CASS
Sentenza 6 novembre 2020
Sentenza 6 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2020, n. 30933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30933 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PI CO nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 04/07/2019 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. IU NO, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente avv. Nunzia de Ceglia quale sostituto processuale dell'avv. Minnniti Eugenio Bruno che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 04 luglio 2019, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame, adito ai sensi dell'art. 309 del codice di rito avverso il provvedimento con cui il gip del medesimo tribunale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di PI CO, confermava l'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30933 Anno 2020 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 22/09/2020 2. Avverso la pronuncia del tribunale della cautela propone ricorso per ZI PI CO, mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. con riferimento ai reati ex artt. 73 (capi M e Q) e 74 (capo A). Si contesta il travisamento del fatto per erronea valutazione dei dati indiziari, con conseguente carenza e manifesta illogicità della motivazione. Ciò in quanto in quadro indiziario sarebbe stato ricavato in senso accusatorio sula base di fatti che, seppur distinti in plurimi reati fine, integrerebbero un unico contesto d'azione. I plurimi reati fine sarebbero inidonei a fondare l'ipotesi associativa di cui al capo a) per il ristretto arco temporale di riferimento (dall'autunno 2016 alla primavera 2017), per i rapporti mantenuti solo con i cugini AB e l'assenza di ogni contatto con i sodali laziali e i corrieri relativi. L'illogicità altresì conseguirebbe all'attribuzione al ricorrente del reato di cui al capo M) sulla base del monitoraggio del solo percorso veicolare, tramite Gps, e articolatosi da San UC a Seminara il 10.5.2017, in assenza di ogni dato attestante un illecito trasporto. Non essendo significativo il rilievo per cui il ricorrente per come percepito dagli operanti avrebbe inserito qualcosa nella vettura, in assenza di riscontro al trasporto illecito. Quanto al capo Q), non sarebbe dimostrato alcun collegamento con il corriere Benedetti anche alla luce di una conversazione con il AB che escluderebbe ogni compartecipazione del ricorrente. Infine, andrebbe considerato come l'intero impianto indiziario si fonderebbe solo su captazioni prive di riscontri. Escluderebbe la partecipazione anche la mancanza di consapevolezza circa l'esistenza della associazione. Tutte le predette circostanze attesterebbero l'assenza di un vincolo stabile e la mancanza di un apporto individuale apprezzabile di almeno tre associati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato sotto plurimi profili. Si premette che in tema di ricorso per ZI, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato, al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità 2 evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017 Rv. 269438 - 01 Sansone). 1.1. Lo svolgimento del predetto controllo di legittimità deve altresì tenere conto della regola per cui, l'ordinanza applicativa di misura cautelare e il provvedimento con il quale la stessa, all'esito della procedura di riesame, venga confermata, si integrano reciprocamente. Ne deriva che in sede di sindacato di legittimità richiesto sulla ordinanza di conferma non può ignorarsi la motivazione dell'ordinanza confermata, concorrendo entrambe a costituire la condizione per una legittima privazione della libertà personale. Ciò deriva dalla particolare natura dell'istituto del riesame, desumibile in particolare dal fatto che l'art. 309 cod. proc. pen. prevede implicitamente, ma chiaramente, che con la "conferma" si recepisca il contenuto del provvedimento al quale si riferisce, salva evidentemente l'ipotesi nella quale si escluda la validità di taluna delle proposizioni che in detto provvedimento siano state svolte (cfr. Sez. 1, n. 2785 del 12/06/1992 Rv. 191042 - 01 Savino;
cfr. da ultimo in tema di integrazione reciproca delle ordinanze Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014 Rv. 261085 - 01 Beshaj;
Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015 Rv. 266765 - 01 Berlingeri.). Il predetto quadro giuridico si completa con la precisazione - seppur non rilevante nel caso di specie - per cui il principio di reciproca, automatica integrazione delle conformi ordinanze applicative della misura cautelare trovi comunque il suo limite nell'art. 309 comma 9 ultimo periodo cod. proc. pen., laddove impedisce al tribunale del riesame di confermare l'ordinanza genetica, integrandone la motivazione, in caso di assenza della stessa oltre che in mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. 1.2. Quanto al rappresentato travisamento del fatto, si rappresenta con esso un vizio improponibile in questa sede, atteso che anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità tale tipo di travisamento ( diverso dal travisamento della prova), stante la preclusione per la Corte di ZI di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 Rv. 273217 - 01 Ferri). 1.3. Quanto al rappresentato vizio di illogicità occorre premettere che il vizio di illogicità manifesta della motivazione della sentenza consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le 3 stesse e le conclusioni (cfr. Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 Ud. (dep. 27/11/2017) Rv. 271636 - 01 Sanfilippo). In altri termini, il vizio di manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'articolo 606, lett.e), cod. proc. pen., deve risultare dal testo della motivazione e deve consistere in una frattura logica che appaia evidente, tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono. (cfr. per tutte Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999 Ud. (dep. 23/07/1999) Rv. 215132 - 01Commisso). Con la conseguenza per cui tale illogicità deve essere in grado di ribaltare ovvero porre in crisi la coerenza complessiva del ragionamento probatorio. 1.4. Inoltre, come per i vizi di mancanza, e di contraddittorietà, quello di illogicità della motivazione, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 1.5. Tanto premesso, le censure proposte in ordine alla ritenuta illogicità della motivazione, elaborate in presenza di una motivazione articolata e complessa come sarà anche di seguito sintetizzata, non osservano di per sé alcuno dei canoni normativi il cui rispetto ne deve caratterizzare l'elaborazione. 1.6. Non li rispetta (quanto cioè alla cesura logica e alla evidenza ictu oculi della stessa) la valorizzazione del ritenuto ristretto arco temporale di riferimento, ove si consideri che ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 18756 del 08/10/2014 (dep. 06/05/2015) Rv. 263698 - 01 Buondonno). In altri termini, sul piano logico non vi è alcun deficit nel rinvenire il vincolo associativo a fronte di condotte contributive di breve durata. 1.7. Non li rispetta la tesi della tenuta di rapporti solo con i cugini AB (incaricati in particolare della commercializzazione dello stupefacente), posto che ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario e sufficiente oltre al dato per cui il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo ed a quello per cui ciascun 4 associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo, quello in virtù del quale almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali (cfr. Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013 (dep. 17/02/2014) Rv. 258796 - 01 Pompei). In altri termini, quand'anche il raccordo associativo fosse individuabile solo con altri due soggetti, (nella specie i AB), tale limitato legame intersoggettivo sarebbe sufficiente, in presenza degli altri elementi, a suffragare un sodalizio criminoso. E quindi, tutt'altro che in contrasto con la logica giuridica. 1.8. Non li rispetta la censura della ritenuta insussistenza di indizi in ordine al capo M), atteso che a fronte di plurimi indizi, comprensivi di plurimi reati fine, su cui è costruita l'ipotesi associativa, la censura circa l'inconfigurabilità di uno dei predetti reati di per sé è inidonea a travolgere sul piano logico una motivazione complessa come quella impugnata. Tantomeno lo è in assenza della illustrazione della capacità del deficit denunziato di travolgere l'intera argomentazione accusatoria, come nel caso di specie, ove la critica si limita alla tesi dell'insussistenza della partecipazione nel reato di cui al capo M) senza spiegare come ciò basti a travolgere, sul piano logico, l'intera motivazione. Neppure li rispetta la critica circa la non attribuibilità al ricorrente dei fatti di cui al capo Q) per le medesime ragioni sopra esposte. Come anche quella per cui la misura applicata poggerebbe solo su conversazioni prive di riscontro, atteso il principio per cui gli indizi a carico, a date condizioni attinenti la peculiare attenzione dell'approfondimento valutativo, possono consistere in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione anche senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (cfr. Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017 Rv. 270299 - 01 Albano). 1.9. Rispetto a tali già astrattamente inadeguate censure, come proposte in termini di manifesta illogicità, oltre di inconfigurabile violazione di legge - posto che è inammissibile il motivo di ricorso per ZI che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. E), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr. ez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 Ud. (dep. 15/09/2017) Rv. 271294 - 01 Pecorelli) - si contrappone la congrua, coerente e articolata motivazione della ordinanza impugnata. 5 1.10. Dalle due ordinanze, genetica e del riesame, il reato associativo emerge attraverso l'analisi di plurimi esiti investigativi, sia di accertamento tecnico (in particolare le intercettazioni) che di osservazione, in uno con numerosi riscontri costituiti da perquisizioni e sequestri di sostanza stupefacente e, in taluni casi, da dichiarazioni di coindagati. Il compendio probatorio così descritto delinea, secondo i giudici della cautela, un'organizzazione stabile dedita alla coltivazione e spaccio di stupefacenti, in cui il primo tassello è costituito dalla presenza di plurimi soggetti, tra cui gli appartenenti alla famiglia RA, i quali disponendo di diversi strumenti e risorse, utilizzati in maniera professionale, individuavano e realizzavano la coltivazione di numerose ed estese piantagioni di marijuana in territorio calabro, assicurandone la prosecuzione costante negli anni, di cui era garantita poi, in particolare da TA CO e RA EL Antonio, pur già operanti anch'essi all'interno della predetta fase di produzione, l'ulteriore commercializzazione del prodotto attraverso sodali in grado di curarne costantemente lo spaccio in territorio Laziale e, successivamente, anche Ligure. La ripetitività dei rapporti, l'interdipendenza delle condotte, l'individuazione di locali destinati alla detenzione e commercio dello stupefacente prodotto, la distribuzione di compiti costantemente svolti da ciascuno, la conseguente creazione di una filiera di produzione e trasporto, connotando ulteriormente i rapporti degli indagati, completerebbero l'individuazione di una struttura associativa tale da escludere, per quanto qui di interesse, l'autonomia e separatezza delle condotte di coltivazione o di compartecipazione nella commercializzazione, essendo al contrario espressione di un preciso, ampio e costante programma criminoso, tali da confortare anch'esse la tesi della sussistenza di uno stabile accordo associativo tra i sodali, destinato a disciplinare la loro reciproca attività nel sodalizio. In altri termini, le coltivazioni di marijuana - distribuite nel territorio calabro, caratterizzate da modalità di realizzazione professionali e sostanzialmente identiche, anche sotto il profilo delle cautele (quali le cd. "foto - trappola" attivate per il controllo delle aree), coinvolgenti i medesimi soggetti, ripetute nel tempo, nonostante i pericoli segnati da interventi di polizia giudiziaria - non integrerebbero solo singole fattispecie ex art. 73 DPR 309/90 bensì sarebbero esplicazione di forme stabili di sostegno del sodalizio e quindi di partecipazione nel medesimo. 1.11. Si tratta di una ricostruzione tutt'altro che errata, in quanto fondata sulla articolata citazione di conversazioni captate, come pure di esiti investigativi anche identificativi degli autori delle piantagioni di marijuana disseminate sul territorio e negli anni;
essa risulta elaborata attraverso la coerente e congrua rilevazione - desunta dalla piena interdipendenza delle attività svolte dai vari associati oltre che dalla ripetitività delle stesse, dai legami 6 anche familiari intercorrenti tra numerosi sodali, e dalla connpresenza degli stessi nei luoghi di coltivazione, con taluni di essi volti anche ad assicurare i legami con gli incaricati della successiva commercializzazione (TA e RA EL Antonio) - di un unico filo causale e logico, in grado di percorrere e giustificare e correlare le varie fasi del programma criminoso instaurato. In questo quadro, con specifico riferimento al TA, tutt'altro che infondata e incongrua è la valorizzazione oltre che della partecipazione a condotte di coltivazione di piantagioni, anche di quelle di concorso nel trasporto per la commercializzazione della droga. Con contatti peculiari documentati con AB LE cl. 92 (individuato nella collaborazione diretta alla coltivazione di piantagioni) e con AB LE cl. 78, con il quale veniva scoperto previe conformi intercettazioni mentre trasportava sostanza stupefacente, in vista della consegna del quantitativo finale della stessa. Coerentemente, sulla stessa falsariga il tribunale ha ricostruito i fatti di cui al capo M), sulla base di un'analitica e argomentata ricostruzione di contatti telefonici inerenti la concordata consegna di stupefacente e coinvolgenti, tra gli altri, i AB e il TA, degli acclarati rapporti illeciti tra i medesimi, dell'accertata disponibilità di droga in capo al ricorrente, del verificato trasferimento del TA da Palmi a Seminara, luogo dell'incontro con AB e dove poi giunse il primo corriere, dell'intervenuto arresto di corrieri finali in possesso della sostanza stupefacente ragionevolmente ricondotta al TA alla luce di tali illuminanti dati. Alla stessa maniera, i fatti di cui al capo Q) descrivono, mediante conversazioni telefoniche coinvolgenti anche il TA e mediante servizi di controllo di p.g., l'intervenuto accordo per la consegna da parte del ricorrente di sostanza stupefacente, alfine non intervenuta materialmente solo per la particolare prudenza dei soggetti incaricati della medesima verso il corrispettivo di un prezzo. 1.12. I giudici della cautela hanno in tal modo fatto corretta applicazione degli indirizzi di legittimità dettati in tema di ricostruzione del vincolo associativo e di individuazione della partecipazione nello stesso. 1.13. Viene in rilievo, in particolare, il principio per cui la fattispecie ex art. 74 del DPR 309/90 rappresenta una figura speciale rispetto all'ipotesi-base di cui all'art. 416 cod. pen., caratterizzata da alcune peculiarità. In particolare, se nell'associazione a delinquere occorre verificare che il singolo delitto commesso rientri fra quelli di scopo, tutti i delitti concernenti le sostanze stupefacenti rientrano senz'altro nella finalità sòciale del delitto associativo qui in esame. Il procacciamento e commercio dello stupefacente necessita di una predisposizione di mezzi non particolarmente significativa e di uno scarso approntamento di strumenti di tutela ed offesa, cosicché l'organizzazione di mezzi può anche essere minimale, a fronte di una non spiccata (ma presente) 7 fidelizzazione, che non esclude il perseguimento d'interessi individuali degli associati, anche contrapposti a quelli del gruppo (ex multis, sez. 4, 15 maggio 2014, n. 36341, rv. 260268; sez. 2, 27 marzo 2013, rv. n. 16540; sez. 1, 7 luglio 2011, n. 30463, rv. 251011; sez. 1, 22 dicembre 2009, n. 4967, rv. 246112; sez. 6, 13 febbraio 2009, n. 25454, rv. 244520). La specificità dell'illecita attività, perseguita attraverso il commercio illecito non richiede, inoltre, alcuna stipula di un patto espresso fra gli associati, essendo, all'evidenza, bastevole la condivisione dell'attività stessa (sez. 6, 17 giugno 2009, n. 40505, rv. 245282). Infine, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione (ex multis, Sez. 3 - , Sentenza n. 36381 del 09/05/2019 Rv. 276701 - 06 ZA AR HECTOR RAUL;
sez. 1, 3 luglio 2013, n. 43850, rv. 257800; sez. 6, 14 gennaio 2008, n. 6867, rv. 239670). Nel caso in esame, di contro, la realizzazione di più coltivazioni di marijuana intervallate nel tempo, oltre a non essere ostativa alla partecipazione nel reato in esame alla luce del predetto principio, viene congruamente valorizzata come sintomo di una continuità e stabilità nel legame associativo. 1.14. AN corretto riscontro anche le precisazioni della giurisprudenza di legittimità sui rapporti e distinzioni tra il reato associativo ed il concorso di persone nel reato: l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359; Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403). La differenza tra il concorso di più persone nel reato ed il reato di associazione per delinquere consiste nel fatto che nel primo caso l'accordo criminoso è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuati e si esaurisce dopo la loro commissione, mentre nel secondo caso il "pactum sceleris" prescinde dalla commissione dei singoli reati ed è caratterizzato dall'esistenza di una struttura organizzata più o meno complessa e dalla predisposizione di mezzi necessari all'attuazione del programma comune a tutti gli associati (Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, 19 Cortinovis, Rv. 201541); sicchè, ai fini della configurabilità di un'associazione per 8 delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo (quale è il caso delle plurime condotte di coltivazione), delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540). 1.15. Inoltre, l'ordinanza genetica come anche quella impugnata mostrano, nell'enucleare nei confronti del ricorrente la consapevolezza di fornire uno stabile apporto al sodalizio, di fare applicazione corretta anche del principio per cui per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, Sentenza n. 11733 del 16/02/2012 Rv. 252232 - 01 BB ) A fronte del suindicato quadro motivazionale, coerente con i principi di legittimità citati, le doglianze proposte alfine appaiono ridursi ad una unilaterale prospettazione, peraltro frammentaria e formulata senza confrontarsi con le puntuali ricostruzioni del collegio della cautela, di una diversa valutazione degli elementi indiziari emergenti. Anch'essa inammissibile in questa sede. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. 9 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/09/2020.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. IU NO, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente avv. Nunzia de Ceglia quale sostituto processuale dell'avv. Minnniti Eugenio Bruno che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 04 luglio 2019, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione del riesame, adito ai sensi dell'art. 309 del codice di rito avverso il provvedimento con cui il gip del medesimo tribunale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di PI CO, confermava l'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30933 Anno 2020 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 22/09/2020 2. Avverso la pronuncia del tribunale della cautela propone ricorso per ZI PI CO, mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. con riferimento ai reati ex artt. 73 (capi M e Q) e 74 (capo A). Si contesta il travisamento del fatto per erronea valutazione dei dati indiziari, con conseguente carenza e manifesta illogicità della motivazione. Ciò in quanto in quadro indiziario sarebbe stato ricavato in senso accusatorio sula base di fatti che, seppur distinti in plurimi reati fine, integrerebbero un unico contesto d'azione. I plurimi reati fine sarebbero inidonei a fondare l'ipotesi associativa di cui al capo a) per il ristretto arco temporale di riferimento (dall'autunno 2016 alla primavera 2017), per i rapporti mantenuti solo con i cugini AB e l'assenza di ogni contatto con i sodali laziali e i corrieri relativi. L'illogicità altresì conseguirebbe all'attribuzione al ricorrente del reato di cui al capo M) sulla base del monitoraggio del solo percorso veicolare, tramite Gps, e articolatosi da San UC a Seminara il 10.5.2017, in assenza di ogni dato attestante un illecito trasporto. Non essendo significativo il rilievo per cui il ricorrente per come percepito dagli operanti avrebbe inserito qualcosa nella vettura, in assenza di riscontro al trasporto illecito. Quanto al capo Q), non sarebbe dimostrato alcun collegamento con il corriere Benedetti anche alla luce di una conversazione con il AB che escluderebbe ogni compartecipazione del ricorrente. Infine, andrebbe considerato come l'intero impianto indiziario si fonderebbe solo su captazioni prive di riscontri. Escluderebbe la partecipazione anche la mancanza di consapevolezza circa l'esistenza della associazione. Tutte le predette circostanze attesterebbero l'assenza di un vincolo stabile e la mancanza di un apporto individuale apprezzabile di almeno tre associati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato sotto plurimi profili. Si premette che in tema di ricorso per ZI, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato, al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità 2 evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017 Rv. 269438 - 01 Sansone). 1.1. Lo svolgimento del predetto controllo di legittimità deve altresì tenere conto della regola per cui, l'ordinanza applicativa di misura cautelare e il provvedimento con il quale la stessa, all'esito della procedura di riesame, venga confermata, si integrano reciprocamente. Ne deriva che in sede di sindacato di legittimità richiesto sulla ordinanza di conferma non può ignorarsi la motivazione dell'ordinanza confermata, concorrendo entrambe a costituire la condizione per una legittima privazione della libertà personale. Ciò deriva dalla particolare natura dell'istituto del riesame, desumibile in particolare dal fatto che l'art. 309 cod. proc. pen. prevede implicitamente, ma chiaramente, che con la "conferma" si recepisca il contenuto del provvedimento al quale si riferisce, salva evidentemente l'ipotesi nella quale si escluda la validità di taluna delle proposizioni che in detto provvedimento siano state svolte (cfr. Sez. 1, n. 2785 del 12/06/1992 Rv. 191042 - 01 Savino;
cfr. da ultimo in tema di integrazione reciproca delle ordinanze Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014 Rv. 261085 - 01 Beshaj;
Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015 Rv. 266765 - 01 Berlingeri.). Il predetto quadro giuridico si completa con la precisazione - seppur non rilevante nel caso di specie - per cui il principio di reciproca, automatica integrazione delle conformi ordinanze applicative della misura cautelare trovi comunque il suo limite nell'art. 309 comma 9 ultimo periodo cod. proc. pen., laddove impedisce al tribunale del riesame di confermare l'ordinanza genetica, integrandone la motivazione, in caso di assenza della stessa oltre che in mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. 1.2. Quanto al rappresentato travisamento del fatto, si rappresenta con esso un vizio improponibile in questa sede, atteso che anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità tale tipo di travisamento ( diverso dal travisamento della prova), stante la preclusione per la Corte di ZI di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018 Rv. 273217 - 01 Ferri). 1.3. Quanto al rappresentato vizio di illogicità occorre premettere che il vizio di illogicità manifesta della motivazione della sentenza consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le 3 stesse e le conclusioni (cfr. Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 Ud. (dep. 27/11/2017) Rv. 271636 - 01 Sanfilippo). In altri termini, il vizio di manifesta illogicità della motivazione, a norma dell'articolo 606, lett.e), cod. proc. pen., deve risultare dal testo della motivazione e deve consistere in una frattura logica che appaia evidente, tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono. (cfr. per tutte Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999 Ud. (dep. 23/07/1999) Rv. 215132 - 01Commisso). Con la conseguenza per cui tale illogicità deve essere in grado di ribaltare ovvero porre in crisi la coerenza complessiva del ragionamento probatorio. 1.4. Inoltre, come per i vizi di mancanza, e di contraddittorietà, quello di illogicità della motivazione, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). 1.5. Tanto premesso, le censure proposte in ordine alla ritenuta illogicità della motivazione, elaborate in presenza di una motivazione articolata e complessa come sarà anche di seguito sintetizzata, non osservano di per sé alcuno dei canoni normativi il cui rispetto ne deve caratterizzare l'elaborazione. 1.6. Non li rispetta (quanto cioè alla cesura logica e alla evidenza ictu oculi della stessa) la valorizzazione del ritenuto ristretto arco temporale di riferimento, ove si consideri che ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 18756 del 08/10/2014 (dep. 06/05/2015) Rv. 263698 - 01 Buondonno). In altri termini, sul piano logico non vi è alcun deficit nel rinvenire il vincolo associativo a fronte di condotte contributive di breve durata. 1.7. Non li rispetta la tesi della tenuta di rapporti solo con i cugini AB (incaricati in particolare della commercializzazione dello stupefacente), posto che ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario e sufficiente oltre al dato per cui il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo ed a quello per cui ciascun 4 associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo, quello in virtù del quale almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale), avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali (cfr. Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013 (dep. 17/02/2014) Rv. 258796 - 01 Pompei). In altri termini, quand'anche il raccordo associativo fosse individuabile solo con altri due soggetti, (nella specie i AB), tale limitato legame intersoggettivo sarebbe sufficiente, in presenza degli altri elementi, a suffragare un sodalizio criminoso. E quindi, tutt'altro che in contrasto con la logica giuridica. 1.8. Non li rispetta la censura della ritenuta insussistenza di indizi in ordine al capo M), atteso che a fronte di plurimi indizi, comprensivi di plurimi reati fine, su cui è costruita l'ipotesi associativa, la censura circa l'inconfigurabilità di uno dei predetti reati di per sé è inidonea a travolgere sul piano logico una motivazione complessa come quella impugnata. Tantomeno lo è in assenza della illustrazione della capacità del deficit denunziato di travolgere l'intera argomentazione accusatoria, come nel caso di specie, ove la critica si limita alla tesi dell'insussistenza della partecipazione nel reato di cui al capo M) senza spiegare come ciò basti a travolgere, sul piano logico, l'intera motivazione. Neppure li rispetta la critica circa la non attribuibilità al ricorrente dei fatti di cui al capo Q) per le medesime ragioni sopra esposte. Come anche quella per cui la misura applicata poggerebbe solo su conversazioni prive di riscontro, atteso il principio per cui gli indizi a carico, a date condizioni attinenti la peculiare attenzione dell'approfondimento valutativo, possono consistere in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione anche senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (cfr. Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017 Rv. 270299 - 01 Albano). 1.9. Rispetto a tali già astrattamente inadeguate censure, come proposte in termini di manifesta illogicità, oltre di inconfigurabile violazione di legge - posto che è inammissibile il motivo di ricorso per ZI che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. E), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr. ez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 Ud. (dep. 15/09/2017) Rv. 271294 - 01 Pecorelli) - si contrappone la congrua, coerente e articolata motivazione della ordinanza impugnata. 5 1.10. Dalle due ordinanze, genetica e del riesame, il reato associativo emerge attraverso l'analisi di plurimi esiti investigativi, sia di accertamento tecnico (in particolare le intercettazioni) che di osservazione, in uno con numerosi riscontri costituiti da perquisizioni e sequestri di sostanza stupefacente e, in taluni casi, da dichiarazioni di coindagati. Il compendio probatorio così descritto delinea, secondo i giudici della cautela, un'organizzazione stabile dedita alla coltivazione e spaccio di stupefacenti, in cui il primo tassello è costituito dalla presenza di plurimi soggetti, tra cui gli appartenenti alla famiglia RA, i quali disponendo di diversi strumenti e risorse, utilizzati in maniera professionale, individuavano e realizzavano la coltivazione di numerose ed estese piantagioni di marijuana in territorio calabro, assicurandone la prosecuzione costante negli anni, di cui era garantita poi, in particolare da TA CO e RA EL Antonio, pur già operanti anch'essi all'interno della predetta fase di produzione, l'ulteriore commercializzazione del prodotto attraverso sodali in grado di curarne costantemente lo spaccio in territorio Laziale e, successivamente, anche Ligure. La ripetitività dei rapporti, l'interdipendenza delle condotte, l'individuazione di locali destinati alla detenzione e commercio dello stupefacente prodotto, la distribuzione di compiti costantemente svolti da ciascuno, la conseguente creazione di una filiera di produzione e trasporto, connotando ulteriormente i rapporti degli indagati, completerebbero l'individuazione di una struttura associativa tale da escludere, per quanto qui di interesse, l'autonomia e separatezza delle condotte di coltivazione o di compartecipazione nella commercializzazione, essendo al contrario espressione di un preciso, ampio e costante programma criminoso, tali da confortare anch'esse la tesi della sussistenza di uno stabile accordo associativo tra i sodali, destinato a disciplinare la loro reciproca attività nel sodalizio. In altri termini, le coltivazioni di marijuana - distribuite nel territorio calabro, caratterizzate da modalità di realizzazione professionali e sostanzialmente identiche, anche sotto il profilo delle cautele (quali le cd. "foto - trappola" attivate per il controllo delle aree), coinvolgenti i medesimi soggetti, ripetute nel tempo, nonostante i pericoli segnati da interventi di polizia giudiziaria - non integrerebbero solo singole fattispecie ex art. 73 DPR 309/90 bensì sarebbero esplicazione di forme stabili di sostegno del sodalizio e quindi di partecipazione nel medesimo. 1.11. Si tratta di una ricostruzione tutt'altro che errata, in quanto fondata sulla articolata citazione di conversazioni captate, come pure di esiti investigativi anche identificativi degli autori delle piantagioni di marijuana disseminate sul territorio e negli anni;
essa risulta elaborata attraverso la coerente e congrua rilevazione - desunta dalla piena interdipendenza delle attività svolte dai vari associati oltre che dalla ripetitività delle stesse, dai legami 6 anche familiari intercorrenti tra numerosi sodali, e dalla connpresenza degli stessi nei luoghi di coltivazione, con taluni di essi volti anche ad assicurare i legami con gli incaricati della successiva commercializzazione (TA e RA EL Antonio) - di un unico filo causale e logico, in grado di percorrere e giustificare e correlare le varie fasi del programma criminoso instaurato. In questo quadro, con specifico riferimento al TA, tutt'altro che infondata e incongrua è la valorizzazione oltre che della partecipazione a condotte di coltivazione di piantagioni, anche di quelle di concorso nel trasporto per la commercializzazione della droga. Con contatti peculiari documentati con AB LE cl. 92 (individuato nella collaborazione diretta alla coltivazione di piantagioni) e con AB LE cl. 78, con il quale veniva scoperto previe conformi intercettazioni mentre trasportava sostanza stupefacente, in vista della consegna del quantitativo finale della stessa. Coerentemente, sulla stessa falsariga il tribunale ha ricostruito i fatti di cui al capo M), sulla base di un'analitica e argomentata ricostruzione di contatti telefonici inerenti la concordata consegna di stupefacente e coinvolgenti, tra gli altri, i AB e il TA, degli acclarati rapporti illeciti tra i medesimi, dell'accertata disponibilità di droga in capo al ricorrente, del verificato trasferimento del TA da Palmi a Seminara, luogo dell'incontro con AB e dove poi giunse il primo corriere, dell'intervenuto arresto di corrieri finali in possesso della sostanza stupefacente ragionevolmente ricondotta al TA alla luce di tali illuminanti dati. Alla stessa maniera, i fatti di cui al capo Q) descrivono, mediante conversazioni telefoniche coinvolgenti anche il TA e mediante servizi di controllo di p.g., l'intervenuto accordo per la consegna da parte del ricorrente di sostanza stupefacente, alfine non intervenuta materialmente solo per la particolare prudenza dei soggetti incaricati della medesima verso il corrispettivo di un prezzo. 1.12. I giudici della cautela hanno in tal modo fatto corretta applicazione degli indirizzi di legittimità dettati in tema di ricostruzione del vincolo associativo e di individuazione della partecipazione nello stesso. 1.13. Viene in rilievo, in particolare, il principio per cui la fattispecie ex art. 74 del DPR 309/90 rappresenta una figura speciale rispetto all'ipotesi-base di cui all'art. 416 cod. pen., caratterizzata da alcune peculiarità. In particolare, se nell'associazione a delinquere occorre verificare che il singolo delitto commesso rientri fra quelli di scopo, tutti i delitti concernenti le sostanze stupefacenti rientrano senz'altro nella finalità sòciale del delitto associativo qui in esame. Il procacciamento e commercio dello stupefacente necessita di una predisposizione di mezzi non particolarmente significativa e di uno scarso approntamento di strumenti di tutela ed offesa, cosicché l'organizzazione di mezzi può anche essere minimale, a fronte di una non spiccata (ma presente) 7 fidelizzazione, che non esclude il perseguimento d'interessi individuali degli associati, anche contrapposti a quelli del gruppo (ex multis, sez. 4, 15 maggio 2014, n. 36341, rv. 260268; sez. 2, 27 marzo 2013, rv. n. 16540; sez. 1, 7 luglio 2011, n. 30463, rv. 251011; sez. 1, 22 dicembre 2009, n. 4967, rv. 246112; sez. 6, 13 febbraio 2009, n. 25454, rv. 244520). La specificità dell'illecita attività, perseguita attraverso il commercio illecito non richiede, inoltre, alcuna stipula di un patto espresso fra gli associati, essendo, all'evidenza, bastevole la condivisione dell'attività stessa (sez. 6, 17 giugno 2009, n. 40505, rv. 245282). Infine, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione (ex multis, Sez. 3 - , Sentenza n. 36381 del 09/05/2019 Rv. 276701 - 06 ZA AR HECTOR RAUL;
sez. 1, 3 luglio 2013, n. 43850, rv. 257800; sez. 6, 14 gennaio 2008, n. 6867, rv. 239670). Nel caso in esame, di contro, la realizzazione di più coltivazioni di marijuana intervallate nel tempo, oltre a non essere ostativa alla partecipazione nel reato in esame alla luce del predetto principio, viene congruamente valorizzata come sintomo di una continuità e stabilità nel legame associativo. 1.14. AN corretto riscontro anche le precisazioni della giurisprudenza di legittimità sui rapporti e distinzioni tra il reato associativo ed il concorso di persone nel reato: l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013, Burgio, Rv. 255359; Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403). La differenza tra il concorso di più persone nel reato ed il reato di associazione per delinquere consiste nel fatto che nel primo caso l'accordo criminoso è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuati e si esaurisce dopo la loro commissione, mentre nel secondo caso il "pactum sceleris" prescinde dalla commissione dei singoli reati ed è caratterizzato dall'esistenza di una struttura organizzata più o meno complessa e dalla predisposizione di mezzi necessari all'attuazione del programma comune a tutti gli associati (Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, 19 Cortinovis, Rv. 201541); sicchè, ai fini della configurabilità di un'associazione per 8 delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo (quale è il caso delle plurime condotte di coltivazione), delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540). 1.15. Inoltre, l'ordinanza genetica come anche quella impugnata mostrano, nell'enucleare nei confronti del ricorrente la consapevolezza di fornire uno stabile apporto al sodalizio, di fare applicazione corretta anche del principio per cui per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, Sentenza n. 11733 del 16/02/2012 Rv. 252232 - 01 BB ) A fronte del suindicato quadro motivazionale, coerente con i principi di legittimità citati, le doglianze proposte alfine appaiono ridursi ad una unilaterale prospettazione, peraltro frammentaria e formulata senza confrontarsi con le puntuali ricostruzioni del collegio della cautela, di una diversa valutazione degli elementi indiziari emergenti. Anch'essa inammissibile in questa sede. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. 9 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22/09/2020.