Sentenza 12 novembre 1999
Massime • 1
L' esercizio di attività sportiva costituisce una causa di giustificazione, non codificata, in base alla quale per il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività a che venga svolta attività sportiva per il potenziamento fisico della popolazione, come tale tutelato dallo Stato, è consentita l'assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo alla integrità fisica. Tale esimente presuppone in ogni caso che non sia travalicato il dovere di lealtà sportiva nel senso che devono essere rispettate le norme che disciplinano ciascuna attività e che l'atleta non deve esporre l'avversario ad un rischio superiore a quello consentito in quella determinata pratica ed accettato dal partecipante medio. In particolare, l'esercizio di attività sportiva nella forma di un incontro di esibizione-allenamento è caratterizzata da una minore carica agonistica rispetto alle competizioni vere e proprie e richiede pertanto da parte dei contendenti particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico dell'avversario e quindi un maggior controllo dell'ardore agonistico, della forza e velocità dei colpi, sempre in relazione alla capacità di esperienza dell'avversario e ai mezzi di protezione in concreto utilizzati. (Fattispecie relativa a lesioni personali colpose cagionate da un "calcio circolare" con cui un atleta colpiva l'avversario durante un incontro di allenamento di karate, nella quale la Suprema Corte ha rinviato al giudice di merito per l'accertamento della ricorrenza di tali condizioni).
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L'esercizio di attività sportiva costituisce una causa di giustificazione, non codificata, in base alla quale per il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività a che venga svolta attività sportiva per il potenziamento fisico della popolazione, come tale tutelato dallo Stato, è consentita l'assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo alla integrità fisica. Tale esimente presuppone in ogni caso che non sia travalicato il dovere di lealtà sportiva nel senso che devono essere rispettate le norme che disciplinano ciascuna attività e che l'atleta non deve esporre l'avversario ad un rischio superiore a quello consentito in quella determinata pratica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/1999, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 09/05/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LICARI CARLO " N. 2765
3. Dott. COLAIANNI NICOLA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARZANO FRANCESCO " N. 17267/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IE IU n. il 04.10.1945
avverso ordinanza del 22.02.1999 TRIB. LIBERTÀ di NOVARA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. COLAIANNI NICOLA lette/sentite le conclusioni del P.G.
RILEVATA
l'infondatezza del ricorso avverso la sopra menzionata ordinanza, con cui è stata disposta la correzione dell'errore materiale consistito nella mancata condanna alle spese nel giudizio di appello avverso un provvedimento cautelare: invero, il ricorrente sostiene che la soccombenza nel procedimento incidentale cautelare non può determinare la condanna dell'indagato alle relative spese quando egli sia risultato immune da condanna nel giudizio di merito, ma questa tesi è stata superata dalla sentenza delle sezioni unite. 20.7.1995, Galletto, rv 202014, confermata dalle stesse sezioni nella sentenza 14.1.1997, D'Ambrosio, rv 206485, come riconosce lo stesso ricorrente che non offre spunti di riflessione che non siano stati in esse considerati;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2000