Sentenza 11 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/10/2002, n. 14480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14480 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE AD CA S4480/02 SEZIONE PRIMA VILES - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SAGGIO Presidente R.G.N. 9408/00 Dott. Antonio Cron. 33814 - Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Rep. 3792 Dott. Giuseppe V. Antonio MAGNO Consigliere - FORTE Consigliere - Ud. 23/05/02 Dott. Fabrizio Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti €1.55 sul ricorso proposto da: 11 OTT. 2002 EUROGEST SRL, in persona del legale rappresentante pro IL CANCELLIERE domiciliata in ROMA VIA tempore, elettivamente LICCIANA NARDI, 21, presso l'avvocato CINQUE, GIOVANNI rappresentata e difesa dall'avvocato BELLISARIO, giusta procura a margine del ricorso;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
CURATELA FALLIMENTO DE LUCA ALBERTO, in persona del Curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 6, presso l'avvocato CANCELLERI 2002 PIERLUIGI ACQUARELLI, che la rappresenta e difende 1223 unitamente all'avvocato CARLO STASI, giusta mandato a -1- margine del controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 63/00 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 02/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2002 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino RT RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza n. 2802/96, emessa in data 1.7.96, il Tribunale di Lecce condannava la srl Fincosim, odierna srl EUROGEST, a restituire alla curatela del fallimento De CA RT un complesso industriale ubicato in Comune di Matino località "Spinamentelli" previa dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 67 1.f. dell'atto di vendita notar Latorraca del 28.11.88 intercorso tra il fallito e la Fincosim srl. Avverso tale sentenza la srl Eurogest proponeva appello, chiedendone la riforma sul presupposto che nessuna sproporzione sussisteva tra il prezzo pagato per l'immobile e l'effettivo valore dello stesso. Si costituiva la Curatela del fallimento chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce rigettava l'appello proposto dalla srl Eurogest. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso. Si è costituito con controricorso il fallimento De CA che ha altresì depositato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 67 1.f e l' insufficiente motivazione della sentenza impugnata perché questa avrebbe confermato la sentenza di primo grado, revocando l'atto di vendita de quo, sul presupposto che il prezzo pagato sarebbe stato sperequato e che la "scientia decoctionis" doveva ritenersi presunta in capo alla società ricorrente, in base alla sola valutazione effettuata dal CTU nominato dal Tribunale nel corso del giudizio di primo grado, fatto salvo un richiamo, in sentenza, ad altra stima effettuata dal CT nominato dal Giudice Delegato. In particolare, la Corte territoriale si sarebbe limitata a ritenere che i diversi consulenti avessero, presumibilmente, tenuto conto della precarietà della concessione edilizia, scaduta ormai nel 1998 e non rinnovata, mentre invece di tali circostanze non si era tenuto conto alcuno, e ciò aveva determinato una errata valutazione della congruità del prezzo di vendita del bene. Il motivo è manifestamente infondato. Tramite il motivo proposto si censura la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla sproporzione del prezzo pagato rispetto al valore L effettivo del bene. Identico motivo era stato proposto con l'atto di appello e la Corte territoriale ha puntualmente proceduto all'esame delle doglianze avanzate rilevando, in particolare, che la consulenza tecnica d'ufficio - di cui nella sentenza impugnata vengono riportati alcuni brani - aveva tenuto conto,nel determinare il prezzo dell'immobile, del carattere precario della concessione edilizia limitata alla durata di quindici anni ancorché rinnovabile. In base a tale considerazione e tenuto conto che la stima effettuata dalla CTU riportava addirittura un prezzo inferiore a quello ritenuto in altra consulenza effettuata da un professionista nominato dal giudice delegato del fallimento mentre l'appellante non aveva fornito alcun parere tecnico che potesse suffragare le proprie diverse valutazioni, la Corte territoriale ha concluso per la congruità della stima effettuata dalla consulenza tecnica e ritenendo in ragione di essa la sproporzione del prezzo e di conseguenza l'accoglibilità dell'azione revocatoria. Tale valutazione appare congruamente motivata, in quanto fondata su elementi di fatto concretamente individuati, ed argomentata sulla base di una logica connessione tra gli elementi stessi che ha portato ad una valutazione finale del tutto coerente con le documentate premesse. Tale valutazione si sottrae pertanto ad ogni sindacato in sede di legittimità conformemente a quanto ripetutamente affermato da questa Suprema Corte secondo cui il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi. Non può, invece, essere prospettato con censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta operata mediante una diversa valutazione degli elementi di prova ovvero tramite un diverso coordinamento degli stessi. Tale ricostruzione rimane nell'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con criteri logici, attiene al convincimento del giudice del merito (Cass 6557/97;Cass 914/96;Cass 685/95;Cass 357/91). Il ricorso va pertanto dichiarato rigettato con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro per onorari oltre euro per spese.
PQM
- Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 5.000- per onorari oltre euro 77,47 per spese Roma 23.05.02 Il Cons.est. Il Presidente Hupper CORTE SUPREM ACASSAZIONE JLGANCELLIERE Andrea Bienchi Prim Depositat il 2002 IL CANCELLIERE 1097 129.11 ибот 20,66 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dot2 7.0.1.6.2002 Serie .4. 55899 40.77 W CENTOQUADAL: FOVE/77 vizi 5. DIC 002