Sentenza 19 dicembre 2011
Massime • 1
È configurabile il reato di cui all'art. 96, comma primo, della L. 17 luglio 1942, n. 907, nel caso in cui il reo venda, o ponga in vendita, generi di monopolio in assenza della voltura della relativa autorizzazione dell'amministrazione dei monopoli in suo favore da parte del precedente titolare, da cui abbia ricevuto in affitto l'azienda in virtù di regolare contratto di cessione. (In motivazione la Corte ha precisato che il "patentino" è un'autorizzazione "intuitu personae" alla vendita di generi di monopolio, priva di efficacia reale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2011, n. 3088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3088 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/12/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 2778
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 17198/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA EN TI IN nato il [...];
avverso la sentenza del 13.1.2010 della Corte di Appello di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore, avv. Benni Luigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
1) Con sentenza in data 13.1.2010 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri, sez. dist. di Albano Laziale, del 29.4.2008, con la quale IA EN TI IN era stato condannato alla pena (sospesa) di mesi 1 di arresto ed Euro 30,00 di ammenda per il reato di cui alla L. 17 luglio 1942, n. 907, art. 96, comma 1, e L. 3 gennaio 1951, n. 27, art. 8, commi 1
e art. 4, per aver detenuto per la vendita e/o posto in vendita presso un locale commerciale denominato "Albadis srl", associato Conad di via del mare n. 1, società di cui lo stesso è legale rappresentante, generi di monopolio, in quantità superiore a cinque chilogrammi, nella fattispecie tabacchi lavorati nazionali del peso di Kg. 95,380, senza essere in possesso di valido titolo autorizzativo.
La Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello, riteneva che, all'interno del procedimento penale non avessero alcuna rilevanza le questioni in tema di voltura dell'autorizzazione necessaria per la vendita dei tabacchi. Quel che rilevava ai fini dell'integrazione del reato era il possesso dell'autorizzazione. Peraltro nel caso di specie il prevenuto si era limitato a chiedere la voltura dell'autorizzazione, senza neppure attendere il provvedimento dell'amministrazione dei monopoli. A parte il fatto che la richiesta del IA era stata respinta perché tardiva. 2) Ricorre per cassazione il IA a mezzo del difensore. Dopo il riepilogo dei fatti ed il richiamo della motivazione della sentenza impugnata, denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 47 c.p., D.P.R. n. 1074 del 1958, art. 54. Il subentro nella gestione di un'azienda non determina la caducazione dell'autorizzazione rilasciata al cedente, tanto che la stessa amministrazione consente la voltura da richiedersi entro quattro mesi dalla cessione o dall'affitto dell'azienda medesima. Se la domanda è presentata nei termini la vendita di generi di monopoli può essere esercitata prima e dopo fino al cambio di titolarità del patentino nel periodo di validità dello stesso. Pacificamente nel caso di specie l'autorizzazione rilasciata al cedente era valida al momento della cessione in affitto dell'azienda. Nè esiste una norma che equipara l'istanza di voltura presentata oltre il termine a decadenza del patentino. La mancata osservanza di una norma endoprocedimentale non determina la realizzazione del reato ascritto, non essendovi alcuna norma che equipari la domanda di voltura presentata in ritardo alla mancanza di autorizzazione.
La sanzione per la presentazione in ritardo della richiesta di voltura può dar luogo ad un provvedimento sanzionatorio di natura amministrativa, ma non al reato contestato. Peraltro è applicabile l'art. 47 c.p.. L'errore sull'esistenza di un termine non può risolversi nella commissione di un fatto previsto come reato. 3) Il ricorso è manifestamente infondato.
È pacifico, come ha ricordato la Corte territoriale, che il IA fu sorpreso a vendere generi di monopolio senza essere in possesso dell'autorizzazione necessaria ai sensi della L. n. 907 del 1942, art. 96, comma 1. Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto priva di ogni rilevanza la richiesta di voltura.
Innanzitutto perché, come è emerso dall'istruttoria dibattimentale attraverso la testimonianza di Massimo Giuliano, e come sostanzialmente riconosce lo stesso ricorrente, l'istanza era stata presentata tardivamente, per cui il "patentino" in possesso del precedente gestore aveva perduto efficacia, tanto che l'istanza medesima era stata respinta dall'amministrazione dei monopoli (provvedimento non impugnato). In secondo luogo, perché il prevenuto, prima di aver ottenuto la voltura, avrebbe, comunque, dovuto astenersi dal porre in vendita generi di monopolio. Il "patentino" è un'autorizzazione alla vendita di generi di monopolio con riferimento ad un determinato soggetto e non con efficacia "reale" in relazione all'esercizio. Irrilevante, pertanto, è il trasferimento dell'azienda se non accompagnato dalla voltura della licenza.
Del tutto improprio, quindi, è il richiamo all'art. 47 c.p.. 3.1) Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. Va solo aggiunto che, stante l'inammissibilità del ricorso, non è consentito dichiarare la prescrizione maturata successivamente all'emissione della sentenza impugnata.
Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo sent. n. 23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art. 606, comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012