Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/1999, n. 10127
CASS
Sentenza 20 settembre 1999

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Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, previsto dall'art. 223, comma secondo, del nuovo codice della strada, è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, il quale, a differenza di quanto accadeva secondo l'art. 91, comma quinto, del vecchio codice della strada, si configura come "autonomo" sul piano della finalità e degli effetti, nonché della stessa impugnabilità (possibile con l'opposizione ex artt. 22 e segg. della legge n. 689 del 1981), onde la sua irrogazione non è condizionata dall'eventuale inizio dell'azione penale con riguardo ai reati di lesioni colpose (o di omicidio colposo) da circolazione stradale, in relazione alla cui verificazione può avere luogo, ne' dall'eventuale difetto (iniziale o sopravvenuto) della condizione di procedibilità della querela con riguardo a detti reati. La suddetta autonomia si desume : a) dalla previsione di uno specifico termine di durata, rispetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; b) dalla legittimazione esclusiva del prefetto alla sua irrogazione; c) dalla previsione di presupposti suoi propri (cioè i fondati elementi di responsabilità) e di uno specifico iter procedimentale; d) dalla soggezione alla suddetta impugnazione.

La natura cautelare del provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale, giustifica l'applicazione al relativo procedimento della disposizione dell'art. 7, comma secondo, della legge n. 241 del 1990, che riconosce all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati, così escludendo anche la necessità di dare ingresso (e risposta) alle eventuali osservazioni degli stessi, che altrimenti sussisterebbe alla stregua delle regole generali dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, dell'art. 204 del nuovo codice della strada e degli artt. 3, 7, comma primo, 8 e 10 della stessa legge n. 241 del 1990.

Tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 del nuovo codice della strada e la sanzione accessoria della sospensione della patente sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti, caratterizzandosi il primo provvedimento per essere provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del prefetto, per avere natura cautelare e per essere necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria da parte del giudice penale o dello stesso prefetto (in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), nonché strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo, resosi responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività - quella di guida - che si palesa potenzialmente pericolosa. Da tale peculiarità di presupposti discende che il periodo di durata della sospensione provvisoria irrogata dal prefetto, qualora successivamente sia irrogata la sanzione amministrativa accessoria non può essere imputato al periodo di durata di essa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/09/1999, n. 10127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10127
    Data del deposito : 20 settembre 1999

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