Sentenza 9 gennaio 1998
Massime • 2
È inammissibile per genericità del motivo dedotto il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in cui il giudice abbia affermato che, in base agli atti, non sussistevano le condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., allorché siano indicate le ragioni in diritto e in fatto scriminanti.
Qualora l'imputato si limiti a chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si diffonda, in un'analitica motivazione per escludere l'esistenza di elementi sui quali possa essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta, uno specifico obbligo motivazionale sul punto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/1998, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE LA CAVA Presidente del 9/1/98
1. Dott. PIETRO GRASSANO Consigliere SENTENZA
2. " VINCENZO TRIONE " N. 106
3. " ERNESTO PERNA LA TORRE " REGISTRO GENERALE
4. " FRANCESCO MALAGNINO " N. 28163/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da TO AR, nato ad [...] il 25-12- avverso la sentenza della Pretura di Trani emessa in data 10-2-1997
con la quale ex art.444 c.p.p. - su richiesta delle parti - è stata applicata la pena concordata per il reato di cui all'art. 648 c.p. di mesi quattro di reclusione e lire 200.000 di multa
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Francesco Malagnino Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato che il TO ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe denunciando vizio di motivazione in ordine alla applicabilità dell'art. 129 c.p.p.. Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato. Ed invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'impugnazione avverso la sentenza, nella quale il giudice abbia affermato che in base agli atti non sussistono i presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., è inammissibile per genericità quando, come nel caso in esame, non siano indicate le ragioni in diritto e in fatto scriminanti, mentre, per contro, nel caso in cui l'imputato si sia limitato a chiedere l'applicazione della pena concordata senza dedurre alcun elemento di prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si diffonda in una analitica motivazione per escludere l'esistenza di elementi di prova sui quali possa essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 citato, non richiedendo tale indagine - se negativamente risolta - uno specifico obbligo motivazionale sul punto. Peraltro il giudice, nella sua valutazione, si deve attenere solo alle emergenze processuali esistenti, senza addivenire ad un esame del merito della fattispecie, atteso che questo esame poteva svolgersi solo nel dibattimento cui l'imputato ha rinunciato con la formulazione della detta richiesta.
Considerato che a mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire 2.000.000,
LA CORTE
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di lire 2. 000. 000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 9 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 1998