Sentenza 4 marzo 2008
Massime • 1
Ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere, le nuove prove poste a sostegno della richiesta devono essere oggetto, nel merito, di una valutazione d'idoneità a determinare, nel caso concreto, il rinvio a giudizio, non a fondare o meno un giudizio di colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2008, n. 19481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19481 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 04/03/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 534
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 038948/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di AREZZO;
nei confronti di:
1) BI GI, N. IL 28/04/1953;
avverso ORDINANZA del 08/06/2007 GIP TRIBUNALE di AREZZO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci NC, il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il giorno 8 giugno 2007 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo dichiarava non luogo a procedere nei confronti di ZI NC, direttore generale della società "La Ferroviaria S.p.a." concessionaria del servizio pubblico di linea per il trasporto degli allievi della scuola media di Castelfocognano, e di NI RG, sindaco di Castelfocognano, per il reato di cui agli artt. 41 e 589 c.p. commesso sulla persona di TO RI, allievo della scuola suddetta, investito dall'autobus di linea di proprietà della predetta società sulla strada comunale antistante l'edificio scolastico dal quale gli allievi erano appena usciti al termine delle lezioni.
Il G.U.P. affermava, per quanto concerneva la posizione del NI (che in questa sede esclusivamente interessa), che il rimprovero mosso al predetto era quello di non avere predisposto un'adeguata segnaletica orizzontale e verticale e di avere previsto un orario d'arrivo dell'autobus coincidente con quello di uscita degli allievi dalla scuola, con conseguente determinazione di una indisciplinata e caotica situazione di traffico che aveva realizzato il presupposto del tragico incidente, ma alla luce della legislazione sugli enti locali ed alla stregua dell'avvenuta organizzazione dei servizi con assegnazione di personale responsabile, le scelte concrete operative, e tra queste la predisposizione dell'orario di arrivo dello scuolabus e l'apposizione della segnaletica stradale, non spettavano al sindaco, bensì ai dirigenti preposti. Nè al NI si sarebbe potuto addebitare un omesso controllo sull'operato dei suddetti dirigenti, posto che non risultava che egli fosse stato edotto dai responsabili dei settori della scuola e della viabilità dei problemi connessi alla gestione ed al funzionamento del servizio di trasporto, in particolare di situazioni di disagio e pencolo venute a crearsi.
Relativamente alla posizione del NI, ritenuto immune da colpa, dovevasi dunque escludere (considerato anche quanto valeva per il coimputato ZI, e cioè che anche ove fosse stato opposto un cartello indicante la fermata dell'autobus non sarebbero state diverse le condotte del conducente e dei minori all'uscita dalla scuola: l'evento si sarebbe, cioè, egualmente verificato) che il dibattimento avrebbe potuto apportare sviluppi istruttori tali da condurre a conclusione diversa da quella da adottarsi, costituita dalla declaratoria di non luogo a procedere.
In data 21 dicembre 2006 il pubblico ministero chiedeva revocarsi, a norma dell'art. 434 c.p.p., la sentenza dichiarativa di non luogo a procedere emessa nei confronti del NI, adducendo nuovi elementi probatori emersi nella udienza dibattimentale nel procedimento proseguito nei confronti di altri soggetti coimputati del delitto de quo.
Con ordinanza emessa in data 10 marzo 2007 il Giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta affermando quanto segue. I nuovi elementi addotti non scalfivano la motivazione della sentenza del G.U.P. in quanto anche a ritenere provato (ma i nuovi elementi emersi non avevano rilevanza probatoria decisiva in tal senso) che il preside (padre di un allievo che frequentava quella scuola) fosse a conoscenza della, a lui rappresentata, situazione di pericolo dovuta alla coincidenza dell'arrivo dell'autobus con l'orario di uscita dei bambini da scuola, comunque resterebbe valido il duplice rilievo di una generica e impropria di responsabilità diretta (e non già per omesso controllo sull'operato dei dirigenti) mosso al NI e della mancanza in capo al predetto, in quanto sindaco, di un potere diretto di scelta concreta e discrezionale circa lo specifico servizio di viabilità, di apposizione della segnaletica stradale, ed infine di incidere sulla scelta degli orari di arrivo e di partenza dello scuolabus;
e quand'anche il pubblico ministero avesse mutato in seguito il tenore dell'accusa nei confronti del NI rimproverandogli una responsabilità per non essersi attivato utilizzando i poteri surrogatori a lui spettanti nei confronti dei soggetti titolari dei poteri di intervento (RI e LD), sarebbe stato comunque oggettivamente difficile individuare la specifica condotta da lui esigibile, utile ad eliminare la situazione di pericolo, e, quindi, una comportamento colposamente emissivo del NI eziologicamente ricollegabile alla verificazione del mortale evento. In definitiva, non modificato sensibilmente dalle acquisizioni testimoniali suddette il quadro probatorio già valutato dal GUP, la revoca della sentenza da tale organo emessa si sarebbe risolta in un inutile "dispendio processuale" ed il processo non avrebbe potuto produrre risultato diverso nei confronti del NI.
Avverso l'ordinanza citata ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo deducendo tre distinti mezzi di annullamento. Con un primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 ed all'art. 40 c.p. affermando che, diversamente da quanto opinato nel provvedimento impugnato, esiste in capo al sindaco un obbligo giuridico di attivarsi, disponendo il citato D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 (comma 1) del testo unico sugli enti locali che il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, che (comma 3) i sindaci esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, e che (comma 7) il sindaco "coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sicché il sindaco NI era destinatario di un obbligo giuridico di attivarsi per impedire l'evento lesivo, obbligo avente la propria fonte nella disposizione citata.
Pertanto, a fronte della specifica conoscenza della situazione di pericolo, il sindaco avrebbe dovuto attivarsi per garantire il servizio di trasporto scolastico in condizioni di sicurezza, ed aveva altresì, ai sensi del citato art. 50, commi 1 e 2, la possibilità di intervenire con proprie determinazioni nella regolamentazione del suddetto servizio pubblico, oltre che di sollecitare l'esercizio dei poteri di intervento dei responsabili dei servizi interessati. Con un secondo motivo il ricorrente ha dedotto il medesimo vizio di legittimità in riferimento all'art. 417 c.p.p., art. 40 c.p. e art.434 c.p.p., e segg., rilevando che la contestazione così come formulata nel capo di imputazione nei confronti del NI è chiara e precisa (art. 417 c.p.p., lettera b), indicandosi nella stessa gli estremi di una condotta omissiva impropria costituente causa del letale evento;
il GUP aveva dichiarato non luogo a procedere in forza della mancanza di prova della conoscenza in capo al NI della oggettiva situazione di pericolo, ma la successiva dimostrazione di detta conoscenza, alla luce delle nuove fonti di prova indicate nella richiesta di revoca, avrebbe potuto determinare, all'esito di una valutazione conforme ai criteri di cui all'art. 434 c.p.p., il rinvio a giudizio dell'imputato. Con il terzo ed ultimo dei motivi posti a sostegno della impugnazione il ricorrente organo dell'accusa ha dedotto il vizio di violazione di legge, questa volta riferito al disposto dell'art. 192 c.p.p., nonché quello di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e). Il ricorrente afferma, al riguardo, che la deposizione del provveditore Caruso è altamente credibile e conducente in quanto vertita su fatti riferitigli dalla preside in epoca antecedente il fatto, sicché non poteva ritenersi che la fonte diretta fosse interessata a riferirli perché imputata nel procedimento in oggetto (nel settembre 2002 la preside gli aveva manifestato la sua preoccupazione per la situazione che si creava all'uscita degli alunni dalla scuola per il contestuale sopraggiungere di mezzi pubblici, e gli aveva detto in quella occasione di averne informato il sindaco il quale le aveva risposto di non ravvisare la necessità di intervento alcuno a tutela degli utenti, per essere quella scuola "la più sicura d'Italia"); a fronte di tale risultanza la motivazione dell'ordinanza impugnata è carente ed illogica, atteso che la rilevanza probatoria del dato testimoniale in oggetto sarebbe stata escludibile solo ove esso non fosse stato pertinente ai temi d'accusa ovvero fosse stato motivatamente ritenuto inattendibile il teste.
Quanto alle deposizioni dei testi FR e NI, le stesse erano tutt'altro che "poco circostanziate", essendo invece riferite a fatti specifici dei quali i dichiaranti erano stati testimoni diretti e conservavano un ricordo preciso, in particolare avendo FR LI, segretaria amministrativa della scuola media dell'istituto comprensivo di Castelfocagnano, avallato le dichiarazioni della preside La VI (il sindaco era, all'epoca del fatto, genitore di un alunno di quella scuola e la De VI lo aveva invitato a compiere un giro di perlustrazione, segnalandogli tra l'altro l'assenza di vigili urbani all'uscita), ed avendo NI IO, vicario del predetto istituto scolastico, deposto in ordine a riunioni annuali cui partecipavano il personale della scuola e quello dell'amministrazione comunale (nel 2002, anche i sindaci in carica), riunioni che avevano ad oggetto proprio la regolamentazione del servizio comunale di trasporto scolastico. Infine, la De VI aveva dichiarato che il NI, in quanto genitore interessato, aveva presenziato più volte all'uscita degli alunni dall'edificio scolastico e che ella gli aveva rappresentato la pericolosità insita nella contemporanea uscita di centoventicinque allievi, chiedendo che venisse predisposto un servizio di vigili urbani ovvero venissero adottate comunque cautele idonee a tutelare gli utenti dai pericoli della circolazione stradale.
Le nuove suddette fonti di prova dimostravano dunque la conoscenza da parte del sindaco NI della situazione di pericolo e consentivano la formulazione di un giudizio prognostico favorevole al rinvio a giudizio.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha, in requisitoria scritta datata 7 dicembre 2007, fatto richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, sulla base delle seguenti osservazioni. Il provvedimento con il quale il giudice si pronuncia sulla richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere non va calibrato in funzione della anticipata verifica dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato, ma della sola più limitata possibilità che il soggetto interessato venga sottoposto a processo sulla base di nuove emergenze che, sole o congiunte con quelle già acquisite, ciò giustifichino.
Trattasi, dunque, di una valutazione prognostica meno rigorosa non solo rispetto alla pronuncia definitiva ma anche rispetto a quella che il giudice deve compiere in sede di udienza preliminare, una volta disposta la revoca della sentenza.
Con il mutato quadro normativo, infatti, l'udienza preliminare, pur nella confermata ottica prognostica della verifica di non superfluità del processo, ha visto affievolito quel carattere di "sommarietà" che prima la caratterizzava (Corte costituzionale 185/2001, 224/2001, 335/2002, 490/ 2002, 20/2004; Cassazione SS.UU. 30.10.2002, Vottari). In queste condizioni, vanno condivise le deduzioni del ricorrente laddove, in sostanza, lamentano l'impropria (perché anticipata) valutazione inferenziale che il giudice ha fatto delle emergenze indicategli, in luogo di quella - sola consentita - di carattere di "novità" delle stesse e della loro attitudine a consentire il rinvio a giudizio.
Il difensore del NI ha depositato tempestiva memoria difensiva ex art. 611 c.p.p. nella quale ha sostenuto quanto segue:
Può essere ipotizzato il nesso causale tra la coincidenza degli orari di arrivo dello scuolabus e di uscita degli alunni dall'edificio scolastico, ma non può essere provata la prevedibilità del fatto che tale coincidenza fosse causativa di incidente;
del tutto irrilevante è la conoscenza in capo al sindaco della situazione dei luoghi, se non si prova quella della pericolosità dei medesimi, da lui stessa esclusa disinteressatamente e convintamente (nulla sarebbe costato sfalsare gli orari in questione) parlando con la direttrice (nuova "fonte d'accusa" addotta dal ricorrente), non potendosi addebitare una mancata previsione che nessuno aveva operato ("Non erano arrivate lamentele": teste FR;
"non ricordo" lamentele, teste Giannini;
nessuna segnalazione al riguardo era stata fatta nelle riunioni tenutesi, neppure dalla direttrice, la quale aveva segnalato il pericolo all'uscita solo per l'assenza di un vigile urbano senza richiedere spostamenti degli orari ne' l'apposizione di segnaletica orizzontale e verticale negli spazi destinati alla fermata del mezzo (la quale non si vede come avrebbe potuto evitare l'incidente). Nè il sindaco poteva surrogarsi all'asserito comportamento antigiuridico del dirigente tecnico, mai addebitatagli nella imputazione la mancata assegnazione di un vigile, anche questa comunque non idonea ad evitare l'incidente con il necessario grado di certezza (donde difetto di prova del nesso causale) e pur sempre spettante al dirigente amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 434 c.p.p. ("Casi di revoca") "Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza".
Dal tenore letterale della suddetta disposizione di legge si evince agevolmente che in tanto la revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) deve essere disposta in quanto concorrano due requisiti, della cui ritenuta o meno sussistenza il giudice chiamato a decidere sulla richiesta di revoca deve dare congrua e logica motivazione, e precisamente: 1) la "novità" delle fonti di prova sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere;
2) la idoneità di tali "nuove" fonti probatorie a determinare, in considerazione del caso concreto, il rinvio a giudizio.
Orbene, nella ordinanza emessa ai sensi dell'art. 436 c.p.p., comma 1, reiettiva della richiesta di revoca e gravata di ricorso per
Cassazione ex art. 437 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo non ha escluso il carattere di novità delle fonti di prova indicate dal pubblico ministero nel richiedere, ai sensi dell'art. 435 c.p.p. la revoca della sentenza di non luogo a procedere nei confronti di NI RG.
Il suddetto giudice ha anzi riconosciuto (foglio 2 della ordinanza impugnata) il quid novi rappresentato dal richiedente come emerso successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, elemento di novità costituito dalla emersa conoscenza della permanente situazione di pericolo che derivava dalla perfetta coincidenza degli orari di uscita degli alunni dalla scuola media di Castelfocognano e di arrivo, davanti all'edificio scolastico, dell'autobus di linea di proprietà de "La Ferroviaria Italiana spa" che poi ebbe ad investire TO RI, alunno della prima media, dopo la sua uscita dall'edificio scolastico provocandone la morte. Invero la mancata conoscenza, da parte del NI, era stata affermata nella sentenza dichiarativa di non luogo a procedere, e, di più - come rileva l'odierno ricorrente - su tale difetto di informazione (o comunque anche sullo stesso) era stata fondata l'adottata decisione, atteso che il giudice per le indagini preliminari, dopo avere affermato, nella suddetta sentenza, che "... nelle materie della scuola e della viabilità le scelte concrete ed operative, e tra queste la predisposizione dell'orario di arrivo dello scuolabus e l'apposizione della segnaletica stradale, spettavano non già al Sindaco bensì ai dirigenti preposti si era posto il problema della prospettabilità di una culpa in omittendo eventualmente rimproverabile al predetto imputato, e lo aveva risolto negativamente affermando quanto segue : "Nè al ZI (rectius:
"al NI")" può essere mosso l'ulteriore addebito, che il pubblico ministero neanche prospetta, di omesso controllo dell'attività dei dirigenti che gli avrebbe consentito di esercitare i poteri surrogatori di intervento. Non risulta dagli atti infatti che il Sindaco fosse stato informato dai dirigenti responsabili del settore della scuola e della viabilità delle problematiche connesse alla gestione ed al funzionamento del servizio di trasporto. Nè agli atti vi è traccia alcuna di elementi dai quali possa desumersi che il capo dell'amministrazione comunale fosse stato messo al corrente da denunce degli utenti dei disagi e delle situazioni di pericolo che si erano venute a creare nell'area che interessava il plesso scolastico di Rassina".
Il giudice che si è pronunciato sulla richiesta di revoca ha invece ritenuto carente l'altro requisito previsto dall'art. 434 c.p.p., quello della idoneità della da lui definita "emersione probatoria", valutato da solo ovvero congiuntamente alle altre fonti probatorie, a giustificare il rinvio a giudizio, e ciò in quanto la sentenza dichiarativa di non luogo a procedere nei confronti del NI era stata fondata anche su due altri decisivi aspetti, e precisamente: 1) sulla mancanza di riferibilità al Sindaco di un potere diretto di scelta concreta e discrezionale in tema di organizzazione dello specifico servizio di viabilità, di apposizione della segnaletica stradale, nonché di incidere sulla scelta degli orari di arrivo e di partenza di pullman;
2) sulla circostanza che l'addebito mossogli era proprio quello, secondo il tenore del capo di imputazione, di responsabilità diretta per avere omesso in prima persona le attività anzidette, e non già sub specie di omesso controllo sull'operato dei dirigenti direttamente preposti alla cura dello specifico settore. Lo stesso giudice ha soggiunto che, anche nella ipotesi in cui il pubblico ministero, mutando il capo di imputazione, avesse contestato una omessa attivazione di poteri surrogatori del sindaco, la ravvisabilità di una condotta colposa cosi specificata non avrebbe potuto condurre a conclusioni diverse da quelle assunte con la sentenza della quale era stata chiesta la revoca, e ciò in quanto "sarebbe tutto da dimostrare in che modo il Sindaco poteva attivarsi per evitare l'incidente (inviando un vigile, spostando lui d'ufficio gli orari scolastici? O l'orario di arrivo del bus?) quando vi erano persone che potevano direttamente incidere sulla situazione di pericolo (la Preside spostando gli orari) ovvero regolamentare la situazione dei luoghi tali da evitare la confusione (LD FE)"e vi sarebbe, quindi, "oggettiva difficoltà ad individuare un comportamento omissivo del Sindaco passibile di essere sussulto in una specifica contestazione di reato colposo a cui possa casualmente ricollegarsi l'evento mortale verificatosi. Il giudicante ha poi affermato che gli elementi addotti a sostegno del novum sopravvenuto non hanno, in ogni caso, rilevanza probatoria decisiva, atteso che il provveditore Caruso ha deposto su fatti a lui riferiti dalla preside imputata e che i testi FR e NI hanno reso dichiarazioni poco circostanziate e considerato, infine, che ove la preside avesse effettivamente voluto prendere posizione su di una situazione di pericolo, avrebbe richiesto formalmente ausilio al sindaco lasciandone traccia in una comunicazione ufficiale.
Siffatta motivazione non si sottrae alle censure mosse dal ricorrente, sia laddove questi ha dedotto, sotto il profilo della violazione di legge, che il giudicante non ha considerato le funzioni di coordinamento e di riorganizzazione dei servizi pubblici attribuite al sindaco dal D.Lgs. n. 267 del 2000, nel novero di quali rientra indubbiamente quello di trasporto scolastico, con conseguente doverosità di un intervento (anche avvalendosi dei propri poteri surrogatori) del NI una volta emersa la conoscenza in capo al medesimo della oggettiva situazione di pericolo per gli alunni alla uscita dalla scuola, sia dove è stata ritenuta non chiara ne' precisa la formulazione della contestazione (la quale, osserva questa Corte è comunque suscettibile di essere modificata dal pubblico ministero nel corso del procedimento) pur conteneva il rimprovero di una condotta omissiva concorrente con quelle ascritte agli altri imputati nella causazione dell'evento, sia, infine (e qui è stato dedotto dal ricorrente anche il vizio di illogicità manifesta), laddove la idoneità probatoria delle dichiarazioni di più persone - evidenzianti quella conoscenza della situazione di pericolo sulla cui mancanza il giudice per le indagini preliminari aveva fondato la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere - sull'assunto della genericità di talune della dette dichiarazioni o dell'essere altra testimonianza stata resa su fatti che il teste aveva appreso da terza persona.
Segnatamente in ordine a tale ultimo punto questa Corte rileva che, come affermato dal requirente Procuratore Generale, la censura investe, nella sostanza, una valutazione inferenziale non consentita al giudice chiamato a decidere sulla richiesta di revoca, in quanto la motivazione resa in ordine alle ragioni dell'affermata non attitudine delle (pur ammesse come nuove) emergenze indicategli a dar luogo alla revoca ex art. 434 c.p.p. si è risolta, così come articolata nel caso concreto in base ad apprezzamenti in tema di rilevanza della prova tipici del giudizio di merito, in una valutazione inferenziale che riguarda la formulabilità o meno di un giudizio di colpevolezza ed è rimessa al giudice del merito ma non già al giudice chiamato a decidere sulla richiesta di revoca di sentenza di non luogo a procedere.
Tanto deve rilevarsi anche in riferimento agli interrogativi posti dal giudice sulla possibilità di individuare lo specifico comportamento esigibile dal sindaco una volta portato a conoscenza della situazione di pericolo;
dalla risposta negativa ai medesimi è stata tratta la conclusione della "difficile" rimproverabilità al NI di una condotta omissiva concausalmente connessa alla verificazione del mortale evento;
sul punto, il giudice a quo non ha tenuto adeguato conto del fatto che nella sentenza dichiarativa di non luogo a procedere si è affermato che - pacifica la competenza e la responsabilità di altri soggetti (RI IA, dirigente della gestione del settore della pubblica istruzione, e LD FE, responsabile di servizio di polizia municipale) in ordine all'adozione di provvedimenti specifici volti ad ovviare alla situazione pericolosa che nasceva dalla coincidenza degli orari di uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni e di arrivo dello scuolabus davanti al suddetto edificio - l'eventuale addebito di mancato controllo dell'attività dei suddetti dirigenti e di conseguente mancato esercizio dei poteri surrogatori di intervento da parte del sindaco doveva essere escluso non già perché tale esercizio fosse inattuabile o, prima ancora, giuridicamente inesigibile dal NI in relazione alla sua veste di sindaco del paese di Catelfocognano, bensì unicamente perché non risultava provata la di lui conoscenza della predetta situazione (proprio quella conoscenza che è invece emersa in base ai nova introdotti dal pubblico ministero con la richiesta di revoca e nel novero dei quali rientra la circostanza, oggettiva, che un figlio del NI frequentava quella scuola). In sostanza, nel provvedimento impugnato è stata affermata la inidoneità delle nuove fonti di prova a determinare il rinvio a giudizio sulla base di affermazioni che, da un lato, sono risultate eccedenti l'ambito di valutazione richiesto al giudice delle indagini preliminari cui venga richiesta la revoca di cui all'art. 434 c.p.p. e, dall'altro, non hanno tenuto adeguato conto della circostanza che le nuove fonti di prova andavano ad incidere su di un dato (la emersa conoscenza, da parte del sindaco NI, di una determinata situazione di pericolo) che, nell'economia della sentenza di non luogo a procedere aveva assunto una valenza determinante, essendo ivi stata esclusa la prospettabilità di una condotta colposa omissiva proprio sulla base della ritenuta mancanza di prova del dato medesimo.
La valenza di tale duplice rilievo comporta la inconferenza delle affermazioni contenute nella memoria del difensore del predetto imputato in ordine all'asserita imprevedibilità di verificazione di un incidente come casualmente connesso alla coincidenza degli orari di arrivo dello scuolabus e di uscita degli alunni dall'edificio scolastico, alla del pari asserita assenza di prova della pericolosità della situazione (esclusa proprio dallo stesso sindaco in un colloquio avuto con la direttrice della scuola, la quale aveva segnalato il pericolo all'uscita solo per l'assenza di un vigile urbano), ed, infine, alla funzionale spettanza di eventuali interventi ad altri soggetti;
tutti tali argomenti sono logicamente superati da quanto si è appena rilevato in ordine ai vizi dai quali è affetta l'ordinanza impugnata.
Detta ordinanza va pertanto annullata, con rinvio al giudice a quo, non senza precisare, tuttavia, quanto segue in ordine ad una questione a carattere preliminare e potenzialmente assorbente. Nel provvedimento impugnato non vi è traccia alcuna di un'indagine volta ad accertare se i nuovi elementi di prova acquisiti successivamente alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere potessero o meno essere utilizzati ai fini della revoca di detta sentenza, a norma dell'art. 434 c.p.. Tale indagine era, ed è, essenziale, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato nella sentenza del 23 febbraio 2000, n. 8, ric. Romeo, che le "nuove fonti di prova" (di qualsiasi natura esse siano, presistenti o sopravvenute, noviter repertae o noviter productae, purché non acquisite agli atti e già sottoposte alla valutazione del giudice) per essere idonee sotto il profilo teleologico anche per capacità dimostrativa a determinare, con la revoca del non luogo a procedere, l'immediato rinvio a giudizio dell'imputato prosciolto devono provenire da un'attività estranea ad ogni iniziativa investigativa nell'ambito del procedimento chiuso con la sentenza di non luogo a procedere;
sono utilizzabili, cioè, soltanto quegli elementi di prova che non siano frutto di un'attività investigativa proseguita ad hoc dall'organo dell'accusa allo specifico scopo di predisporre il rinvio a giudizio del prosciolto ne' siano finalizzate alla verifica ed all'approfondimento degli elementi emersi, soccorrendo in tal caso l'opzione alternativa della riapertura delle indagini. Con riferimento al caso di specie risulta si che i nuovi elementi di prova sono emersi in sede dibattimentale nello stesso procedimento nei confronti di altri coimputati rinviati a giudizio, sicché a tutta prima sembrerebbe da escludersi la loro utilizzabilità a sostegno della richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti del NI, ma le Sezioni Unite hanno affermato nella sentenza sopra citata che la utilizzazione dei nuovi elementi di prova è consentita quando i medesimi siano stati "spontaneamente offerti", e tale ipotesi non può essere esclusa e in forza della circostanza che i nuovi elementi sono costituiti da dichiarazioni rese da testimoni in sede dibattimentale nel medesimo procedimento che ha interessato l'imputato in precedenza prosciolto, bene essendo prospettabile l'ipotesi che il dichiarante abbia, sia pure in quel contesto ed in quella specifica veste, reso noti spontaneamente - nell'ambito della sua deposizione sui fatti oggetto della vicenda in esame, e non su specifica domanda finalizzata ad ottenere il relativo risultato informativo - i nuovi elementi sulla base dei quali è stata successivamente avanzata la richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere.
Al fine di accertare quanto sopra sarà necessaria una indagine in fatto, con esame dei processi verbali del dibattimento de quo, indagine che dovrà essere svolta dal giudice del rinvio, il quale esaminerà in primo luogo il tema - avente natura pregiudiziale - della utilizzabilità nel caso concreto, ai fini della revoca, dei nuovi elementi sopravvenuti e posti a base della relativa richiesta tenendo conto del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 8/2000.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e dispone restituire gli atti al Tribunale di Arezzo, per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008