Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2003, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 01298703 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASS, ggetto SEZI - INABERPOTENTO Composta dagli Ill.m Magistrati: --- Presidente Dott. Antonio VELLA R.G. N. 9235/00 -- - Cron. 2870 Dott. Rosario Consigliere DE JULIO - - - -- Rep.428 Rel. Consigliere Dott. CIOFFI Carlo -Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ ua 30/10/02 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente -- SE NTENZA - sul ricorso proposto da: FRANCO, elettivamente LO, RA -- ---- in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo domiciliati ..... dell'avvocato CLAUDIO STADERINI, difesi studio - -- ROBERTO LOCATELLI, giusta delega in dall'avvocato 1. atti;
- ricorrenti
contro
Soc.Semplice, in persona YAGUS ITALIANA Massimo MEDRI, dell'Amministratore pro tempore domiciliato in ROMA VLE ANGELICO 38. elettivamente -- ---- presso lo studio dell'avvocato CORRADO GIACCHI, che lo 2002 difende unitamente agli avvocati GIANFRANCO SANTIN, 1401 -1- ENRICO SANTIN, giusta delega in atti;
controricorrente -- avverso la sentenza n. 702/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 23/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Carlo udienza del 30/10/02 dal -- CIOFFI;
- + + GUACCHI Corrado, difensore del udito l'Avvocato resistente che ha chiesto rigetto;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso rigetto | del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'aprile del 1984 CO DO c la società Yagus stipularono un contratto preliminare con il quale quest'ultima promise di vendere al primo, che promise di ac- quistare, con atto notarile da sottoscriversi entro il settembre del 1984, dei terreni siti in Milano. Dodici anni dopo (il 21 aprile 1992) la società Yagus convenne innanzi al Tribunale di Milano gli eredi di CO DO, nel frattempo deceduto, e, addebitando a quest'ultimo la responsabilità per la mancata stipulazione del contratto de- finitivo, chiese la risoluzione per suo inadempimento del pre- liminare, ed il risarcimento dei danni subiti I convenuti si costituirono e risposero che la stipula- zione del contratto definitivo era stata più volte rinviata, e non cra ancora intervenuta, soltanto perché, consegnati gli immo- bili oggetto del contratto, e pagato quasi per intero il prezzo, era insorta de parti controversia sull'ammontare della parte residua, segnatamente sull'ammontare degli interessi matu- rati sulla parte, per vero minima, del capitale che non avevano ancora pagato. Chiesero dunque il rigetto della domanda, ed, in via riconvenzionale l'esecuzione specifica del contratto pre- liminare, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.. Il Tribunale accolse la domanda della società Yagus, e rigetto la riconvenzionale degli credi di CO DO. ن د ا I soccombenti proposero appello: sostennero che tale decisione era crrata perchè il Tribunale non avrebbe dovuto addebitare ad essi la responsabilità per la mancata stipulazio- ne del definitivo, senza prima stabilire quale era la residua somma che essi dovevano ancora pagare, se quella pretesa dalla società Yagus, o quella minore da essi indicata. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha rigettato il gravame. Ha in particolare affermato che la società Yagus, per porre fine agli indugi, con lettera del 29 aprile 1988, aveva co- stituito in mora gli eredi di CO DO;
e che questi ul- timi, pur avendo la società Yagus accordato una ulteriore dila- zione, avevano tenuto una "condollu solo omissiva, manife stazione di una volontà inequivoca di di eludere proprio la istanza di definizione del rapporto e di sottrarsi ad ogni coeren- te comportamento, in qualunque senso. Ed ha ravvisato, in tale comportamento, un grave inadempimento. Gli eredi di CO DO hanno chiesto la cas- sazione di tale sentenza per tre motivi. La società Yagus ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con fre motivi del loro ricorso gli eredi di FR sco DO denunziano altrettante incongruenze della motiva zione della sentenza impugnata. 4 Con il primo sostengono che la Corte d'appello di Milano è cadula in contraddizione laddove ha ravvisato nella condotta omissiva tenuta dal loro dante causa (e poi da essi stessi), dopo la lettera del 29 aprile 1988 di cui si è detto in narrativa (e con la quale la società Yagus aveva manifestato la volontà di stipulare il contratto definitivo, e di ottenere il saldo del prezzo e gli interessi, entro il maggio successivo), un grave inadempimento, senza avvedersi che il carattere ultimativo di tale messa in mora era smentito dalla successiva dilazione concessa, e della quale la stessa Corte d'appello ha rinvenuto traccia in una successiva lettera, del 9 gennaio 1989. Con il secondo, che il carattere “minimale" (così qualificato nella impugnata sentenza] della somma da essi an- cora dovuta, avrebbe dovuto indurre la Corte d'appello di Mila- no ad escluderc la gravità del loro inadempimento. Con il terzo ripropongono la censura formulata in appello, di cui lamentano l'omesso esame, ed ribadiscono che la Corte territoriale, per stabilire se era giustificato il loro rifiuto di addivenire alla stipulazione del dcfinitivo alle condi- zioni pretese dalla società Yagus, avrebbe dovuto verificare se tali condizioni erano quelle previste dal contratto, in particola- re se la somma ancora dovuta era quella da essi indicata, ov- vero quella pretesa dalla società. Le censure sono fondate. La risoluzione del contratto per inadempimento può esserc pronunziata, eccettuata quella che opera di diritto, pre- via valutazione del giudice della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'al: tra parte. Tale valutazione deve essere effettuata alla stregua di un duplice criterio: deve infatti accertarsi se l'inadempimen- to ha inciso oggettivamente in modo apprezzabile nell'econo- mia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), si da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale;
e devono poi esaminarsi, solto l'aspetto soggettivo, la pregnanza dell'interesse concreto della parte che chiedo la risoluzione alla csarta e tempestiva presta- zione, che deve essere tale da giustificare lo scioglimento del contratto. Sotto quest'ultimo profilo va considerato il compor- tamento di entrambe le parti, c si può anche ritenere rilevan- te, ad esempio, la protratta tolleranza di una di essc dell'inadempimento dell'altra (vedi tra le tante, da ultimo, Cassazione civile sez. II, 7 febbraio 2001, n. 1773). Nel riferire le ragioni della sua decisionc la Corte d'appello non ha tenuto conto di tali principi;
in particolare non ha chiarito (1) perché ha ritenuto rilevante, ai fini del de- cidere, la lettera del 29 aprile 1988, in cui ha ravvisato una 6 costituzione in mora degli eredi di CO DO, ed alla quale la stessa società Yagus ha, con il suo comportamento successivo (consistito nella ricordata concessione di un ulte- riore rinvio della stipulazione del contratto definitivo), negato il carattere ultimativo che ad essa la Corte d'appello ha attri- buito;
(2) perché ha ritenuto sussistente (considerato che i be- ni oggetti del contratto preliminare erano stati consegnati al promissario acquirente, e che quest'ultimo aveva pagato pres- soché interamente il corrispettivo: dunque che il contratto preliminare era stato di fatto pressoché integralmente csegui- to] lo squilibrio sensibile del sinallagma negoziale determinato dall'inadempimento addebitato agli credi di CO DO, e l'interesse concreto della società Yagus alla risoluzione del contratto preliminare, senza tener conto del fatto che quest'ultima aveva interesse soltanto alla definizione del rap- porto contratiuale instaurato (interesse che ben avrebbe po- tuto coltivare con l'azione di adempimento in forma specifica e con quella di condanna degli società Yagus al pagamento dell'irrisorio residuo da essi dovuto); (3) e perché non ha preso in considerazione e valutato le ragioni addotte da società Yagus per giustificare il loro rifiuto di stipulare il contratto de- finitivo alle condizioni ad essi imposte dalla eredi di CO DO. 7-- Il giudice del rinvio provvederà a riesaminare la controversia, applicando i principi innanzi ricordati, e a liqui- dare le spesc anche di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impu- gnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, anche per lc spcsc. Roma, 30 ottobre 2002 Il presidente (Antonio Vella) L'estensore (Carlo Cioff) Cien Atv ERE C1 IL CANC CO Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA CORTE SUPREMA CASSAZIONE 29 GEN. 2003 Roma Si attesta la registrazione presso l'Agenzia IL CANCSALIERECT 27.3. -2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n 12869. varšate € 153,77 31 பி.ப. apposta base alla copia autentice (@n: 278 F.U, n°115 al 30/5/2002) IL COLLABCHATORE DI CANCELLERIA Roberto 8