Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10181 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
A N IA L E A A IT N L O L A I E IC Z D L A B R B 9 T U . P S T I E R G A 7 E ' 1 L PAPOLO ITALIA10 1 8 1 0 1 R L 3 L . A E N D D z 7 I E 6 S T 9 1 N N - E CORTE E 5 Oggetto - S S E I " E A G SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE G E AMMINISTRATIVA L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20443/98 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI - Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cron. 22731 Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Dott. ES FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Ud. 20/04/2001 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA DI BARI, in persona del legale rappresentante, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
IT NC;
- intimato -
avversO la sentenza n. 935/98 del TO di BARI, depositata 1'11/09/98; 2001 1088 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 20/04/2001 dal Consigliere Dott. ES FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 TT ES in data 30 ottobre 1997 aveva proposto opposizione avverso il decreto del Prefetto di Bari che aveva disposto in via provvisoria la sospen- sione della sua patente ai sensi dell'art. 223 C.S. in relazione a un incidente stradale dal quale erano deri- vate lesioni personali a terzi.Ne aveva chiesto l'annullamento perchè emesso in carenza dei presupposti di legge, non essendo stata accertata a suo carico al- cuna responsabilità penale e neppure pendendo processo penale. Il TO, con sentenza depositata il giorno 11 settembre 1998 e notificata il 16 settembre 1998, accoglieva l'opposizione annullando il provvedimento impugnato. La sentenza è stata impugnata dinanzi a questa Corte dal Ministero dell'interno e dalla Prefettura di Bari, con atto notificato il 16 novembre 1998. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Preliminarmente deve essere dichiarata la inam- 2 missibilità del ricorso proposto dal Ministero dell'Interno, essendo nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa legittimato passivo unicamente l'organo che ha emanato il provvedimento sanzionatorio che anche quando un organo periferico dell'Amministrazione statale, come nella specie il Pre- fetto - agisce in forza di una specifica autonomia fun- zionale. Tale legittimazione resta ferma anche nella fase di gravame innanzi a questa Corte, giacchè nella disciplina dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981 non si rinviene alcun elemento dal quale possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, subentri nella fase di impugnazione la legittimazione del Mini- stro, con la conseguenza che legittimato a proporre il ricorso avverso la sentenza resa in sede di opposizione al provvedimento di sospensione della patente di guida è solo il Prefetto che ha emesso il provvedimento impu- gnato, che è stato parte nel giudizio pretorile, e non anche il Ministro dell'Interno (da ultimo Cass. 5 mag- gio 2000, n. 5689). 2 Quanto al ricorso contestualmente proposto dal Prefetto, va osservato quanto segue. Con l'unico motivo di ricorso si denunciano la violazione degli artt. 12 e 15 delle disposizioni sulla 3 legge in generale;
degli artt. 218, 219, 221, 222, 224 C.S., 120, 124, 126 e 590 cod. pen., nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. In particolare al di là di argomentazioni poco pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza - si deduce che, facendo l'art. 223 C.S. impugnata esclusivo riferimento alle "ipotesi di reato" di lesio- ni personali, senza alludere alla loro procedibilità, deve ritenersi che il presupposto del provvedimento del Prefetto ivi previsto sia da identificare nella mera rilevazione dell'evento lesivo, a prescindere dalla ri- levanza che è destinato ad avere sul piano procedimen- tale penale. Il ricorso é fondato nei sensi appresso indicati. Questa Corte con le sentenze 5 maggio 2000, n.e co 5689; 19 novembre 1999, n. 12830; 20 settembre 1999, n. 10127; 15 marzo 1999, n. 2274) ha affermato il princi- pio secondo il quale il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall'art. 223, comma 2, C.S., è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, autonomo, sul piano delle finalità e degli effetti, nonchè della stessa impugnabilità (autonomamente prevista dall'art. 218, comma 5, C.S.), rispetto a quello irrogato in via definitiva а norma degli artt. 222 e 224 C.S. Ne consegue che la sua irro- 4 ............... gazione non è condizionata nè dall'inizio dell'azione penale, nè tanto meno dall'accertamento della responsa- bilità penale, nè dall'eventuale difetto della condi- zione di procedibilità della querela, ove richiesta. Nel caso di specie il TO ha accolto l'opposizione sotto l'assorbente profilo che il provve- dimento provvisorio di sospensione della patente po- trebbe essere adottato solo in seguito all'accertamento della responsabilità penale del trasgressore, mentre nel caso di specie а carico del TT non risultava pendente alcun procedimento penale. Sulla base dei principi sopra affermati, non es- sendo la legittimità del provvedimento di irrogazione della sospensione della patente, previsto dall'art. 223 C.S. in relazione all'ipotesi di violazione di una nor- ma del codice della strada dalla quale sia derivata una lesione personale, condizionato nè al previo accerta- mento del reato, nè all'inizio e alla procedibilità dell'azione penale, bensì al mero accertamento dell'esistenza di "fondati elementi di evidente respon- sabilità", in relazione alle esigenze cautelari che è destinato a soddisfare, il ricorso va accolto e la sen- tenza impugnata cassata con rinvio, dovendosi in quella sede fare applicazione del principio di diritto sopra enunciati. 5 Il giudice di rinvio, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione, Va individuato nel Tribunale di Bari (legge 16 giugno 1998, n. 188, in re- lazione al d.lgsv. 19 febbraio 1998, n.51), nessuna in- cidenza avendo nel presente giudizio l'entrata in vigo- re del d. lgsv. 30 dicembre 1999, n. 507, che attribui- sce al Giudice di pace competenze in materia di opposi- zioni alle ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, atteso che tale attribuzione non ha ca- rattere retroattivo e deve quindi trovare applicazione E N A O L I il principio generale di cui all'art. 5 c.p.c. L Z E A D R " T 9
P. Q. M.
7 S . 1 I T 3 G R . E A Corte di cassazione La R N ' L 7 A L 6 D E 9 D Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero 1 E - I 5 T - S N 3 N E dell'interno. Accoglie il ricorso del Prefetto di Bari. E E S S E G " I G A E Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese L al Tribunale di Bari. Così deciso in Roma il 20 aprile 2001, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Anflonde forl Il Consigliere estensore Il Presidente ES Felicetti IL CANCELLIERE CORTE SE Luisa Passinetti Prima Sezione UK MI NI Depositato in Cancelleria LUG. 2001 Il IL CANCELLIERE