Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
È ammissibile il ricorso "per saltum" del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria graficamente priva di motivazione, atteso che, pur nell'obiettiva impossibilità di articolare specifici motivi di doglianza, è configurabile un concreto interesse della parte pubblica a rimuovere un provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato - qual è il dispositivo letto in udienza - che ha negato la pretesa punitiva azionata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2015, n. 20344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20344 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 24/03/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE G. - rel. Consigliere - N. 1072
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 39416/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
BA LE N. IL 17/06/1979;
avverso la sentenza n. 49/2012 GIUDICE DI PACE di UDINE, del 03/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv. De Angelis Roberto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 giugno 2013 il Giudice di pace di Udine ha assolto US EL dai reati di percosse e ingiurie, in danno di BA RK, rispettivamente perché il fatto non sussiste e perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art. 599 c.p.. All'emissione della sentenza non faceva seguito il deposito della relativa motivazione per le sopravvenute dimissioni del Magistrato che aveva proceduto alla deliberazione, essendosi disposto dal Giudice di pace coordinatore il deposito della sentenza costituita dalla sola intestazione e dal dispositivo.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste deducendo la nullità assoluta della sentenza per assenza della motivazione.
3. Risulta, altresì, pervenuta memoria nell'interesse dell'imputato che, di converso, ritiene che gli atti debbano essere trasmessi al Giudice di pace di Udine per la redazione della sola motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Deve, in via logicamente e processualmente precedente, darsi conto del contrasto di giurisprudenza in sede di legittimità in ordine alla ammissibilità del ricorso del P.M. per saltum, quale quello di specie, in cui ci si limiti a denunziare la sola mancanza della motivazione.
Invero, secondo alcune decisioni, si afferma che l'assenza totale di motivazione non determini l'inesistenza della pronuncia, dato che il dispositivo letto in udienza è "ex se" provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato se non impugnato;
sussiste, pertanto, in tal caso, l'interesse del P.M. a ricorrere in cassazione avverso la sentenza assolutoria del Tribunale pur in difetto di specifica indicazione delle ragioni di illegittimità della decisione, non potendosi verificare quelle poste a base dell'esclusione della colpevolezza e, pertanto, la correttezza della decisione (v. Cass. Sez. 4, 5 luglio 2012 n. 39786 e Sez. 5, 25 settembre 2102 n. 43170). Al predetto orientamento, si oppone quello secondo il quale è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la sentenza di condanna priva di motivazione, in quanto nel nostro ordinamento non sussiste la possibilità di proporre impugnazioni che si risolvano in una mera pretesa teorica preordinata alla astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, ma è, invece, sempre necessario che il ricorrente abbia un concreto interesse all'impugnazione, con la conseguenza che deve essere comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (v. Cass. Sez. 5, 29 aprile 2013 n. 35722 e in relazione a sentenza di assoluzione Sez. 6, 14 ottobre 2010 n. 40536). Ritiene questo Collegio di aderire al primo e più persuasivo degli orientamenti, dovendosi considerare che il ricorso della parte pubblica, da un lato, è intrinsecamente volto a rimuovere una decisione che ha negato la pretesa punitiva azionata da parte dello stesso Ufficio, così manifestando il correlativo interesse concreto;
dall'altro, che, come è stato puntualmente osservato, il ricorrente pubblico, in assenza di qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni in fatto ed in diritto della deliberata assoluzione, non può preconizzare, per di più in sede di legittimità, le ragioni del suo superamento.
Pertanto, deve ritenersi ammissibile, sotto l'esaminato profilo dell'interesse il ricorso in esame.
3. Quanto all'oggetto del ricorso deve rilevarsi che la sentenza impugnata risulti priva di qualsivoglia motivazione e, dunque, emessa in violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, la cui sanzione processuale è la nullità.
Ne consegue che la sentenza debba essere annullata, con rinvio al Giudice competente per il giudizio di merito, individuato nello stesso Giudice a quo trattandosi di sentenza non impugnabile con il mezzo dell'appello ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 36 (v. Cass. Sez. 5, 30 aprile 2012 n. 19331).
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Udine per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2015