CASS
Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2023, n. 50471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50471 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN UR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/05/2023 del TRIBUNALE di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50471 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/11/2023 Ritenuto in fatto E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Firenze in funzione di giudice dell'esecuzione, che, ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen. - e previa riqualificazione operata dalla Corte di Cassazione - ha rigettato l'opposizione proposta da NI AU, curatore del fallimento BETTINI AUTOMOBILI S.R.L., avverso il provvedimento del medesimo G.E., che aveva respinto l'istanza di revoca della confisca degli immobili - disposta ai sensi dell'art. 12 bis del Decr. Lgs. n. 74 del 2000, conseguente alla sentenza di condanna di TI GI per il delitto di cui all'art. 10 ter del Decr. Lgs. n. 74 del 2000 - già di proprietà della fallita e di restituzione degli stessi all'avente diritto. Il Tribunale ha dapprima ripercorso la complessa vicenda processuale, che, per quanto di interesse per il presente procedimento, si è incentrata sull'esecuzione del sequestro preventivo in via diretta, finalizzato alla confisca, della somma di euro 575.698,85 a carico della English Car s.r.l. - poi incorporata nella TI AU s.r.l. - e di euro 258.387,73 a carico della TI AU, disposto - in via diretta e, in caso di incapienza, anche per equivalente - dal tribunale del riesame di Firenze in data 7 novembre 2016; sulla "sostituzione" dell'oggetto del sequestro - in un primo momento le risorse liquide dei conti correnti delle società, poi gli immobili di proprietà della TI AU - ordinata dal g.i.p. su istanza del TI;
sulla sentenza di condanna di primo grado, emessa nei confronti del TI, in data 29 giugno 2020, per il citato delitto di omesso versamento dell'Iva, con la confisca dei beni già sottoposti a sequestro;
sul fallimento della TI AU s.r.I., intervenuto il 3 marzo 2021; sulla conferma della sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte d'appello di Firenze in data 4 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 27 gennaio 2022. Il Tribunale ha poi affrontato i motivi dell'opposizione, avanzati dalla difesa della curatela fallimentare e ha replicato: come non fosse accoglibile l'eccezione di difetto di legittimazione di TI al tempo della richiesta, accolta dal g.i.p., di sostituzione del denaro con gli immobili di proprietà della società, egli avendo agito nomine proprio, dal momento che gli scopi dell'istanza riguardavano la società amministrata dal medesimo, le cui disponibilità erano state sottoposte al sequestro preventivo in via diretta per effetto del reato tributario a lui ascritto in tale veste;
come non fosse ugualmente apprezzabile la questione relativa al "conflitto d'interessi" esistente - sul presupposto che TI, in tale occasione ed offrendo gli immobili societari in sostituzione delle liquidità, si sarebbe adoperato in primo luogo per "schermare" i propri beni personali, aggrediti dal sequestro in forma equivalente - in quanto si tratterebbe di istituto prettamente civilistico, posto a tutela dei soci, in concreto a conoscenza dell'attività svolta dall'amministratore; 1 come non fosse condivisibile l'argomento più specificamente attinente alla "legittimità" del provvedimento a suo tempo adottato dal g.i.p., funzionale al mutamento dell'oggetto del sequestro, vuoi perché esso non influiva sulla natura del sequestro, comunque diretto, vuoi perché all'epoca la società era "in bonis" e la scelta di consentirne il funzionamento, anche in vista del pagamento dei debiti erariali, con la restituzione delle risorse in denaro - rimpiazzate da una serie di beni immobili di più elevato valore di mercato - appariva legittima e ragionevole. Il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi, che nella sostanza ripropongono le ragioni dell'opposizione reietta dal Tribunale. 1.11 primo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) e lett. c) cod. proc. pen., con particolare riferimento all'affermazione, contenuta nel provvedimento e giudicata non condivisibile, secondo la quale la TI AU fosse una "società-schermo" del suo amministratore, tale da consentire di identificare l'una nell'altro; TI aveva presentato l'istanza personalmente, non in qualità di amministratore e senza alcuna previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 2.11 secondo motivo, nell'intimo collegamento con il primo e con il riferimento ai vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., ha lamentato che TI avesse agito in conflitto d'interessi - rilevante anche in ambito penale - perché attraverso quell'iniziativa egli aveva ottenuto di liberare anche i beni personali dall'esecuzione del sequestro preventivo. 3.11 terzo motivo ha investito - con il richiamo dei vizi di violazione di legge penale e vizio di motivazione - l'avvenuta "sostituzione" del denaro sequestrato con le immobilizzazioni, in presenza di un principio generale - applicabile al caso di specie - sancito dall'art. 517 cod. proc. civ., in tema di pignoramento, a riguardo della necessità di vincolare in principalità le somme di denaro - di immediato utilizzo rispetto agli immobili, da sottoporre a vendita forzata - sostenuto da un indirizzo giurisprudenziale che impropriamente il giudice del provvedimento impugnato aveva confinato ai provvedimenti genetici di emissione della misura reale. 4.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Felicetta Marinelli, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso deve essere rigettato. 1.L'art.12 bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 stabilisce che "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno 2 dei delitti previsti dal presente decreto (tra i quali quello di cui all'art. 10-ter cit.), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto". Proprio di recente, nel risolvere un conflitto interpretativo scaturito in sede di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte hanno espresso il principio di diritto secondo il quale "l'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari" (Sez. U dep. il 6 ottobre 2023, c.c. del 22/6/2023, ric. Fall. Lavanderia Giglio s.n.c.). Il massimo consesso nomofilattico — per quanto di specifica rilevanza ai fini della presente decisione - ha osservato che "la predetta legittimazione - della curatela del fallimento all'impugnativa delle misure cautelari reali n.d.r. - non vale cioè ad alterare l'assetto dei rapporti tra procedura fallimentare e sequestro penale, dovendosi ribadire che la misura ablatoria reale, in virtù del suo carattere obbligatorio, da riconoscere sia alla confisca diretta che a quella per equivalente, è destinata a prevalere su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, a prescindere dal momento in cui intervenga la dichiarazione di fallimento, non potendosi attribuire alla procedura concorsuale che intervenga prima del sequestro effetti preclusivi rispetto all'operatività della cautela reale disposta nel rispetto dei requisiti di legge, e ciò a maggior ragione nell'ottica della finalità evidentemente sanzionatoria perseguita dalla confisca espressamente prevista in tema di reati tributari, quale strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato Se è così, dunque, è lo stesso dettato letterale dell'art.12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 a dettare il criterio risolutivo: nel caso di confisca diretta o per equivalente il sequestro opera "sempre" ( e dunque anche in caso di apertura delle procedure concorsuali, anteriore o successiva che sia al sequestro), sicché, in particolare, le criticità segnalate dall'orientamento opposto relativamente alla invocata irragionevolezza del sacrificio delle posizioni dei creditori non erariali restano recessive dinanzi al chiaro dettato normativo, non per questo, peraltro, suscettibile di attriti con principi costituzionali. Proprio la natura del profitto in generale dei reati tributari - e, quindi, l'interesse dell'AR al recupero di quanto evaso - dà luogo ad un interesse sanzionato penalmente con riflessi obbligatori sulla confisca, che giustifica dunque anche il sacrificio dei creditori "privati". E questa perenne applicabilità della confisca, fatta salva la deroga del "terzo estraneo" di cui al richiamato art. 12-bis, trova corrispondenza nell'argomento della necessità di evitare, sempre fatta salva tale deroga, la circolazione di beni provenienti da evasione. Il curatore fallimentare, conclusivamente, non può disporre dei beni costituenti l'attivo della massa fallimentare per la semplice ragione che detti beni (rectius, il loro valore), costituendo il profitto del reato, vanno sottratti alla liquidazione giudiziale ed all'amministratore pro-tempore del patrimonio della società dichiarata fallita, ossia al curatore, per evitare anche la paradossale conseguenza di rendere disponibile (e commerciabile mediante la vendita fallimentare) un bene costituente profitto di un illecito penale, sottraendolo alla conseguenza 3 sanzionatoria obbligatoriamente prevista dalla legge, ossia la definitiva confisca, purché ovviamente ne sussistessero ab origine le condizioni legittimanti;
e alla sola verifica di tali condizioni è preordinata la legittimazione ad impugnare del curatore, non precludendo quindi la stessa la sequestrabilità, non importa se antecedente o successiva alla procedura di apertura della liquidazione giudiziale, dei beni. Ai fini della confisca, non assume, dunque, rilevanza il criterio dell'effettiva disponibilità dei beni, ma quello, più ampio, della non estraneità al reato tributario del fallito, che conserva la titolarità dei beni attratti alla massa fallimentare sino alla conclusione della procedura. A conferma di quanto sopra, del resto, milita anche la stessa disciplina normativa di cui al combinato disposto degli artt. 42, ultimo comma e 104-ter, ottavo comma, legge fall. (rispettivamente trasfusi nell'art. 142 e nell'art. 213, comma 2, c.c.i.) a proposito dell'istituto della c.d. derelictio. Ed invero, proprio il fatto che, nel caso di abbandono del bene per antieconomicità della sua conservazione al fallimento, lo stesso torni automaticamente nella piena disponibilità del fallito - tant'è che l'art. 104 impone al curatore l'onere di avvisare di ciò i creditori evidentemente affinché gli stessi intraprendano, se lo ritengano, in deroga all'art. 51 (oggi, art. 150, c.c.i.), azioni individuali verso il fallito con riguardo a detto bene - dimostra che, con l'apertura del fallimento, non muta la titolarità del bene, che resta sempre "del fallito", laddove il curatore ne è il mero "detentore", come del resto anche la stessa giurisprudenza amministrativa, in sede di adunanza plenaria, ha riconosciuto (Cons. Stato, n. 3 del 26/01/2021, che, con riferimento all'obbligo di rimozione dei rifiuti, incombente al curatore, ha evidenziato che ciò che rileva è la «la sussistenza di un rapporto gestorio, inteso come "amministrazione del patrimonio altrui", ciò che certamente caratterizza l'attività del curatore fallimentare con riferimento ai beni oggetto della procedura»). Ne consegue, per quanto particolarmente rilevante con riguardo alla questione oggetto di esame, che alla curatela fallimentare, che ha un compito esclusivamente gestionale e mirato al soddisfacimento dei creditori, non si attaglia il concetto di appartenenza, preclusiva della confiscabilità ex art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (v., Sez. 3, n. 30605 del 24/05/2022, Fallimento M.G. Group S.r.I., 18 non mass. sul punto;
Sez. 5, n. 1926 del 30/03/2000, Vasaturo, Rv. 216540 - 01) anche nella più ampia accezione, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 9 del 18/05/1994, Comit Leasing S.p.a. in proc. Longarini, Rv. 199174 - 01; Sez. 1, n. 3117 del 08/07/1991, Mendella, Rv. 187903 - 01) come non circoscritta al diritto di proprietà e, invece, estesa ai diritti reali di godimento e di garanzia. Conclusivamente, l'obbligatorietà della confisca del profitto dei reati tributari comporta la prevalenza del vincolo penalistico rispetto ai diritti incidenti, per effetto della pendenza di una procedura concorsuale, sul patrimonio del soggetto sottoposto alla cautela reale, proprio perché i beni restano nella titolarità del fallito e non "passano" al curatore, essendo quindi necessario sottrarli al primo, non potendosi applicare la deroga del "terzo estraneo" di cui all'art. 12-bis, digs. n. 74 del 2000. La finalità del legislatore di ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato non è, pertanto, vanificabile in 4 alcun modo;
va aggiunto che, ove si ragionasse diversamente, si verrebbe ad annettere alla procedura concorsuale un effetto di "improcedibilità" e, nel caso di confisca per equivalente, di "estinzione" della sanzione del tutto extravagante rispetto agli specifici casi contemplati dal sistema codicístico...". 2.Ed è comunque consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che "in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; sez.3, n. 13706 del 01/02/2022, dep. il 11/4/2022, Cesare, non nnassimata). Tale opzione interpretativa, in quanto espressiva di un principio generale, è naturalmente estensibile alla tematica sottesa alla posizione del terzo che formalizzi opposizione alla confisca per far valere un diritto di credito o un diritto reale sulla cosa confiscata e la sua estraneità all'addebito penale, ma non può rimettere in discussione i presupposti applicativi che hanno giustificato la misura ablatoria, ostandovi il principio di intangibilità del giudicato (cfr. in motivazione Cass. sez. 3, 25/03/2013, n. 25883, Pasqui e altri, Rv. 257143; Cass. sez. 1, 11/11/2011, n.47312, Lazzoi, Rv.251415). Il ricorrente, nel complesso, si è doluto di pretese lacune di legittimazione dell'allora indagato TI nella formulazione di un'istanza di sostituzione dell'oggetto del sequestro preventivo - già disposto nella più ampia forma c.d. "mista" - finalizzato alla confisca e di una assunta illegittimità del mutamento della res, traslata da una previsione di "confisca diretta" sulle risorse in denaro a quella di una confisca (di valore) "equivalente" sui beni immobili comunque di proprietà della società titolare dell'obbligazione tributaria (e che, peraltro, alla luce del contenuto del provvedimento impugnato - pag.
5 - possedevano un valore di mercato superiore all'entità della somma originariamente sequestrata e del debito erariale), tutti profili attinenti alla legittimità del vincolo, che il terzo estraneo non è ammesso a contestare. 3. In tale contesto ermeneutico, è agevole dunque rilevare - con la infondatezza dei motivi di ricorso, che investono aspetti estranei all'unico, circoscrivibile, thema decidendum - che l'intervenuta ed irrevocabile decisione che ha ordinato la confisca del patrimonio immobiliare della società - dichiarata fallita nelle more tra il primo ed il secondo grado del giudizio di merito - prevale in ogni caso sulla salvaguardia dei diritti di credito fatti valere dalla curatela del fallimento, a prescindere dalla natura diretta o indiretta della misura di sicurezza, che ha per oggetto "beni nella disponibilità del reo", destinati alla "restitutio in integrum" a favore 5 Il Presidente dell'AR in misura per quanto possibile corrispondente al profitto derivato dalla commissione del reato. 4.AI rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 8/11/2023 consigliere estensore
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50471 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/11/2023 Ritenuto in fatto E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Firenze in funzione di giudice dell'esecuzione, che, ai sensi dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen. - e previa riqualificazione operata dalla Corte di Cassazione - ha rigettato l'opposizione proposta da NI AU, curatore del fallimento BETTINI AUTOMOBILI S.R.L., avverso il provvedimento del medesimo G.E., che aveva respinto l'istanza di revoca della confisca degli immobili - disposta ai sensi dell'art. 12 bis del Decr. Lgs. n. 74 del 2000, conseguente alla sentenza di condanna di TI GI per il delitto di cui all'art. 10 ter del Decr. Lgs. n. 74 del 2000 - già di proprietà della fallita e di restituzione degli stessi all'avente diritto. Il Tribunale ha dapprima ripercorso la complessa vicenda processuale, che, per quanto di interesse per il presente procedimento, si è incentrata sull'esecuzione del sequestro preventivo in via diretta, finalizzato alla confisca, della somma di euro 575.698,85 a carico della English Car s.r.l. - poi incorporata nella TI AU s.r.l. - e di euro 258.387,73 a carico della TI AU, disposto - in via diretta e, in caso di incapienza, anche per equivalente - dal tribunale del riesame di Firenze in data 7 novembre 2016; sulla "sostituzione" dell'oggetto del sequestro - in un primo momento le risorse liquide dei conti correnti delle società, poi gli immobili di proprietà della TI AU - ordinata dal g.i.p. su istanza del TI;
sulla sentenza di condanna di primo grado, emessa nei confronti del TI, in data 29 giugno 2020, per il citato delitto di omesso versamento dell'Iva, con la confisca dei beni già sottoposti a sequestro;
sul fallimento della TI AU s.r.I., intervenuto il 3 marzo 2021; sulla conferma della sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte d'appello di Firenze in data 4 maggio 2021, divenuta irrevocabile il 27 gennaio 2022. Il Tribunale ha poi affrontato i motivi dell'opposizione, avanzati dalla difesa della curatela fallimentare e ha replicato: come non fosse accoglibile l'eccezione di difetto di legittimazione di TI al tempo della richiesta, accolta dal g.i.p., di sostituzione del denaro con gli immobili di proprietà della società, egli avendo agito nomine proprio, dal momento che gli scopi dell'istanza riguardavano la società amministrata dal medesimo, le cui disponibilità erano state sottoposte al sequestro preventivo in via diretta per effetto del reato tributario a lui ascritto in tale veste;
come non fosse ugualmente apprezzabile la questione relativa al "conflitto d'interessi" esistente - sul presupposto che TI, in tale occasione ed offrendo gli immobili societari in sostituzione delle liquidità, si sarebbe adoperato in primo luogo per "schermare" i propri beni personali, aggrediti dal sequestro in forma equivalente - in quanto si tratterebbe di istituto prettamente civilistico, posto a tutela dei soci, in concreto a conoscenza dell'attività svolta dall'amministratore; 1 come non fosse condivisibile l'argomento più specificamente attinente alla "legittimità" del provvedimento a suo tempo adottato dal g.i.p., funzionale al mutamento dell'oggetto del sequestro, vuoi perché esso non influiva sulla natura del sequestro, comunque diretto, vuoi perché all'epoca la società era "in bonis" e la scelta di consentirne il funzionamento, anche in vista del pagamento dei debiti erariali, con la restituzione delle risorse in denaro - rimpiazzate da una serie di beni immobili di più elevato valore di mercato - appariva legittima e ragionevole. Il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi, che nella sostanza ripropongono le ragioni dell'opposizione reietta dal Tribunale. 1.11 primo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) e lett. c) cod. proc. pen., con particolare riferimento all'affermazione, contenuta nel provvedimento e giudicata non condivisibile, secondo la quale la TI AU fosse una "società-schermo" del suo amministratore, tale da consentire di identificare l'una nell'altro; TI aveva presentato l'istanza personalmente, non in qualità di amministratore e senza alcuna previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 2.11 secondo motivo, nell'intimo collegamento con il primo e con il riferimento ai vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., ha lamentato che TI avesse agito in conflitto d'interessi - rilevante anche in ambito penale - perché attraverso quell'iniziativa egli aveva ottenuto di liberare anche i beni personali dall'esecuzione del sequestro preventivo. 3.11 terzo motivo ha investito - con il richiamo dei vizi di violazione di legge penale e vizio di motivazione - l'avvenuta "sostituzione" del denaro sequestrato con le immobilizzazioni, in presenza di un principio generale - applicabile al caso di specie - sancito dall'art. 517 cod. proc. civ., in tema di pignoramento, a riguardo della necessità di vincolare in principalità le somme di denaro - di immediato utilizzo rispetto agli immobili, da sottoporre a vendita forzata - sostenuto da un indirizzo giurisprudenziale che impropriamente il giudice del provvedimento impugnato aveva confinato ai provvedimenti genetici di emissione della misura reale. 4.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Felicetta Marinelli, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso deve essere rigettato. 1.L'art.12 bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 stabilisce che "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno 2 dei delitti previsti dal presente decreto (tra i quali quello di cui all'art. 10-ter cit.), è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto". Proprio di recente, nel risolvere un conflitto interpretativo scaturito in sede di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte hanno espresso il principio di diritto secondo il quale "l'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari" (Sez. U dep. il 6 ottobre 2023, c.c. del 22/6/2023, ric. Fall. Lavanderia Giglio s.n.c.). Il massimo consesso nomofilattico — per quanto di specifica rilevanza ai fini della presente decisione - ha osservato che "la predetta legittimazione - della curatela del fallimento all'impugnativa delle misure cautelari reali n.d.r. - non vale cioè ad alterare l'assetto dei rapporti tra procedura fallimentare e sequestro penale, dovendosi ribadire che la misura ablatoria reale, in virtù del suo carattere obbligatorio, da riconoscere sia alla confisca diretta che a quella per equivalente, è destinata a prevalere su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, a prescindere dal momento in cui intervenga la dichiarazione di fallimento, non potendosi attribuire alla procedura concorsuale che intervenga prima del sequestro effetti preclusivi rispetto all'operatività della cautela reale disposta nel rispetto dei requisiti di legge, e ciò a maggior ragione nell'ottica della finalità evidentemente sanzionatoria perseguita dalla confisca espressamente prevista in tema di reati tributari, quale strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato Se è così, dunque, è lo stesso dettato letterale dell'art.12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 a dettare il criterio risolutivo: nel caso di confisca diretta o per equivalente il sequestro opera "sempre" ( e dunque anche in caso di apertura delle procedure concorsuali, anteriore o successiva che sia al sequestro), sicché, in particolare, le criticità segnalate dall'orientamento opposto relativamente alla invocata irragionevolezza del sacrificio delle posizioni dei creditori non erariali restano recessive dinanzi al chiaro dettato normativo, non per questo, peraltro, suscettibile di attriti con principi costituzionali. Proprio la natura del profitto in generale dei reati tributari - e, quindi, l'interesse dell'AR al recupero di quanto evaso - dà luogo ad un interesse sanzionato penalmente con riflessi obbligatori sulla confisca, che giustifica dunque anche il sacrificio dei creditori "privati". E questa perenne applicabilità della confisca, fatta salva la deroga del "terzo estraneo" di cui al richiamato art. 12-bis, trova corrispondenza nell'argomento della necessità di evitare, sempre fatta salva tale deroga, la circolazione di beni provenienti da evasione. Il curatore fallimentare, conclusivamente, non può disporre dei beni costituenti l'attivo della massa fallimentare per la semplice ragione che detti beni (rectius, il loro valore), costituendo il profitto del reato, vanno sottratti alla liquidazione giudiziale ed all'amministratore pro-tempore del patrimonio della società dichiarata fallita, ossia al curatore, per evitare anche la paradossale conseguenza di rendere disponibile (e commerciabile mediante la vendita fallimentare) un bene costituente profitto di un illecito penale, sottraendolo alla conseguenza 3 sanzionatoria obbligatoriamente prevista dalla legge, ossia la definitiva confisca, purché ovviamente ne sussistessero ab origine le condizioni legittimanti;
e alla sola verifica di tali condizioni è preordinata la legittimazione ad impugnare del curatore, non precludendo quindi la stessa la sequestrabilità, non importa se antecedente o successiva alla procedura di apertura della liquidazione giudiziale, dei beni. Ai fini della confisca, non assume, dunque, rilevanza il criterio dell'effettiva disponibilità dei beni, ma quello, più ampio, della non estraneità al reato tributario del fallito, che conserva la titolarità dei beni attratti alla massa fallimentare sino alla conclusione della procedura. A conferma di quanto sopra, del resto, milita anche la stessa disciplina normativa di cui al combinato disposto degli artt. 42, ultimo comma e 104-ter, ottavo comma, legge fall. (rispettivamente trasfusi nell'art. 142 e nell'art. 213, comma 2, c.c.i.) a proposito dell'istituto della c.d. derelictio. Ed invero, proprio il fatto che, nel caso di abbandono del bene per antieconomicità della sua conservazione al fallimento, lo stesso torni automaticamente nella piena disponibilità del fallito - tant'è che l'art. 104 impone al curatore l'onere di avvisare di ciò i creditori evidentemente affinché gli stessi intraprendano, se lo ritengano, in deroga all'art. 51 (oggi, art. 150, c.c.i.), azioni individuali verso il fallito con riguardo a detto bene - dimostra che, con l'apertura del fallimento, non muta la titolarità del bene, che resta sempre "del fallito", laddove il curatore ne è il mero "detentore", come del resto anche la stessa giurisprudenza amministrativa, in sede di adunanza plenaria, ha riconosciuto (Cons. Stato, n. 3 del 26/01/2021, che, con riferimento all'obbligo di rimozione dei rifiuti, incombente al curatore, ha evidenziato che ciò che rileva è la «la sussistenza di un rapporto gestorio, inteso come "amministrazione del patrimonio altrui", ciò che certamente caratterizza l'attività del curatore fallimentare con riferimento ai beni oggetto della procedura»). Ne consegue, per quanto particolarmente rilevante con riguardo alla questione oggetto di esame, che alla curatela fallimentare, che ha un compito esclusivamente gestionale e mirato al soddisfacimento dei creditori, non si attaglia il concetto di appartenenza, preclusiva della confiscabilità ex art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (v., Sez. 3, n. 30605 del 24/05/2022, Fallimento M.G. Group S.r.I., 18 non mass. sul punto;
Sez. 5, n. 1926 del 30/03/2000, Vasaturo, Rv. 216540 - 01) anche nella più ampia accezione, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 9 del 18/05/1994, Comit Leasing S.p.a. in proc. Longarini, Rv. 199174 - 01; Sez. 1, n. 3117 del 08/07/1991, Mendella, Rv. 187903 - 01) come non circoscritta al diritto di proprietà e, invece, estesa ai diritti reali di godimento e di garanzia. Conclusivamente, l'obbligatorietà della confisca del profitto dei reati tributari comporta la prevalenza del vincolo penalistico rispetto ai diritti incidenti, per effetto della pendenza di una procedura concorsuale, sul patrimonio del soggetto sottoposto alla cautela reale, proprio perché i beni restano nella titolarità del fallito e non "passano" al curatore, essendo quindi necessario sottrarli al primo, non potendosi applicare la deroga del "terzo estraneo" di cui all'art. 12-bis, digs. n. 74 del 2000. La finalità del legislatore di ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato non è, pertanto, vanificabile in 4 alcun modo;
va aggiunto che, ove si ragionasse diversamente, si verrebbe ad annettere alla procedura concorsuale un effetto di "improcedibilità" e, nel caso di confisca per equivalente, di "estinzione" della sanzione del tutto extravagante rispetto agli specifici casi contemplati dal sistema codicístico...". 2.Ed è comunque consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte che "in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700 - 01, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; sez.3, n. 13706 del 01/02/2022, dep. il 11/4/2022, Cesare, non nnassimata). Tale opzione interpretativa, in quanto espressiva di un principio generale, è naturalmente estensibile alla tematica sottesa alla posizione del terzo che formalizzi opposizione alla confisca per far valere un diritto di credito o un diritto reale sulla cosa confiscata e la sua estraneità all'addebito penale, ma non può rimettere in discussione i presupposti applicativi che hanno giustificato la misura ablatoria, ostandovi il principio di intangibilità del giudicato (cfr. in motivazione Cass. sez. 3, 25/03/2013, n. 25883, Pasqui e altri, Rv. 257143; Cass. sez. 1, 11/11/2011, n.47312, Lazzoi, Rv.251415). Il ricorrente, nel complesso, si è doluto di pretese lacune di legittimazione dell'allora indagato TI nella formulazione di un'istanza di sostituzione dell'oggetto del sequestro preventivo - già disposto nella più ampia forma c.d. "mista" - finalizzato alla confisca e di una assunta illegittimità del mutamento della res, traslata da una previsione di "confisca diretta" sulle risorse in denaro a quella di una confisca (di valore) "equivalente" sui beni immobili comunque di proprietà della società titolare dell'obbligazione tributaria (e che, peraltro, alla luce del contenuto del provvedimento impugnato - pag.
5 - possedevano un valore di mercato superiore all'entità della somma originariamente sequestrata e del debito erariale), tutti profili attinenti alla legittimità del vincolo, che il terzo estraneo non è ammesso a contestare. 3. In tale contesto ermeneutico, è agevole dunque rilevare - con la infondatezza dei motivi di ricorso, che investono aspetti estranei all'unico, circoscrivibile, thema decidendum - che l'intervenuta ed irrevocabile decisione che ha ordinato la confisca del patrimonio immobiliare della società - dichiarata fallita nelle more tra il primo ed il secondo grado del giudizio di merito - prevale in ogni caso sulla salvaguardia dei diritti di credito fatti valere dalla curatela del fallimento, a prescindere dalla natura diretta o indiretta della misura di sicurezza, che ha per oggetto "beni nella disponibilità del reo", destinati alla "restitutio in integrum" a favore 5 Il Presidente dell'AR in misura per quanto possibile corrispondente al profitto derivato dalla commissione del reato. 4.AI rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 8/11/2023 consigliere estensore