Sentenza 21 giugno 2001
Massime • 1
In tema di di procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato, di persona offesa o danneggiata, la competenza si radica secondo i criteri di cui all'art. 11 cod.proc.pen., e, in ragione del principio della "perpetuatio competentiae", non ha rilievo la circostanza che il procedimento relativo al magistrato, la cui pendenza aveva determinato lo spostamento della competenza, venga successivamente archiviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2001, n. 27741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27741 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 21/06/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 4491
3. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 007105/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE REGGIO CALABRIA CONFLITTO N. IL 00/00/0000 nel procedimento a carico di:
2) FA LO N. IL 09/11/1940
avverso ORDINANZA del 07/12/2000 GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Zanolli, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Catania. Considerato in fatto e in diritto
Nel corso del processo a carico di MB AN, AC LU + altri, imputati del delitto previsto dall'art. 416 bis c.p. - al quale era stato riunito per connessione ex art. 12 c.p.p. il processo a carico di NO LA, imputato dello stesso delitto - con ordinanza 10/11/2000 il Tribunale di Catania dichiarava la propria incompetenza per territorio, ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
A sostegno della dichiarata incompetenza il Tribunale osservava che, essendo stato archiviato il procedimento a carico del dottor CA NT - magistrato in servizio all'epoca dei fatti presso la Procura Generale della Corte di Appello di Messina e trasferito successivamente presso il distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria, sottoposto a indagini per il reato di abuso di ufficio, aggravato dalla circostanza prevista dall'art. 7 L. 203/1991 - erano venute meno le ragioni che avevano determinato lo spostamento di competenza dal Tribunale di Reggio Calabria al Tribunale di Catania. Con ordinanza 7/12/2000 il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, dopo aver applicato ai sensi dell'art. 291 co. 2 c.p.p. la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'NO richiesta dal Pubblico Ministero ex art. 27 c.p.p., ritenuta la propria incompetenza per territorio a conoscere del procedimento incidentale di natura cautelare a carico dello stesso, disponeva trasmettersi gli atti a questa Suprema Corte per la risoluzione del conflitto negativo di competenza.
In motivazione il G.I.P. osservava che il procedimento a carico dell'NO era connesso al procedimento n. 6954/1997, dal quale era stato stralciato, trattandosi di due procedimenti relativi alla stessa associazione per delinquere facente capo a AC LU, che vedeva coinvolti in qualità di imputati i magistrati MB AN e Mondello Marcello, all'epoca dei fatti in servizio presso l'ufficio giudiziario di Messina. Pertanto secondo il G.I.P., poiché il procedimento relativo all'NO era connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. a quello relativo al MB ed allo AC, andava confermata la competenza del Tribunale di Catania a conoscere del procedimento a carico dell'NO, tanto più che in base al principio della "perpetuatio competentiae" doveva considerarsi irrilevante la circostanza che il procedimento a carico del dottor CA fosse stato archiviato. D'altra parte, secondo il G.I.P., la sussistenza della connessione tra i due procedimenti aveva trovato conferma nella sentenza n. 2765 dell'1/9/1999 della Corte di Cassazione, con la quale era stata dichiarata la competenza del Tribunale di Catania in relazione al procedimento a carico di UR NI e LE EA, la cui posizione processuale era connessa a quella dell'NO. Inoltre, secondo il G.I.P., andava anche evidenziato che a tali procedimenti era anche connesso il procedimento a carico del dottor MO (magistrato in servizio all'epoca dei fatti e tutt'ora presso il Tribunale di Reggio Calabria), sottoposto a indagini per il reato di abuso di ufficio aggravato dalla circostanza di aver agevolato la stessa associazione mafiosa facente capo allo AC. Va premesso che il conflitto deve ritenersi ammissibile in rito, nonostante che lo stesso riguardi il G.I.P. ed il Tribunale, quale giudice del dibattimento. Infatti, ai sensi dell'art. 28 primo comma lett. b) c.p.p., deve ritenersi sussistente il conflitto di competenza ogniqualvolta si verifichi la stasi di un processo a causa dell'insorgere di un contrasto tra due giudici, che contemporaneamente si ritengono (o non) competenti a conoscere del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Pertanto si deve escludere che possa trovare applicazione la disposizione prevista dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 28 c.p.p. - secondo la quale, in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo - atteso che nel caso di specie, a parte la considerazione che il conflitto è insorto tra due giudici appartenenti ad uffici giudiziari diversi, la decisione è stata adottata dal G.I.P. nel corso di un procedimento incidentale e non dal G.U.P.. Ne consegue che - ricorrendo nel caso di specie un contemporaneo rifiuto di cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona (da parte del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria in occasione dell'esame della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti dell'NO ai sensi dell'art. 27 c.p.p.) con conseguente pericolo di stasi del relativo procedimento - non vi è dubbio che ci si trovi in presenza di un conflitto previsto dall'art.28 co. 1 lett. b) c.p.p., la cui risoluzione non può che essere di competenza di questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 32 c.p.p.. Ciò premesso il confitto va risolto nel senso prospettato dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria.
Infatti dalle risultanze processuali è emerso che le indagini relative al procedimento a carico del MB, dello AC + altri furono in un primo momento svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, in quanto, atteso il coinvolgimento di alcuni magistrati degli uffici giudiziari di Messina, alla fattispecie era applicabile la disposizione prevista dall'art. 11 c.p.p. nella sua originaria formulazione, trattandosi di fatti relativi a reati commessi prima della entrata in vigore della L. 420/1998, con la quale è stata modificata la originaria disciplina prevista dall'art. 11 c.p.p.. Successivamente, essendo stato coinvolto nello stesso procedimento il dottor CA NT, magistrato trasferito dall'ufficio giudiziario di Messina a quello di Reggio Calabria, il procedimento veniva trasmesso al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania ai sensi della seconda parte dell'art. 11 co. 1 c.p.p.. Con successivo provvedimento 24/3/1999 il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte - risolvendo il contrasto positivo di competenza per territorio venutosi a creare tra il Pubblico Ministero di Reggio Calabria ed il Pubblico Ministero di Catania a seguito del decreto di archiviazione 4/11/1998 relativo alla posizione del dottor CA - riteneva la competenza del Pubblico Ministero di Catania, cui ordinava trasmettersi gli atti relativi al procedimento n. 6954/1997 per il prosieguo delle indagini.
Ora nel caso di specie deve ritenersi pacifico che il processo relativo all'NO - già riunito al processo n. 6954/1997 con provvedimento 3/11/2000 del Tribunale di Catania - è connesso ai sensi dell'art. 12 lett. a) e c) c.p.p. al processo a carico del MB, AC + altri, trattandosi della stessa associazione di tipo mafioso, alla quale secondo l'ipotesi accusatoria apparterebbero tutti gli imputati, compreso l'NO. In particolare al MB, allo AC, all'NO (ed altri) risulta contestato lo stesso reato di cui all'art. 416 bis c.p., ove lo AC, nella qualità di promotore ed organizzatore dell'associazione, si sarebbe adoperato per escludere o limitare le responsabilità penali di altri componenti l'associazione, tra cui lo stesso NO. D'altra parte la connessione tra i due processi, come evidenziato dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, è stata affermata, anche se in via incidentale, dalla sentenza n. 2765 dell'1/9/1999, con la quale questa Suprema Corte - decidendo in materia di applicazione di misura cautelare su ricorso proposto da UR NI e LE EA, entrambi sottoposti a indagini per lo stesso reato ex art. 416 bis c.p. quali appartenenti al sodalizio criminoso dello AC - aveva ritenuto la competenza del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania.
Pertanto - una volta stabilito che il procedimento a carico dell'NO è connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. con quello a carico del MB, dello AC + altri - il giudice competente ad applicare la misura cautelare nei confronti dell'NO è quello appartenente al Tribunale di Catania. Nè può essere rilevante la circostanza che nel frattempo è stato archiviato il procedimento relativo al dottor CA, la cui pendenza aveva determinato lo spostamento di competenza dal Tribunale di Reggio Calabria al Tribunale di Catania. Non vi è dubbio che la "ratio" dell'istituto previsto dall'art. 11 c.p.p. consiste appunto nell'esigenza di garantire il prestigio della magistratura e l'imparzialità del giudice, fugando ogni sospetto di favoritismo, di guisa che, nel caso di spostamento di competenza determinato da connessione con procedimenti riguardanti magistrati, deve ritenersi operante il principio della "perpetuatio competentiae". Infatti, costituendo la connessione un criterio originario ed autonomo di determinazione della competenza, deve ritenersi che per i procedimenti riguardanti magistrati (e per quelli connessi) la competenza si radica fin dalla fase procedimentale anche se è venuta meno la causa che ha determinato all'origine lo spostamento di competenza per connessione. Tale interpretazione è sicuramente la più aderente alla "ratio" della norma in esame, tenuto conto che l'eventuale revoca del decreto di archiviazione comporterebbe di nuovo la necessità di un ulteriore spostamento di competenza.
Nè possono ritenersi fondati i rilievi dedotti dal difensore del MB nella memoria indirizzata al G.I.P. di Reggio Calabria, la cui copia è stata depositata nella Cancelleria di questa Corte. Infatti, quanto al rilievo relativo alla mancanza di connessione tra il procedimento in esame e quello relativo al dottor CA, è sufficiente rilevare che la connessione tra i due procedimenti risulta evidente dalla circostanza che il dottor CA risultava sottoposto a indagini per il reato di abuso di ufficio aggravato dalla circostanza prevista dall'art. 7 L. 203/1991 per aver agevolato l'associazione criminale dello AC (adozione di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti di SE NC, suocera dello AC).
Quanto al rilievo relativo al fatto che la disposizione dell'art. 11 c.p.p. sarebbe operante solo in relazione a procedimenti connessi riguardanti soggetti diversi dai magistrati, è sufficiente rilevare che la lettura di tale norma non autorizza una tale interpretazione sotto il profilo logico e letterale, tanto più che, come già detto, la "ratio" dell'istituto è quella di garantire il prestigio della magistratura e l'imparzialità del giudice, fugando ogni sospetto di favoritismo.
Quanto alla circostanza che l'ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti dell'NO sia stata successivamente revocata per decorrenza dei termini di custodia cautelare, è sufficiente rilevare che il conflitto di competenza deve ritenersi comunque ancora sussistente. Infatti con la stessa ordinanza di revoca del 22/12/2000 il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto nei confronti dell'NO la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione ai Carabinieri ex art. 307 c.p.p., di guisa che, ricorrendo la possibilità di ripristino della misura cautelare in caso di violazione del suddetto obbligo, è sempre necessaria l'individuazione del giudice competente all'eventuale ripristino della misura.
Non vi è dubbio che la risoluzione del conflitto riguarda esclusivamente l'individuazione del giudice competente per territorio all'applicazione della misura cautelare nei confronti dell'NO, atteso che il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria è stato investito della richiesta di applicazione della misura cautelare solo nei suoi confronti. Tuttavia l'incompetenza per territorio pronunciata dal G.I.P., seppur limitata alla applicazione della misura cautelare, inevitabilmente si riverbera su tutto il procedimento regredito alla fase delle indagini preliminari in carico alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Infatti, come risulta dal verbale di udienza del 3/11/2000 svoltasi davanti al Tribunale di Catania, sono stati riuniti per connessione più processi, tra i quali quello a carico del MB, dello AC + altri e quello a carico dell'NO, di guisa che deve ritenersi che l'incompetenza per territorio dichiarata dal suddetto Tribunale si riferisca alla posizione di tutti i suddetti imputati. Pertanto, trattandosi di un unico procedimento, la risoluzione del conflitto di competenza, pur riguardando la sola posizione dell'NO, si estende inevitabilmente a tutto il procedimento, attesa la connessione del procedimento a carico dell'NO con quello riguardante il MB, lo AC + altri.
Per le suesposte considerazioni va dichiarata la competenza del Tribunale di Catania per tutto il procedimento riguardante l'NO, il MB, lo AC + altri con conseguente trasmissione degli atti al suddetto Tribunale per il corso ulteriore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 32 - 127 c.p.p., dichiara la competenza del Tribunale di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2001