Sentenza 12 marzo 2001
Massime • 1
Atteso che la decisione sulla giurisdizione si caratterizza dal fatto che l'apprezzamento affidato al giudice, col correlativo potere di qualificazione giuridica, deve essere esercitato in riferimento ad elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati, un reale conflitto di giurisdizione può configurarsi quando le decisioni contrastanti conseguano a valutazioni di dati omogenei, nel senso che entrambe presuppongano l'esercizio del suddetto potere in modo astratto e con esclusivo riferimento a quelle deduzioni ed allegazioni. Situazione alla quale non può essere assimilata quella nella quale uno dei giudici emetta, secondo l'esposto criterio, una pronuncia declinatoria del proprio potere di giudicare, mentre l'altro provveda all'accertamento postulato dalla domanda e, all'esito di esso, neghi in concreto (ossia, in relazione alle modalità della situazione controversa effettivamente riscontrate sulla base delle risultanze istruttorie) l'esistenza di quel medesimo rapporto la cui configurabilità astratta (cioè, in base alla domanda) sia stata posta a fondamento dell'anzidetta pronuncia. Caso quest'ultimo, in cui il conflitto di giurisdizione è inesistente (la S.C. ha così dichiarato inammissibile il proposto ricorso per conflitto negativo di giurisdizione, in una fattispecie in cui l'A.G.O. aveva negato la giurisdizione sulla base dell'oggetto della domanda, mentre il G.A. aveva riconosciuto la propria giurisdizione, pur preliminarmente precisando che tale riconoscimento avveniva a prescindere dalla statuizione in concreto circa la sussistenza dei requisiti necessari per poter affermare l'effettiva configurabilità di un rapporto di pubblico impiego).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2001, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. RAFAELE CORONA - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT AN, elettivamente domiciliato in, ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 158, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RANIERI FELICI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 9 DI MACERATA, GESTIONE LIQUIDATORIA U.S.L. N. 15 DI MACERATA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentate e difese dall'avvocato MARCO BERTINELLI TERZI, giusta delega in calce al ricorso passivo;
- controricorrenti -
nonché contro
REGIONE MARCHE;
- intimata -
per regolamento di giurisdizione avverso la sentenza definitiva n. 1423/98 del Tribunale amministrativo regionale di ANCONA, depositata il 4/12/1998 e avverso la sentenza definitiva n. 87 della Pretura di Macerata depositata in data 13/03/91, depositata il 04/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
uditi gli Avvocati Felici RANIERI, Sergio DEL VECCHIO, Adriano CASELLATO, per delega dell'avvocato Marco BERTINELLI TERZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità. Svolgimento del processo
Il sig. Ermanno Pasutto, assumendo di avere stipulato con le Istituzioni riunite di cura e ricovero di Macerata una convenzione per la consulenza odontoiatrica, poi proseguita in favore della locale U.S. n. 17, e di avere, in aggiunta alle attività convenzionate ed al di là degli orari per esse stabiliti, svolto, con assoggettamento al potere direttivo della controparte, ulteriori prestazioni, quali la disponibilità per le urgenze odontoiatriche, gli interventi in sala operatoria e l'assistenza ai degenti, adiva il Pretore di Macerata, chiedendo un equo compenso per questo supplemento di collaborazione o, in subordine, un'indennità ex ari 2041, in considerazione della locupletazione che l'amministrazione aveva conseguito.
Il giudice adito, con sentenza depositata in cancelleria il 13 marzo 1991, dichiarava il difetto della giurisdizione ordinaria, in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo, sul rilievo della riconducibilità della "causa petendi" ad un rapporto di impiego pubblico, quale deve ritenersi dedotto ogni qual volta le pretese fatte valere in giudizio si ricolleghino a prestazioni rese, con continuità ed in regime di subordinazione, ad un ente pubblico non economico.
Il ricorrente adiva, allora, il Tribunale amministrativo regionale delle Marche, il quale, con sentenza depositata il 4 dicembre 1998, premesso che la domanda era da ritenere effettivamente devoluta alla propria giurisdizione esclusiva, la giudicava, tuttavia, inammissibile, per la parte concernente le prestazioni rese in regime convenzionale e la rigettava, per la parte concernente le prestazioni ulteriori.
Il T.A.R. osservava, in particolare, che la prima di tali statuizioni era determinata dal difetto di tempestiva impugnazione degli atti attributivi dell'impropria qualificazione privatistica al rapporto in contestazione e che la seconda si imponeva in relazione alle risultanze istruttorie, le quali smentivano l'assunto dell'interessato di avere svolto in regime di subordinazione le prestazioni estranee alla convenzione.
Aggiungeva, infine, il giudice amministrativo, che la riscontrata carenza del rapporto di pubblico impiego non toglieva, tuttavia, ogni rilievo all'avvenuto espletamento di tali ultime prestazioni, ne' impediva di avanzare, a causa delle medesime, istanze di tutela di competenza giurisdizionale del giudice ordinario.
Il sig. Pasutto, assumendo che le menzionate sentenze, passate entrambe in giudicato, configurino un conflitto negativo di giurisdizione, ha proposto alle Sezioni unite di questa Corte ricorso per la risoluzione del medesimo ed ha, poi, depositato una memoria illustrativa.
Resistono con controricorso la Gestione liquidatoria della USL, n. 15 e la ASL, n. 9 di Macerata. Non si è costituita la Regione Marche.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
La denuncia di un conflitto negativo di giurisdizione presuppone che le contrapposte pronunzie si caratterizzino per la comune delibazione della questione pregiudiziale sulla "potestas judicandi", ai sensi dell'art. 386 cod. pro. c. civ., vale a dire in base all'oggetto della domanda, inteso, secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr., fra le tante conformi e da ultime, le sentenze 21 dicembre 1999, n. 915, 10 giugno 1998, n. 5762, 8 luglio 1998, n. 6626), come petitum sostanziale, ossia non solo e non tanto in funzione della particolare statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi" significativa dell'intrinseca natura del rapporto dedotto dall'attore a fondamento delle sue pretese ed individuata dal giudice adito con riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto a quest'ultima dal diritto positivo.
In altre parole, atteso che la decisione sulla giurisdizione si caratterizza dal fatto che l'apprezzamento affidato al giudice, col correlativo potere di qualificazione giuridica, deve essere esercitato in riferimento ad elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati - come è bene messo il luce dalla testè citata norma, là dove, dopo avere prescritto che una decisione siffatta "è determinata dall'oggetto della domanda", ha cura di precisare che essa "quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda" - un reale conflitto può configurarsi quando le decisioni contrastanti conseguano a valutazioni di dati omogenei, nel senso che entrambe presuppongano l'esercizio del suddetto potere in modo astratto e con esclusivo riferimento a quelle deduzioni ed allegazioni: situazione cui non può essere assimilata quella nella quale uno dei giudici emetta, secondo l'esposto criterio, una pronuncia declinatoria della propria "potestas judicandi" mentre l'altro realmente provveda all'accertamento postulato dalla domanda e, all'esito di esso, neghi in concreto, cioè in relazione alle modalità della situazione controversa effettivamente riscontrate sulla base delle risultanze istruttorie, l'esistenza di quel medesimo rapporto la cui configurabilità astratta (cioè in base alla domanda) sia stata posta a fondamento dell'anzidetta pronuncia.
Nel caso in esame si verifica esattamente questa seconda situazione, di inesistenza del conflitto.
Il giudice ordinario ha negato la propria giurisdizione sulla base dell'oggetto della domanda, avendolo identificato nella retribuzione di prestazioni (in aggiunta a quelle contemplate da collaterale rapporto convenzionale) rese in favore di un ente pubblico non economico, con continuità e con vincolo di subordinazione, e, quindi, in un "petitum" sostanziale configurabile come rapporto di pubblico impiego.
Il giudice amministrativo ha, invece, sulla medesima base, espressamente e pregiudizialmente (nel disattendere specifica eccezione di parte resistente), riconosciuto la propria giurisdizione ed ha correttamente precisato che tale riconoscimento avveniva "a prescindere dalla statuizione in concreto circa la sussistenza dei requisiti" necessari per potere affermare l'effettiva configurabilità di un rapporto di pubblico impiego (cfr. il secondo capoverso delle considerazioni in "Diritto" della sentenza). Questa precisazione ed il successivo sviluppo della trama argomentativa della decisione, confermano che il giudice ha inteso provvedere sulle pretese del ricorrente, in applicazione del ricordato principio per cui le statuizioni sulla giurisdizione, ancorché implicanti la continuazione del processo davanti al giudice adito non influenzano quelle, successive, sul merito. In quest'ordine di idee, la denegata sussistenza dei requisiti del rapporto di impiego pubblico costituisce risultanza effettuale dell'accertamento delle concrete modalità di espletamento delle suddette prestazioni estranee al rapporto convenzionale, avendo il giudice amministrativo rilevato, alla stregua delle prove acquisite, che le relative attività erano svolte dal ricorrente senza vincolo di subordinazione;
sicché il richiamo alla giurisdizione ordinaria, che si legge nel terzultimo capoverso delle considerazioni in "Diritto", non smentisce l'esposta "ratio" della decisione, ne' concreta una pronuncia declinatoria della giurisdizione in conflitto con quella resa in precedenza dal giudice ordinario, ma è dichiaratamente attinente ad eventuali, diverse domande dell'interessato, intese a far valere il diritto alla remunerazione di attività aventi carattere libero - professionale, inerenti cioè ad un rapporto non identificabile, per natura, con quello già ritenuto, rispettivamente, alla stregua dell'oggetto delle domande introduttive dei due giudizi fin qui espletati, sottratto alla cognizione del giudice ordinario, ed in concreto inesistente, per effetto degli accertamenti compiuti dal giudice dotato di giurisdizione in base a tale medesimo oggetto.
Conferma definitiva di questa situazione si trae dal dispositivo della sentenza del TAR, che, coerentemente con il descritto "iter" logico - giuridico della motivazione, non reca alcuna statuizione in punto di difetto della giurisdizione, ma solo statuizioni su questioni di merito, come quella di inammissibilità (per decadenza dal potere di impugnazione degli atti amministrativi contestati) e di rigetto (per difetto di un rapporto del tipo dedotto). Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali nei confronti delle parti costituite.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese fra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2001