Sentenza 23 settembre 2015
Massime • 1
È ammissibile il ricorso "per saltum" del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria totalmente priva, anche graficamente, di motivazione, pur nell'obiettiva impossibilità di articolare specifici motivi di doglianza, essendo configurabile un concreto interesse a rimuovere un provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato, se non impugnato - qual è il dispositivo letto in udienza - che ha negato la pretesa punitiva dal medesimo azionata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2015, n. 48655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48655 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2015 |
Testo completo
48655 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -- Presidente - N.825/2015 Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELA TARDIO N. 42707/2014 Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - Dott. FILIPPO CASA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE nei confronti di: ER HA N. IL 24/05/1968 avverso la sentenza n. 8/2014 GIUDICE DI PACE di UDINE, del 20/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vit A' A bou che ha concluso per l'annullamiments.ст NMS della serieuse Гопризнава Udito, per la parte civile, l'Avv - Udit i difensore Avv. to Recebend In in chest it for del 2 0 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste ricorre avverso la sentenza emessa in data 20.1.2014, con la quale il Giudice di Pace di Udine ha assolto ER AY dal reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, D. Lgs. n. 286/98 perché il fatto non sussiste. Nel dedurre inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità e mancanza di motivazione, il Procuratore ricorrente rappresenta che il Giudicante, dopo aver pronunciato il dispositivo della sentenza impugnata all'udienza del 20.1.2014, non aveva mai depositato la motivazione, rassegnando nelle more le proprie dimissioni dall'incarico. Analoga situazione si era verificata in relazione ad altre otto sentenze, parimenti impugnate dall'Ufficio territoriale. Il Giudice di pace coordinatore, con provvedimento del 14.4.2014, aveva, quindi, disposto che la cancelleria provvedesse al deposito della sentenza, contenente, tuttavia, soltanto l'intestazione, le generalità dell'imputato, l'imputazione, l'indicazione delle conclusioni delle parti, e la fotocopia del dispositivo. La sentenza, pertanto, risultava completamente priva di motivazione e, come tale, affetta da nullità assoluta per contrasto con gli artt. 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Deve, in via logicamente e processualmente preliminare, darsi conto del contrasto giurisprudenziale maturato in ordine alla ammissibilità del ricorso del P.M. per saltum, quale quello di specie, in cui ci si limiti a denunziare la sola mancanza della motivazione. Invero, in alcune decisioni si è affermato che "l'assenza totale di motivazione non determina l'inesistenza della pronuncia, dato che il dispositivo letto in udienza è "ex se" provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato, se non impugnato;
sussiste, pertanto, in tal caso, l'interesse del P.M. a ricorrere in cassazione avverso la sentenza assolutoria del Tribunale pur in difetto di specifica indicazione delle ragioni di illegittimità della decisione, non potendosi verificare quelle poste a base dell'esclusione della colpevolezza e, pertanto, la correttezza della decisione" (cfr. Sez. 4, n. 39786 del 5/7/2012, P.G. in proc. Silvestri, Rv. 253724; Sez. 5, n. 43170 del 25/9/2012, P.M. in proc. Singh, Rv. 254132). Al predetto orientamento si contrappone quello secondo il quale è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna priva di motivazione, in quanto nel nostro ordinamento non sussiste la possibilità di proporre impugnazioni che si risolvano in una mera pretesa teorica preordinata alla astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma è, invece, sempre necessario che il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione, con la conseguenza che deve essere 1 comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (cfr. Sez. 5, n. 35722 del 29/4/2013, P.G. in proc. Vacca, Rv. 256950; e, in relazione a sentenza di assoluzione, Sez. 6, n. 40536 del 14/10/2010, P.G. in proc. Berforini, Rv. 248687).
3. Ritiene questo Collegio di aderire al primo e più persuasivo degli orientamenti, dovendosi considerare che il ricorso della parte pubblica, da un lato, è intrinsecamente volto a rimuovere una decisione che ha negato la pretesa punitiva azionata da parte dello stesso Ufficio, così manifestando il correlativo interesse concreto;
dall'altro, che come è stato puntualmente - osservato il ricorrente pubblico, in assenza di qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni in fatto ed in diritto della deliberata assoluzione, non può preconizzare, per di più in sede di legittimità, le ragioni del suo superamento. Pertanto, deve ritenersi ammissibile, sotto l'esaminato profilo dell'interesse, il ricorso in esame (in termini, Sez. 5, n. 20344 del 24/3/2015, P.G. in proc. Ballus, Rv. 263991; Sez. F., n. 38927 del 19/8/2014, P.G. in proc. Rusu, Rv. 261236).
4. Quanto all'oggetto del ricorso, deve rilevarsi che la decisione impugnata si compone solo dell'intestazione, comprensiva dell'imputazione e delle conclusioni delle parti all'udienza di discussione, nonché del dispositivo pronunziato. È, dunque, del tutto assente, anche graficamente, la motivazione (art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.) e, con essa, la spiegazione delle ragioni per le quali il decidente è pervenuto all'assoluzione dell'imputato. Da ciò consegue che la sentenza, emessa in violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p., debba essere annullata (Sez. 6, n. 10074 dell'8/2/2005, P.M. in proc. Algieri, Rv. 231154; Sez. 5, n. 11961 dell'8/2/2005, P.C. in proc. Bellantone, Rv. 232058; Sez. 1, n. 39294 del 24/9/2008, P.G. in proc. Cascarano, Rv. 241132), con rinvio al Giudice competente per il giudizio di merito, da individuarsi nello stesso Giudice a quo trattandosi di sentenza non impugnabile con il mezzo dell'appello, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 36 (v. Sez. 5, n. 19331 del 30/4/2012, P.G. in proc. De Francesco e altro, Rv. 252902).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Udine. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2015 Delfotto DEPOSITATA Cristina Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa IN CANCELLERIA 正 Сп -9 DIC 2015 2 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA