Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/1998, n. 106
CASS
Sentenza 9 gennaio 1998

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È inammissibile per genericità del motivo dedotto il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in cui il giudice abbia affermato che, in base agli atti, non sussistevano le condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., allorché siano indicate le ragioni in diritto e in fatto scriminanti.

Qualora l'imputato si limiti a chiedere l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., senza dedurre alcuna prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si diffonda, in un'analitica motivazione per escludere l'esistenza di elementi sui quali possa essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., non richiedendo tale indagine, se negativamente risolta, uno specifico obbligo motivazionale sul punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/1998, n. 106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 106
    Data del deposito : 9 gennaio 1998

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