Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6924
CASS
Sentenza 21 maggio 2001

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Un'area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati "uti cives" ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non "uti singuli", ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato ovvero quando vi sia stata con la cosiddetto "dicatio ad patriam" l'asservimento del bene da parte del proprietario all'uso pubblico di una comunità indeterminata di soggetti considerati sempre "uti cives", di talché il bene stesso viene ad assumere le caratteristiche intrinseche analoghe a quelle di un bene demaniale.

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  • 1Natura pubblica o privata di una strada:criteri d'accertamento e giudice competente
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 19 febbraio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6924
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6924
Data del deposito : 21 maggio 2001

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