Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 5929
CASS
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza territoriale del Tribunale

    Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che la consumazione del delitto di autoriciclaggio coincidesse con la comunicazione della cessione del credito, il cui inserimento telematico è avvenuto in luogo ignoto. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non ha affrontato la questione se l'atto di cessione del credito avesse un contenuto decettivo e non ha spiegato come la comunicazione all'Agenzia delle Entrate si rapportasse al negozio principale concorrendo alla dissimulazione. Ha altresì ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la possibilità di una fattispecie a consumazione prolungata e che, in caso di condotte frammentarie, il reato si perfeziona nel luogo del primo atto.

  • Altro
    Sussistenza dell'elemento soggettivo del reato

    La Corte ha assorbito tale censura nel rigetto del primo motivo, disponendo l'annullamento con rinvio.

  • Altro
    Fumus commissi delicti e travisamento della prova

    La Corte ha assorbito tale censura nel rigetto del primo motivo, disponendo l'annullamento con rinvio.

  • Altro
    Periculum in mora

    La Corte ha assorbito tale censura nel rigetto del primo motivo, disponendo l'annullamento con rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 5929
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5929
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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