Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
Un'area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati "uti cives" ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non "uti singuli", ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato ovvero quando vi sia stata con la cosiddetto "dicatio ad patriam" l'asservimento del bene da parte del proprietario all'uso pubblico di una comunità indeterminata di soggetti considerati sempre "uti cives", di talché il bene stesso viene ad assumere le caratteristiche intrinseche analoghe a quelle di un bene demaniale.
Commentario • 1
- 1. Natura pubblica o privata di una strada:criteri d'accertamento e giudice competenteRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 19 febbraio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6924 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA NC, DE LI LE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIETRO COSSA 13, presso lo studio dell'avvocato MALDONATO FRANCO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ER NT, VA IU, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA S LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell'avvocato DEL PRATO ENRICO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 42/98 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 05/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Franco MALDONATO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Enrico DEL PRATO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 7/12/1988, AR AN e LL SE convenivano in giudizio davanti al tribunale di Sala Consilina i coniugi RO ES e De FI AC, per far dichiarare l'inesistenza, in capo a costoro, di diritti di servitù di passaggio su una striscia di terreno adibita a strada privata di loro proprietà, sita in territorio del Comune di Vibonati, e per la condanna degli stessi alla eliminazione del cancelletto attraverso il quale esercitavano il passaggio a piedi per accedere all'appartamento, confinante con la strada predetta, sulla quale transitavano abusivamente anche con autoveicoli.
Nel costituirsi in giudizio, i convenuti assumevano che il cancelletto era preesistente all'acquisto, da parte loro, dell'appartamento, avvenuto il 28/10/1973; che la strada de qua era stata sempre utilizzata, fin dal 1967, come deposito di materiale e per l'accesso al cantiere, prima, ed alle abitazioni che vi erano state costruite, dopo;
che, comunque, la strada era da considerarsi "vicinale", per cui chiedevano, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata tale ed, in subordine, che fosse dichiarato acquistato per usucapione il loro diritto di passaggio e di posteggio esercitato sulla stessa.
Con sentenza in data 15.11/28.12.1995, il tribunale, all'esito di espletata istruttoria, dichiarava che il terreno di proprietà degli attori, "per tutto quanto espresso nella parte motiva, costituiva strada vicinale" e condannava gli stessi alle spese. Proposto appello principale da AR e LL ed incidentale dai coniugi RO e De FI, la corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 5 febbraio 1998, ha accolto l'appello principale e, per l'effetto, ha condannato i coniugi RO e De FI, in solido, a murare il cancelletto collegante la corte di loro proprietà con la stradina di proprietà degli appellanti, facendo loro divieto assoluto di passare per la stradetta in questione o di farne qualsiasi altro uso;
ha rigettato l'appello incidentale ed ha condannato gli appellati, in solido, al pagamento agli appellanti delle spese del doppio grado di giudizio. Le argomentazioni poste dalla corte salernitana a sostegno delle riportate statuizioni possono così riassumersi: dall'esame e dalla valutazione delle risultanze processuali(tutte puntualmente richiamate in motivazione) è emerso che la strada in questione non può essere considerata "via vicinale pubblica", per la mancanza dei requisiti del passaggio, esercitato iure servitutis publicae, da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale, della concreta idoneità della strada stessa a soddisfare, anche con l'effettivo collegamento con la via pubblica, esigenze di generale interesse, ed, infine, di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (dicatio ad patriam).
Quanto, poi, all'assunto dei coniugi RO-De FI, relativo al preteso acquisto per usucapione del diritto di passaggio sulla strada de qua, la corte di appello, dopo avere richiamato le argomentazioni, che ha dichiarato di condividere ("il decisum sul punto va condiviso"), svolte dal tribunale per negare che si fosse verificato tale acquisto, ha integrato la motivazione della sentenza del primo giudice, evidenziando che, nella fattispecie, non sussistono gli estremi della possessio ad usucapionem richiesti per l'acquisto della servitù di passagio (o per quella "atipica" di posteggio), ne' sotto il profilo del corpus ne' sotto quello dell'animus, ed indicando, a conforto di siffatto suo convincimento, gli elementi di giudizio (documenti e testimonianze), che l'hanno indotta ad accogliere, alla fine, la domanda di negatoria servitutis proposta dal AR e dal LL nei confronti dei coniugi RO-De FI. Ricorrono questi ultimi per la cassazione della sentenza, deducendo due motivi di gravame;
resistono con controricorso AR AN e LL SE.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Denunciano i ricorrenti RO e De FI:
1) Violazione o falsa applicazione dell'art. 825 c.c.. Omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Contestano, i ricorrenti, con tale motivo. la interpretazione e la valutazione, da parte della corte di appello, degli elementi di giudizio acquisiti al processo - descrizione della situazione dei luoghi risultante dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio ed allegati, documentazione proveniente dal Comune di Vibonati, testimonianze -, e la conclusione che ne è stata tratta, circa la insussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure publicae servitutis da una collettività di persone uti cives e non uti singuli, e, quindi, della non "vicinalità" della strada per mancanza della dicatio ad patriam;
laddove, viceversa, entrambi i predetti requisiti risultano sussistenti, come si evince chiaramente, a ben vedere, proprio da quegli stessi elementi - singolarmente individuati ed indicati nel ricorso - presi in esame, ma non correttamente valutati dal giudice di appello.
2) Violazione o falsa applicazione dell'art. 1140, in relazione all'art. 1158 c.c.. Omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia. La censura si riferisce alla valutazione, ancora una volta errata, fatta dalla corte di appello, delle testimonianze (testi TA SE e AR SE, quest'ultimo venditore agli attori, odierni resistenti, del cespite comprendente la stradina in questione e portatore, quindi, di interesse personale nella causa, per gli obblighi di garanzia su di lui incombenti nei riguardi degli acquirenti per la possibile evizione del cespite venduto) e della scrittura privata in data 18/7/1988 atto di comodato), da cui quel giudice ha tratto il convincimento che alla data di instaurazione del presente giudizio (7/12/1988) non fosse ancora decorso il tempo utile (20 anni) all'acquisto per usucapione della servitù di cui si discute;
mentre è certo che, come è risultato dalla deposizione del TA, correttamente interpretata, l'utilizzazione della stradina de qua, con la collocazione del cancello per l'accesso alla stessa, deve farsi risalire incontestabilmente, quanto meno, al 30/8/1968, che è la data di inizio dei lavori, desumibile dalla licenza di costruzione, e, cioè, in epoca anteriore alla costruzione del fabbricato attualmente di proprietà di essi ricorrenti. La conclusione è, dunque, quella per cui deve ritenersi che alla data di notifica della domanda introduttiva del giudizio - unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione - era già maturato il ventennio utile per l'usucapione dei diritti di accesso e passaggio lungo la stradina.
Quanto, poi, alla pretesa inesistenza dell'animus possidendi nei ricorrenti, desunta dalla corte di merito dalla menzionata scrittura privata in data 18/7/1988, sottoscritta soltanto da AR e LL, con la quale essi ricorrenti avrebbero accettato le concessioni di passaggio e di posteggio (relativamente alla strada de qua) a titolo di comodato precario - riconoscendo appunto, in tal modo, implicitamente, secondo quel giudice, la inesistenza dell'animus possidendi -, la censura è riferita alla rilevanza data alla scrittura medesima, al fine di inferirne che in essa era contenuta l'ammissione di un fatto sfavorevole ai convenuti RO e De FI che l'avevano prodotta in giudizio (la già ricordata inesistenza dell'animus possidendi), nonostante che non fosse stata da loro sottoscritta e non potesse, pertanto, essere interpretata e fatta valere contro di loro.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che la corte di appello, pur in presenza di tutti i requisiti che, secondo legge e criteri elaborati dalla giurisprudenza, caratterizzano una strada vicinale, abbia negato tale natura a quella sulla quale essi esercitano o pretendono di esercitare il passaggio per accedere alla loro abitazione.
La censura non ha pregio, in quanto quel giudice, dopo aver ricordato che, sulla base dei principi enunciati da questa Suprema Corte, un'area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio, quando l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato (ved., tra le altre, sent. n. 5312/98), ovvero quando vi sia stato, con la c.d. dicatio ad patriam, l'asservimento del bene, da parte del proprietario, all'uso pubblico di una comunità indeterminata di soggetti, considerati sempre uti cives, di tal che il bene stesso viene ad assumere caratteristiche intrinseche analoghe a quelle di un bene demaniale (sent. n. 12181/98; n. 9903/95); dopo avere ricordato tali principi, il giudice di appello - si diceva - ha escluso, con motivazione logica, convincente e coerentemente ancorata ai fatti accertati, che la strada de qua possa essere considerata alla stregua di una via vicinale. E ciò tanto più, ove si tenga presente che, per quanto è dato desumere dalla stessa motivazione, gli accertamenti compiuti in sede di merito, - di cui si è dato debito conto in sentenza, con l'indicazione di tutti gli elementi Piu significativi e rilevanti ai fini della decisione, poi adottata, - hanno portato quel giudice a concludere che il passaggio per la strada in questione viene in pratica esercitato soltanto dai proprietari di determinati immobili, che ne hanno diritto servitù di passaggio), in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per la loro privata utilizzazione (sent. n. 5312/98, già cit., e nn. 5037/95 e 6952/95). Non sussistono, quindi, le violazioni di legge ed i vizi di motivazione denunciati con il primo motivo del ricorso. Parimenti priva di pregio è la censura mossa con il secondo motivo, avendo la corte di appello, nell'escludere il preteso acquisto per usucapione, da parte dei ricorrenti, della servitù di passaggio attraverso la strada in questione, ha fatto, ancora una volta, corretta applicazione della legge in materia, fornendo, nel contempo, adeguata e convincente motivazione della sua decisione. Ha negato, in particolare - concordando, sul punto, con il giudizio formulato dal tribunale - che le risultanze processuali avessero offerto la prova del potere di fatto sulla strada de qua, idoneo all'acquisto del relativo diritto per usucapione, esercitato continuativamente per venti anni dai ricorrenti per accedere alla loro abitazione, non essendosi riscontrata, nella fattispecie, la presenza dei requisiti che caratterizzano appunto il possesso ad usucapionem, cioè il corpus e l'animus, intesi nel senso più volte chiarito e precisato da questa Suprema Corte (ved., tra le altre, sent. n. 4436/96). La corte territoriale ha compiuto, invero, un esame completo e dettagliato di tutte le acquisizioni processuali (atto di acquisto della proprietà da parte degli attuali ricorrenti, testimonianze, scrittura privata di comodato del 18/7/1988), e, mettendo a raffronto gli opposti assunti e deduzioni delle parti in causa, è pervenuta, con ragionamento assolutamente immune da vizi logici e corretto sotto il profilo giuridico, alla conclusione che non soltanto i coniugi RO-De FI non avevano fornito la prova di avere esercitato il passaggio attraverso la strada de qua per il tempo utile all'acquisto per usucapione del relativo diritto di servitù (art. 1158 c.c.), ma che neppure potessero avere, tenuto conto delle circostanze nelle quali concretamente usavano la strada stessa per accedere alla loro abitazione o per parcheggiarvi, con il consenso dei proprietari AR e LL, le autovetture, l'animus possidendi (art.1140 c.c.), in virtù del quale il potere di fatto sulla cosa fa sorgere, come è noto, in capo a chi lo esercita, in concorso con l'elemento temporale, il corrispondente diritto (nella fattispecie, la pretesa servitù di passaggio).
Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in lire 439.400, oltre a lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2001