 241 del 2006, del beneficio dell'indulto concesso, avendo SO commesso nei cinque anni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (il 20 luglio 2009) un delitto non colposo per il quale ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. A fronte di tali argomentazioni, il ricorso pecca di aspecificità e manifesta infondatezza, limitandosi a fare leva sulla preesistenza della causa ostativa e sulla sussistenza di un giudicato costituito dall'ordinanza di concessione dell'indulto, trascurando che in data 19/04/2016 il Tribunale di Roma, che ha concesso il beneficio non poteva essere a conoscenza della causa ostativa che invero non sussisteva, in quanto la condanna per il reato commesso nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge sull'indulto, in data 7/05/2015, è divenuta definitiva solo in data 5/03/2021. In materia di indulto, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo (Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865; in senso conforme Sez. 1, n. 32857 del 12/06/2014, Fenotti, Rv. 260542, secondo cui è legittima la revoca del beneficio concesso in presenza di una causa ostativa non risultante dal fascicolo del giudice che ha provveduto alla sua gà-1 2 applicazione, perché la preclusione derivante dal divieto di ne bis in idem non impedisce, nel procedimento di esecuzione, la proposizione di fatti in precedenza non dedotti nè valutati, pur se preesistenti alla pregressa decisione in executivis). Nel caso in esame, per quanto detto, non vi è alcuno spazio per disporre l'annullamento invocato. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di GI SO al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll aprile 2023.
letteAseRtin le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 31910 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/04/2023 Letta la requisitoria del dott. Mariaemanuela Guerra, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio dell'indulto concesso, ai sensi della legge n. 241 del 2006, a GI SO con provvedimento del medesimo Tribunale, in data 19/04/2016 (per mero errore materiale nell'ordinanza è riportato 19/04/2006), in relazione alla sentenza del 9/11/2005 del Tribunale di Palmi, nella misura di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 2000,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza SO, tramite i propri difensori, propone ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al generale divieto del ne bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., che inibisce la riproposizione delle medesime questioni esaminate e decise con provvedimento antecedente non impugnato. Lamentano i difensori che, revocando l'indulto, il Giudice dell'esecuzione ha inciso sul giudicato formatosi, in quanto la causa ostativa all'indulto e precisamente la condanna per delitto commesso il 20 luglio 2009, di cui alla sentenza del 7/05/2015, era già nota al momento della concessione dello stesso, intervenuta il 19/04/2016. Rilevano che la mancata impugnazione della ordinanza concessiva del beneficio, pur in presenza di una causa di revoca, preclude l'accoglimento di una successiva istanza del Pubblico ministero, intesa a far valere la medesima ragione di revoca. 2.2. Col secondo motivo di ricorso i difensori denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al provvedimento di revoca emesso dal Giudice dell'esecuzione e rilevano in particolare che il provvedimento concessivo dell'indulto, emesso dal Tribunale di Roma e non dal Tribunale di Palmi, che sarebbe stato competente avendo emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo, sarebbe inesistente, con conseguente revoca in questa sede di provvedimento inesistente. 1 La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. A parte la tardività e aspecificità del secondo motivo (sul punto si veda Sez. 6, n. 153 del 28/01/1982, Malandra, Rv. 153069, secondo cui con il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca dell'indulto possono muoversi soltanto doglianze che attengono alla illegittimità del rito processuale adottato ed alla inesistenza delle condjzioni che giustificano la revoca stessa), il provvedimento impugnato risulta coerente con il dato normativo e con i principi fissati da questa Corte in tema di revoca dell'indulto. Il Giudice dell'esecuzione ha correttamente evidenziato la sussistenza nella fattispecie della causa di revoca, di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 241 del 2006, del beneficio dell'indulto concesso, avendo SO commesso nei cinque anni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (il 20 luglio 2009) un delitto non colposo per il quale ha riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. A fronte di tali argomentazioni, il ricorso pecca di aspecificità e manifesta infondatezza, limitandosi a fare leva sulla preesistenza della causa ostativa e sulla sussistenza di un giudicato costituito dall'ordinanza di concessione dell'indulto, trascurando che in data 19/04/2016 il Tribunale di Roma, che ha concesso il beneficio non poteva essere a conoscenza della causa ostativa che invero non sussisteva, in quanto la condanna per il reato commesso nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge sull'indulto, in data 7/05/2015, è divenuta definitiva solo in data 5/03/2021. In materia di indulto, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio sulla base della considerazione di una causa ostativa preesistente al riconoscimento del condono, a condizione che la stessa non sia stata nota al giudice concedente e non abbia costituito oggetto di valutazione, anche implicita, da parte di quest'ultimo (Sez. 1, n. 33916 del 07/07/2015, Paesano, Rv. 264865; in senso conforme Sez. 1, n. 32857 del 12/06/2014, Fenotti, Rv. 260542, secondo cui è legittima la revoca del beneficio concesso in presenza di una causa ostativa non risultante dal fascicolo del giudice che ha provveduto alla sua gà-1 2 applicazione, perché la preclusione derivante dal divieto di ne bis in idem non impedisce, nel procedimento di esecuzione, la proposizione di fatti in precedenza non dedotti nè valutati, pur se preesistenti alla pregressa decisione in executivis). Nel caso in esame, per quanto detto, non vi è alcuno spazio per disporre l'annullamento invocato. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di GI SO al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll aprile 2023.