Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE A SEZIONE PRIMA CIVILE DECRETO INGIUNTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12458/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente 0 3 8 0 7 / 0 3 Consigliere Dott. Ugo Riccard Consigliere on.8740 PLENTEDA Dott. Donato Rep. 1076 Consigliere Dott. Mario ADAMO Ud. 06/11/2002 CELENTANO - Rel. Consigliere Dott. Walter ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso l'avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CORNELIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
BANCO DI NAPOLI SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso l'avvocato FERDINANDO BARUCCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO 2002 COLUCCI, giusta delega a margine del controricorso;
2002 - controricorrente 1 avversO la sentenza n. 1711/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 23/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, l'Avvocato BARUCCO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Istante il Banco di Napoli, il Pretore di Venezia ingiunse a NC NA di pagare la somma di lire 12.000.000, somma costituente l'importo di tre va- glia cambiari non pagati alle scadenze e protestati. Propose opposizione il debitore il quale, fatte alcune precisazione in ordine alla circolazione dei ti- toli cambiari (emessi in favore di altro soggetti e gi- rati al Banco dopo il protesto) e sollevate eccezioni di prescrizione dell'azione cartolare e di inesistenza del rapporto debitorio nei confronti del prenditore per intervenuto accordi di compensazione, richiese la revo- ca del decreto ingiuntivo e la condanna del banco alla restituzione della somma di lire 3.000.00 erroneamente pagata. 2 Il Pretore rigettò l'opposizione, con la motiva- zione che se pur l'azione cambiaria era pacificamente prescritta e il Banco, quale giratario, non aveva azio- ne causale nei confronti del NA che aveva emes- So i titoli in favore di tale Vitale, il NA stesso, con la lettera inviata al Banco tramite il suo procuratore, aveva riconosciuto l'esistenza del debito così che restava superata ogni questione circa la vali- dità delle cambiali come atti ricognitivi di debito nonché circa la tempestività della girata. Il tribunale di Venezia, all'esito del giudizio di appello, rigettò il gravame del NA, confermando la sentenza del Pretore. In relazione alla pretesa di pagamento avanzata dal Banco, il Tribunale ha assegnato valore fondamen- tale alla lettera datata 27.10.1995 inviata al Banco stesso dal legale del NA e contenente una di- chiarazione di disponibilità alla risoluzione stragiu- diziale della questione relativa ai tre titoli cambiari nonché una proposta di pagamento rateale. Come già prima aveva ritenuto il Pretore, in tale lettera, il Tribunale ha ravvisato una ricognizione di debito avente gli effetti di cui all'art. 1988 C.C. ed ha poi rilevato che il debitore NA non aveva dato prova alcuna della inesistenza del rapporto sotto- 3 stante in ordine al quale operava, appunto, la presun- zione posta dalla norma suindicata. Avverso tale sentenza, il NA ha proposto ricorso per cassazione, al quale il Banco resiste con controricorso, anche deducendone l'inammissibilità per difetto di procura speciale. Il ricorrente ha depositato una memoria difensiva. Motivi della decisione E' valida, anche in virtù dello specifico riferi- mento "alla causa oggetto del presente atto" la pro- cura che il ricorrente NA ha rilasciato al suo procuratore in calce al ricorso per cassazione, procura . speciale che, nel corpo del l'originale del ricorso, figura prima della relazione di notifica del ricorso stesso. In relazione a tale procura, non sussiste, dunque, alcuna ragione di inammissibilità del ricor- SO. Il ricorrente ha formulato due motivi di cassazio- ne: con il primo ha denunciato la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2733 e 2730 cod. civ." La censura è riferita al "riconoscimento del debito" che "erroneamente" i giudici di merito avreb- bero ritenuto efficacemente dichiarato dal legale di esso ricorrente ad onta della inesistenza di una procu- 4 ra che lo abilitasse al compimento di un atto di natura negoziale. Con il secondo motivo è denunciata la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1987, 1988, 2909 e 2944 c.c. nonché il vizio logico della motivazione". La tesi svolta è che ancora erroneamente il Tri- individuato nel presunto riconoscimento bunale aveva di debito un nuovo ed autonomo riconoscimento di debi- " to sovrapponentesi ai titoli di credito scaduti“. Al riconoscimento stesso era stato in tal modo assegnato и non più l'effetto semplicemente confermativo di un pre- esistente rapporto sostanziale bensì il valore di auto- noma fonte di obbligazione per di più idonea, nel caso di specie, a far rivivere il credito portato dai titoli cambiari del quale la sentenza del Pretore, divenuta giudicato sul punto, aveva accertato l'estinzione per prescrizione. Il primo motivo è inammissibile in quanto, con- trastando la riferibilità ad esso ricorrente della di- chiarazione ricognitiva contenuta nella lettera inviata al Banco dal suo legale il 27.10.1995, introduce una questione del tutto nuova, che non risulta sottoposta all'esame dei giudici di merito. Risponde alla strut- tura stessa e alle finalità del giudizio di legittimità che i motivi di ricorso debbono investire, a pena, ap- 5 punto, di inammissibilità, questioni che siano già com- prese nel thema decidendum del giudizio di secondo gra- do (può peraltro rilevarsi, dalla motivazione della sentenza ora impugnata, nella parte in cui riassume i motivi di gravame, che il NA esplicitamente assunse la paternità della suddetta dichiarazione rico- gnitiva allorché dedusse che la lettera era stata in- viata al Banco nel convincimento dell'esistenza del de- bito, se pure il corrispondente credito, pervenuto al Banco attraverso la girata c.d. impropria, in quanto successiva al protesto, si era estinto per pre- scrizione). Il secondo motivo di ricorso è infondato. Sul piano dei principi, può convenirsi con il ri- corrente che la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce fonte auto- noma di obbligazione, ma ha soltanto effetto conferma- tivo di un preesistente rapporto fondamentale, po- nendo la norma dell'art. 1988 C.C. soltanto un'astrazione meramente processuale dalla causa deben- di, che, per il destinatario della promessa comporta non più che una relevatio ab onere probandi circa l'esistenza del rapporto fondamentale (in tal senso V. le pronunce di questa Corte n. 12833 del 1999, n. 280 del 1997, n. 1568 del 1975 ed altre conformi). 6 Ancora in via generale ed astratta, nemmeno può dubitarsi che la girata fatta posteriormente al prote- sto (che tale fosse la girata dei titoli nel caso di specie si ricava dalla sentenza ora impugnata, V. pag. 4) produce gli effetti di una cessione ordi- naria. In tal senso, in effetti, espressamente dispone la norma dell'art. 24 della legge cambiaria (r.d. n. 1669 del 1933). Ciò posto, deve escludersi che il tribunale abbia assunto la lettera 27.10.1995 nel suo contenuto di ri- conoscimento di debito, come "fonte autonoma, e nuova, dell'obbligazione" di esso NA, sostituendola al titolo cambiario. Null'altro ha rilevato, infat- ti il Tribunale (e già il primo giudice) se non che con tale dichiarazione ricognitiva nella quale, peraltro, secondo ciò che dalla stessa sentenza risul- ta (pagg. 4 e 5), era esplicito il riferimento all'obbligazione cambiaria, della quale il Cecchina- to proponeva l'adempimento attraverso un pagamento ra- teale della somma costituente l'importo dei tre titoli il debitore aveva riconosciuto il Banco quale suo creditore (cessionario) in luogo del Vianello, ori- ginario prenditore dei titoli. In questo senso manifestamente depone la motiva- sul punto della zione della sentenza 7 "sovrapposizione" del riconoscimento del debito al titoli cambiari scaduti. L'ulteriore aspetto della censura contenuta nel mo- tivo in esame, attraverso la quale il ricorrente ad- debita al tribunale di aver fatto rivivire, attra- verso l'attribuzione alla dichiarazione ricognitiva in questione di una autonoma efficacia sostanziale, un debito del quale il primo aveva rilevato l'estinzione per prescrizione, è anch'esso privo di ogni fondamento. Il rilievo della prescrizione ebbe a riguardare - al- la stregua della sentenza ora impugnata (v. pag. 2 della motivazione) non già il debito bensì l'azione と cambiaria, secondo la stessa prospettazione del Cec- chinato che l'aveva eccepita. Il ricorso dev'essere dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, li- quidate in complessivi euro 1.200,00 (milleduecento) di cui 1.000,00 per onorario, 100 per esborsi e 100 per spese generali. Così deciso addì 6 (sei) novembre 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. 0 Il Consigliere estensore た Walter Celentano CORTE SUPREMA CAPSATIONE Prime S ome Calle Depositat cheria 14 MAR 2003P. Il ILCANCELLIERE Il Presidente Giovanni Losavio чектин Лодой IL CANCELLIERE Andrea Bianchi OORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 1-12-2003 serie 4 al n. 39887 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Roberto Ricciと IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA