Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5279
CASS
Sentenza 12 aprile 2002

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A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa, l'interessato, al fine di far valere non già vizi che attengano alla formazione del titolo sulla base del quale il ruolo è stato formato, ma fatti estintivi del titolo stesso, sopravvenuti alla sua formazione( nella specie, intervenuta decadenza dell'amministrazione dalla pretesa creditoria per non aver tempestivamente provveduto alla formazione del ruolo ed all'invio dello stesso all'Intendenza di finanza competente ),non può far ricorso alla procedura ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, ma deve proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dallo stesso articolo, stesso giudice indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio; in tale ipotesi, tuttavia non è applicabile il procedimento a struttura semplificata previsto per l'opposizione, bensì "in toto" il rito ordinario, con esclusione quindi, in particolare, del termine di decadenza di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5279
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5279
Data del deposito : 12 aprile 2002

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