Sentenza 15 febbraio 2002
Massime • 2
Il reato di cui all'art. 118 del D. Lgs 29 ottobre 1999 n. 490 (esecuzione di opere su beni culturali in assenza di autorizzazione) non si estingue in conseguenza del rilascio della concessione in sanatoria di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, come avviene ex art. 22 stessa legge per il reato urbanistico, atteso che il rilascio della concessione in sanatoria estingue soltanto i reati previsti dalle norme urbanistiche e non anche quelli previsti da altre disposizioni di legge.
In materia edilizia, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 è richiesto che l'opera eseguita originariamente in assenza di concessione o autorizzazione presenti la cosidetta "doppia conformità", ovvero che sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento e che risultasse tale anche al momento della sua realizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2002, n. 11149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11149 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 15/02/2002
Dott. ANTONIO ZUMBO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - N. 963
Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - N. 44465/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
avverso l'ordinanza in data 3.10.2001 del Tribunale di Napoli, con la quale è stato rigettato l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 12.7.2001, che ha disposto la revoca del sequestro di opere abusive nei confronti di OS BI Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale, che ha disposto la revoca del sequestro di opere di ristrutturazione e mutamento di destinazione d'uso di un sottotetto, in un fabbricato vincolato, in seguito al rilascio di concessione in sanatoria. Hanno osservato i giudici del gravame, in ordine alle contestazioni della appellante pubblica accusa, afferenti alla legittimità della predetta concessione, che quest'ultima è conforme alle disposizioni della legge regionale n. 15 del 2000 - della quale si è rilevata la correttezza costituzionale, - che consentono il mutamento della destinazione d'uso dei sottotetti, subordinandone l'ammissibilità al solo requisito della preesistenza alla data del 17.10.2000. Hanno rilevato inoltre i giudici dell'impugnazione che, secondo numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa, ai fini della validità della concessione in sanatoria, non occorre il requisito della doppia conformità del provvedimento, essendo sufficiente che l'opera sia conforme agli strumenti. urbanistici vigenti all'epoca del rilascio della concessione e, in ogni caso, che il mutamento di destinazione d'uso del sottotetto di cui si tratta era consentito all'epoca della sua realizzazione dall'art. 17, comma 7, delle norme di attuazione del D.P.G.R.C. 29.6.1998 n. 9297 (cosiddetta variante di salvaguardia del piano regolatore della città di Napoli). Si è osservato, infine, che l'immobile oggetto dell'intervento di mutamento della destinazione d'uso non è soggetto a vincolo paesaggistico, bensì a vincolo di interesse storico, e che le opere oggetto di concessione in sanatoria sono state regolarmente autorizzate dalla competente Sovrintendenza.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che lo censura per violazione della normativa di diritto sostanziale che regola l'attività edilizia, nonché per contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente, premessi rilievi critici in ordine alla coerenza logica della pluralità di argomentazioni con le quali l'ordinanza impugnata ha ritenuto la legittimità della concessione in sanatoria di cui si tratta, deduce l'errata interpretazione dell'art. 13 della L. n. 47/85 da parte dei giudici di merito in ordine alla asserita sufficienza della conformità della concessione in sanatoria ai soli strumenti urbanistici vigenti al momento della domanda, rilevando che la norma citata richiede anche la conformità dell'opera con quelli vigenti all'epoca della sua realizzazione. Contesta, altresì, la interpretazione dell'art. 17, comma 7, delle norme di attuazione del D.P.G.R.C. 29.6.1998 n. 9297, sostenuta nel provvedimento impugnato, osservando che, per il limite imposto dalla medesima disposizione alla esecuzione di interventi di sola manutenzione, il mutamento di destinazione d'uso consentito è solo quello che non comporti modificazioni edilizie. Viene contestata, infine, la conformità della autorizzazione della Sovrintendenza alle opere abusive effettivamente realizzate e, soprattutto, che quest'ultima abbia effetto estintivo in relazione al reato corrispondente ed allo stesso reato di cui all'art. 20 della L. n. 47/85. Il ricorso è fondato.
L'art. 13, primo comma ultima parte, della L. n. 47/85 espressamente richiede, ai fini del legittimo rilascio della concessione in sanatoria, il requisito della cosiddetta doppia conformità e, cioè, che l'opera eseguita in assenza della concessione o autorizzazione sia "conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati o non in contrasto con quelli adottati si a al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda". (cfr., peraltro, sulla necessità della doppia conformità la giurisprudenza consolidata di questa Corte: sez. 3^, 200010601, Marinaro P e altro, riv. 217577; sez. 3^, 199704398, Candela, riv. 208049).
È stato, peraltro, anche affermato reiteratamente da questa Corte che "in tema di declaratoria di estinzione del reato edilizio per concessione in sanatoria il giudice penale deve accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, la concessione non estingue il reato. In tal caso il giudice non disapplica una concessione illegittima bensì verifica l'esistenza di tutti i presupposti della fattispecie estintiva delineata sugli artt. 13 e 22 legge 28 febbraio 1985, n. 47". (sez. 3^, 199301406, Cipriano, riv. 195540; sez. 6^, 199209397, Talamo e altri, riv. 192243).
Erroneamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha affermato che, ai fini della valutazione della legittimità della concessione in sanatoria di cui si tratta e del conseguente effetto estintivo sul reato edilizio, è sufficiente l'accertamento della conformità del provvedimento alle disposizioni della legge della Regione Campania n.15 del 2000, vigente all'epoca della presentazione della relativa domanda.
Deve essere, altresì, rilevato che l'art. 17, comma 7, delle norme di attuazione del D.P.G.R.C. 29.6.1998 n. 9297, vigente all'epoca di esecuzione dei lavori in assenza di concessione, non può essere interpretato, come prospettato nel provvedimento impugnato, quale disposizione legittimante il mutamento di destinazione d'uso dei sottotetti, in qualsiasi modo realizzato.
Esattamente, invero, è stato evidenziato dalla pubblica accusa ricorrente che la medesima disposizione limita gli interventi consentiti sugli organismi edilizi, cui si riferisce la previsione normativa, a quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della L. n. 457/78 e, cioè, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Da tale limite, pertanto, deriva che anche il mutamento di destinazione d'uso non era assentibile, se realizzato mediante interventi di ristrutturazione o, comunque, eccedenti quelli di mera manutenzione.
Orbene, l'ordinanza del Tribunale non ha affatto accertato la conformità del mutamento di destinazione d'uso del sottotetto dissequestrato alla previsione della disposizione esaminata in relazione alla natura degli interventi eseguiti per realizzarlo. È, infine, fondata anche la censura del P.M. afferente all'esclusione dell'effetto estintivo della concessione in sanatoria sul reato configurabile, ai sensi dell'art. 118 della L. n. 490/99 o della pregressa normativa di cui alla L. n. 1089/1939 (art. 59), in conseguenza della mancata richiesta dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo prima dell'esecuzione delle opere.
Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 47/85, infatti, il rilascio della concessione in sanatoria estingue i soli reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non anche quelli previsti da altre disposizioni di legge.
L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio il 15 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2002