Sentenza 21 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/2001, n. 8468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8468 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
) 4 E 7 C N 3 . O A I N Z P , A I 1 R 9 D T 9 IN NOME DE1 84 6 8 /0 1 S 1 I E - G 1 C REPUBBLICA ITALIANA I E 1 9 - R D 3 1 A U 2 E I D 6 G E 1 T . E N T E N . T R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S A I Oggetto ( PAGAMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE SOMMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 7159/99 Cron.· 19398 Consigliere- Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere Ud. 14/03/01* ConsigliereDott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI PE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di dall'avvocato ARGENTO STEFANO, CASSAZIONE, difeso giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EUROMARMI DI GE LA & C DITTA S, in persona del legale rappresentante pro tempore;
intimato avversO la sentenza n. 43/98 del Giudice di pace di 2001 LICATA, depositata il 30/12/98; 462 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 7159/99 わ Oggetto: pagamento sommar. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 22.12.97, EP VI premesso, per quanto in questa sede ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso, che su istanza della SN UR il giudice di pace di Licata gli aveva ingiunto di pagare la somma di £ 1.500.000 quale residuo d'un mag- gior credito di £ 7.500.000 vantato per la fornitura di di granitouna scala - conveniva innanzi al medesimo giudice la UR di NG RE & C. SN proponen- do opposizione al provvedimento monitorio e chiedendone la revoca sull'assunto dell'integrale pagamento del cre- dito ex adverso dedotto. Costituendosi, la UR di NG RE & C. SN contestava l'integrale pagamento della fornitura as- dall'opponente richiamando la fattura n. 5 del sunto 19.3.97, dalla quale risultava un credito residuo di £ 1.500.000. Con sentenza 30.12.98 il giudice di pace di Licata ritenuto che, per principio generale, la prova del pa- gamento dovesse essere fornita dal debitore, avendo il creditore soltanto l'obbligo di provare la prestazione ed il relativo prezzo;
che, dalla documentazione in atti e dalla dichiarazione resa da teste escusso, risultassero palesi l'esistenza del credito vantato dall'opposta ed il meramente defatigatorio della proposta opposi- carattere questa rigettava e, per l'effetto, dichiarava zione - 7159/99 -2 esecutivo il contestato decreto condannando il VI al pagamento della somma indicatavi oltre agli interessi al soddisfo ed alle spese. Avverso tale sentenza EP VI proponeva ri- corso per cassazione con quattro motivi. La UR di NG RE & C. SN non svolge- va attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per aver superato il giudice di pace i limiti del giudi- zio equitativo costituiti dai principi generali dell'or- dinamento>> ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC, si duole che il giudice di pace, non avendo tenuto conto della fattura e dello scontrino fiscale prodotti, abbia omesso di rispet- tare i principi per cui: la documentazione prodotta fà prova contro chi l'ha scritta o emessa (ex art. 2707 CC); l'annotazione su di un documento fatta dal creditore fà prova, benché non sottoscritta, se tende ad accertare la liberazione del debitore (ex art. 2708 CC); il giudice non può trarre spunti per il suo convincimento da una do- cumentazione evidentemente manomessa;
non può pretermet- tersi l'esame su un fatto decisivo della controversia. Con il secondo motivo, il ricorrente, denunziando nullità della sentenza per motivazione meramente appa- rente>> ex art. 360 n. 4 CPC, si duole che il giudice di 7159/99 -3- pace abbia fornito dell'adottata decisione una motivazio- ne non suffragata da alcun supporto probatorio e tale da precludere l'identificazione della ratio decidendi. Con il terzo motivo, il ricorrente, denunziando vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo di fatto e di omessa valuta- zione di una prova decisiva>> ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC, si duole che il giudice di pace abbia omesso di motivare in merito al dedotto integrale pagamento del credito van- tato dall'opposta e non si sia pronunciato in ordine alla palese manomissione della fattura n. 5/97. Nessuno dei riportati motivi merita accoglimento. Devesi, infatti, tener presente che la sentenza del giudice di pace, ove resa in una controversia il cui va- lore non ecceda i due milioni di lire, è da considerare pronunziata sempre secondo equità per testuale disposi- zione normativa l'art. 113/II CPC, nel testo sostitui- to, con decorrenza 1.5.95, dall'art. 21 L 21.11.91 n. 374, che ha portato il giudizio così regolato nell'alveo della cosiddetta equità formativa o sostitutiva, non sol- tanto correttiva od integrativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrisponden- te all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato nor- me di diritto pur senza riferimento alcuno all'equità, in tale ultima ipotesi dovendosi presumere implicita la cor- rispondenza sic et simpliciter della norma giuridica ap- 7159/99 plicata alla regola d'equità; ciò che già ritenevasi per le pronunzie del conciliatore ed, a maggior ragione, de- vesi ritenere per quelle del giudice di pace, cui non posta neppure la limitazione della rispondenza della de- cisione ai "principi generali della materia", vincolanti in passato il giudice conciliatore ma non, per manifesta espunzione della relativa previsione dalla normativa vi- gente, il giudice di pace. Onde la sentenza pronunziata ex art. 113/II CPC è impugnabile con ricorso per cassazione soltanto in rela- zione ad errores in procedendo e non anche ad errores in iudicando, atteso che il giudizio di equità, per la sua stessa natura, sfugge ad ogni nuova valutazione da parte del giudice superiore, salvo il rispetto delle norme CO- stituzionali, delle norme concernenti materie soggette a riserva assoluta di legge, delle norme di diritto comuni- tario di rango superiore alle ordinarie e dei principi generali dell'ordinamento. 3Le censure mosse dal ricorrente ex art. 360 n. CPC non attengono, tuttavia, ad alcuna delle menzionate eccezioni al criterio dell'inimpugnabilità delle decisio- ni adottate ex lege secondo equità dal giudice di pace, giacchè le norme invocate e l'assioma dedotto con le pri- me tre considerazioni del primo motivo attengono non a principi generali dell'ordinamento, come ritenuto dal ri- corrente, bensì a specifici criteri formali di valutazio- 7159/99 A ne di singoli mezzi di prova che il detto giudice, nel- l'esaminare le circostanze di fatto acquisite, ben può non ritenere appropriati a quella soluzione della verten- za improntata ad equità sostanziale cui il suo giudizio deve necessariamente essere inteso mentre l'assioma de- dotto con la quarta considerazione neppur esso attiene a principi generali di diritto sostanziale ma, al più, alla motivazione della sentenza ed all'esercizio del discre- zionale potere di qualsiasi giudice in ordine alla valu- tazione della decisività o meno, ai fini della soluzione della controversia, di ciascuno degli elementi di giudi- zio acquisiti. Appunto in tema di motivazione devesi, poi, tener presente che la sentenza resa dal giudice di pace ex art. 113 sec. CO. CPC può formare oggetto di censura in sede di legittimità soltanto ove affetta da nullità, ex art. 360 n. 4 CPC, per essere la motivazione del tutto man- cante od apparente ovvero fondata su argomentazioni ini- donee ad evidenziarne la ratio decidendi ed, ex art. 360 n. 5 CPC, per essere la motivazione radicalmente ed insa- nabilmente contraddittoria. Orbene, non è obiettivamente riscontrabile nell'im- pugnata sentenza alcuno dei menzionati vizi motivaziona- li, giacché il giudice di pace, richiamato il principi per cui l'onere della prova del pagamento incombe sul de bitore ed evidenziato come nella specie l'opponente ave 7159/99 se dimostrato l'avvenuto versamento di sole £ 6.000.000 £ 700.000 d'acconto attestato sulla fattura e £ 5.300.000 portate da assegno - а fronte d'una fornitura per £ 7.500.000, ha coerentemente ritenuto fondata la pretesa dell'opposto d'ottenere il saldo di £ 1.500.000. Né, al riguardo, può utilmente contestarsi al giu- dice di pace la mancata valutazione della fattura e dello scontrino fiscale quali prove del preteso integrale paga- mento, giacché, anzi tutto, le norme poste dal codice ci- vile in materia d'onere della prova e d'idoneità di cia- scun mezzo di prova addotto dalle parti onde assolvere a tale onere attengono al diritto sostanziale, sì che la non al loro violazione dà luogo ad errores in iudicando, diritto processuale, la sola violazione delle cui norme dà luogo ad errores in procedendo, onde, per i principi regolatori del giudizio ex art. 113/II CPC già richiama- ti, nessuna questione al riguardo può formare oggetto di censura in sede di legittimità. Tanto già basterebbe alla reiezione delle censure in esame, ma può aggiungersi che né la fattura (la corre- zione della cui data, onde farla coincidere con quella dell'emissione dello scontrino, fiscale non è significa- tiva ai fini del punto in controversia e non è stata, co- munque, fatta valere ex art. 221 CPC) né lo scontrino fiscale possono costituire di per se stessi prova del- l'avvenuto pagamento delle somme riportatevi, giacché 7159/99 -7A trattasi di documenti con finalità essenzialmente conta- bili e tributarie dai quali, se è dato desumere l'oggetto e/o il valore della transazione commerciale e sempre che al riguardo non sorga contestazione, non è dato anche desumere alcuna prova certa dell'adempimento delle obbli- -gazioni delle parti né dell'avvenuta consegna della merce né, tanto meno, dell'avvenuto pagamento della stes- sa per il quale possono essere state pattuite modalità e, soprattutto, tempi particolari. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. L'intimata non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.
P. Q. M.
LA CORTE Respinge il ricorso. Così deciso in Camera di Consiglio il 14.3.2001. Il Presidente Il Cons est.Cont Metting IL CANCELLITRE C1 4 7 3 AR . z:0Tele E 9 C 1 A P I - D 1 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA - E 1 C 2 I Roma 21 GIU. 2001. . D L U A IL CANCELLIERE 9 I D 3 G E E T E 6 N E N 4 S . . T E T S T I R ( A