Sentenza 23 gennaio 2017
Massime • 1
La sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere per la violazione delle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, disposta ai sensi dell'art. 276, comma primo ter, cod. proc. pen., è automatica, salvo che vi sia la prova della lieve entità del fatto, senza che al giudice sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari, non essendo di ostacolo l'eventuale stato di cronica tossicodipendenza del trasgressore sottoposto ad un programma di recupero, se non nei limiti in cui tale condizione possa incidere sulla volontarietà del comportamento trasgressivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2017, n. 15301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15301 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2017 |
Testo completo
15301-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 81/2017 -Presidente - STEFANO PALLA REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.46966/2016 MARIA VESSICHELLI - ROSSELLA CATENA ANGELO CAPUTO ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GA TT nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/07/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI enfelts Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Propone ricorso per cassazione FA ET avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 21 luglio 2016 con la quale, in sede di appello (ex art. 310 cpp), avverso l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari - giudice procedente- che aveva aggravato la misura custodiale degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere, è stata confermata l'ordinanza medesima. Il FA all'epoca del ricorso già sottoposto a processo per furto aggravato di fili di rame commesso il 28 maggio 2016 - aveva visto, in precedenza, applicare a se stesso la misura degli arresti domiciliari;
detta misura era stata sostituita con quella della custodia in carcere con provvedimento del 6 giugno 2016 in ragione della ritenuta trasgressione delle prescrizioni imposte, avvenuta tre giorni dopo l'esecuzione della prima misura . Il giudice dell'appello osservava anche che quanto dedotto dalla difesa in ordine alla dipendenza da sostanze stupefacenti e alla apertura di procedura per amministrazione di sostegno doveva essere previamente sottoposto al giudice procedente. Deduce 1) la perdita di efficacia della misura in atto per omesso espletamento dell'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'articolo 294 cpp, questione già dedotta al giudice dell'appello e da ritenere fondata, nonostante il diverso avviso del Tribunale, anche nella prospettiva dell'articolo 6 della CEDU. Tale incombente doveva servire a verificare la sussistenza dei presupposti per l'operatività dell'articolo 276 cpp il quale prevede ancora ipotesi di lieve entità che, nel caso di specie, avrebbero potuto essere individuate con riferimento alla eventualità che l'imputato, soggetto tossicodipendente cronico e con disturbo di personalità (come accertato dal perito del tribunale e del giudice tutelare) che lo rende incapace di volere, si fosse allontanato temporaneamente dalla casa per procurarsi droga;
2) il vizio della motivazione nella forma della illogicità avendo il Tribunale, da un lato, posto in evidenza la mancanza di giustificazioni da parte dell'imputato al rientro in casa e dall'altro rimarcato la non necessità dell'interrogatorio di garanzia che è la sede tipica ove l'imputato può fornire la propria giustificazione;
3) il vizio della motivazione con riferimento alla sussistenza dei requisiti per l'aggravamento: il difensore evidenzia la genericità delle affermazioni della madre e la mancata considerazione che possa essersi trattato di un fatto di lievissima entità, durato appena 20 minuti e privo di qualsiasi collegamento con 1 il reato oggetto del processo e quindi non sintomatico di un aggravamento del pericolo di recidiva specifica. Inoltre la nuova misura non rispetta il canone della attualità previsto dalla legge n. 47 del 2015; In terzo luogo l'automatismo cui il giudice ha fatto ricorso è in contrasto con il fatto che, per l'evasione del 31 maggio 2016, egli è sottoposto ad autonomo processo;
4) la mancata assunzione di prova decisiva per avere, il giudice del riesame, omesso di acquisire la documentazione del perito sulla condizione psichica dell'imputato o comunque omesso di disporre una perizia come anche la giurisprudenza richiede (Cass. rv 253331). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice a quo correttamente applicato i principi in materia affermati delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 4932 del 18/12/2008 Cc. (dep. 04/02/2009) Rv. 242028) ed in particolare quello secondo cui nell'ipotesi di aggravamento delle misure cautelari personali a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudice non deve procedere all'interrogatorio di garanzia in alcuno dei casi contemplati dall'art. 276, commi primo e primo-ter, cod. proc. pen.. Nè può dirsi, come fa il difensore, che detto orientamento sarebbe contrastato da una successiva e più garantista sentenza della Corte di cassazione posto che quella da esso citata Rv 245776- non si è affatto pronunciata sulla necessità dell'interrogatorio di garanzia in relazione alla situazione processuale qui in esame ma si è limitata a prendere atto dell'annullamento disposto dal Tribunale del riesame per tale causa e ad affrontare altre e susseguenti questioni di diritto ad essa sottoposte. Vi è anche da considerare che, nel caso di specie l'aggravamento è stato disposto nella fase del giudizio e quindi la funzione dell'interrogatorio di garanzia deve ritenersi assorbita dalla pienezza del contraddittorio (vedi in tal senso C. Cost. n. 230 del 2005 e n. 359 del 2008). D'altra parte, come testualmente affermato dall'articolo 276 comma 1 ter, la trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione comporta, per il giudice, l'obbligo della sostituzione con la custodia in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità. 2 Tale obbligo, reso esplicito dalla coniugazione del verbo all'indicativo ("il giudice dispone") differenzia tale fattispecie da quella del primo comma dello stesso articolo che concerne l'ipotesi della trasgressione di prescrizioni di diverso tipo e legittima, in capo al giudice, non un obbligo ma una facoltà. L'apprezzamento del giudice, nel primo come nel secondo caso, attiene in primo luogo alla prova dell'avvenuta trasgressione e, con riferimento all'ipotesi del comma 1 ter, anche alla prova -negativa- dell'eventuale lieve entità del fatto. Ma nel caso in cui tale ultima evenienza sia esclusa, la revoca degli arresti domiciliari è automatica (Sez. 5, Sentenza n. 15053 del 22/02/2012 Cc. (dep. 18/04/2012) Rv. 252478) senza che il giudice sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (Sez. 6, Sentenza n. 3744 del 09/01/2013 Cc. (dep. 23/01/2013) Rv. 254290; conformi: N. 47643 del 2004 Rv. 230242, N. 5690 del 2008 Rv. 238734, N. 12313 del 2008 Rv. 239327, N. 12313 del 2008 Rv. 239327, N. 42017 del 2009 Rv. 245381, N. 1821 del 2012 Rv. 251715), tantomeno sotto il profilo della loro attualità, e neppure il potere di aggravare la precedente misura soltanto con ulteriori obblighi aggiuntivi. Diversamente da quanto lamentato del difensore, l'ipotesi dell'articolo 276 comma 1 ter, introdotto con decreto-legge numero 341 del 2000, è esattamente quella della previsione di un automatismo, come sottolineato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 40 del 2002, ove si è notato che la norma integra un caso di presunzione di inadeguatezza di ogni misura coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere, una volta che la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari si sia rivelata insufficiente lo scopo. L'ipotesi della trasgressione può ritenersi, invece, priva dei presupposti di operatività soltanto quando la condotta risultasse non volontaria. E' anche osservare che il disposto aggravamento non si pone necessariamente in contrasto con la cronicità eventuale dello stato di tossicodipendenza o con problemi psichici dell'agente se non nei limiti in cui tali condizioni possano incidere sulla volontarietà del comportamento: ma con l'avvertenza che la giurisprudenza di questa Corte ha già escluso che lo stato di tossicodipendenza in sé - pur fronteggiato con programma di recupero in corso- possa impedire l'operatività del disposto dell'articolo 276 comma 1 ter (Sez. 6, Sentenza n. 15099 del 08/03/2011 Cc. (dep. 13/04/2011) Rv. 249882). In conclusione, la motivazione richiesta al giudice in caso di trasgressione alle prescrizioni di non allontanamento è soltanto quella sui motivi, sulle circostanze e sull'entità della violazione sicché quando, come nella specie, il giudizio è stato reso con riferimento alla non lieve durata dell'allontanamento, all'assenza di causa di giustificazione valide e alla assoluta vicinanza del comportamento trasgressivo rispetto al momento di inizio di esecuzione della 3 misura, la Corte di cassazione non può che prendere atto dell'esistenza di una corretta e logica motivazione e i motivi di ricorso formulati per sostenere, in una diversa ottica, la diversità del fatto, sono inammissibili ( Rv 201400). Infine deve escludersi la fondatezza anche della doglianza relativa alla mancata assunzione di prova decisiva o al mancato espletamento di perizia. È del tutto irrilevante ai fini della presente relazione la nota giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 34970 del 21/05/2012 Rv. 253331) che ammette, in sede di appello ai sensi dell'articolo 310 cpp, la possibilità di acquisire nuove prove anche nella forma della perizia in ossequio al disposto dell'articolo 603 cpp, considerato che essa si è formata con riferimento al caso dell'aggravamento delle esigenze cautelari ai sensi dell'articolo 299 cpp e cioè ad una situazione processuale nella quale oggetto specifico della valutazione e quello della sussistenza di attuali e maggiori esigenze cautelari: situazione che non ricorre nel caso in esame ove la risposta del legislatore alla evasione del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari è quella dell'automatico aggravamento della misura, fatta salva la possibilità, per l'interessato, di dare conto, successivamente, al giudice procedente, di possibili ragioni di involontarietà o cogenza della scelta, formulando apposita istanza di revoca della misura: ragioni che nel caso di specie non risultano neppure lontanamente invocate essendo invece emerso che l'imputato non aveva necessità terapeutiche o di altro tipo per abbandonare il proprio domicilio.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. cpp. Così deciso il 23 gennaio 2017 il Consigliere estensore il Presidente tañe Maria Varful DIPORTATA IN CANCELLERIA add 28 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carches Langua ux 4