Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
00 7 3 4 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 14374/98 SEZIONE LAVORO Cron. N. 1524 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N. Genghini -Presidente- 1. Dott. Massimo Ettore Mercurio -Consigliere- Ud. 20.10.2000 2. 66 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 3. 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4. " Guglielmo SI -Consigliere- UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 5. " Giovanni OS -Consigliere- dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.
3.000 ha pronunciato la seguente it 1.9 GEN. 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto CANCELLERIA DA ET LE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana 379, presso lo studio dell'Avv. Raimondo Detto- ri, rappresentato e difeso dagli Avvv.ti Federico Isetta e Paolo Morgana del foro di Sassari per procura a margine del ricorso Ricorrente CONTRO · SA OM CH, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Bertoloni 49, presso lo studio dell'Avv. An- SILVIO tonio Occhionegro, rappresentato e difeso dall'Avv. Sivic Piras del foro di Sassari come da procura a margine del controricorso 4335 {" 2 Controricorrente per la cassazione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Sas- sari n. 168/98 dell' 8.4.1998/7.5.1998, R.G. n. 2067/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.10.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis, sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 28.11.1995 EL TO, premesso di avere lavorato alle dipendenze di CO IC SA dal 30.9.1992 al 1°.
7.1995 con mansioni prevalenti di lavaggista e quindi di operaio di 2° livello, di essere stato inquadrato e retri- buito come apprendista di 3° livello e di avere prestato lavoro straordinario per sette ore la settimana, conveniva dinanzi al Pretore del Lavoro di Sassari il SA chiedendo il pagamento delle differenze retributive e dello straordinario. Si costituiva il convenuto contestando la domanda e i fatti de- dotti e versando al ricorrente la somma di £.
5.600.915 per arre- trati. L'adito Pretore con sentenza del 19.6.1997 rigettava il ricorso ritenendo non provate le pretese avanzate dal ricorrente. Tale decisione, all'esito dell'appello proposto dal TO, veni- va confermata dal Tribunale di Sassari con sentenza n. 168 dell'8.4.1998/7.5.1998. Il Tribunale in particolare riteneva, in conformità a quanto deciso S • 3 dal primo giudice, che il TO non avesse fornito la prova della data dell'assunzione, dell'inquadramento nel secondo livello retributivo corrispondente alle mansioni di lavaggista e dello svolgimento dello straordinario. Il TO ricorre per cassazione con tre motivi, ai quali il Ma- sala resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione di norme di diritto- art. 11 lett. a) della legge n. 25 del 1955; violazione e falsa applicazione degli artt. 1362- 1366 cod. civ. in relazione all'art. 6 del CCNL 19 dicembre 1990; vizi di motivazione circa un punto decisivo prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. Al riguardo deduce che il Tribunale erroneamente ha qualificato Солще apprendistato il rapporto intrattenuto, sulla base delle dichia- razioni rese da esso ricorrente (confermate anche dai testimoni), sulla pacifica circostanza che lavorasse a stretto contatto e sotto il controllo dei meccanici. Tale circostanza di per sé, ad avviso dello stesso TO, non era sufficiente per dimostrare l'esistenza di un rapporto di tirocinio, non avendo il datore di la- voro provato di avere impartito o fatto impartire dai suoi ausilia- ri l'addestramento necessario per l'acquisizione della qualifica di meccanico. Il ricorrente aggiunge che in ogni caso dalle testimonianze acqui- site al processo era clamorosamente emersa l'assenza di un qual- sivoglia utile tirocinio, che potesse consentire al lavoratore l'acquisizione della qualificazione professionale, avendo tutti i testimoni confermato che le mansioni a lui assegnate non poteva- no che ricadere fra quelle che il CCNL relega nel 2° livello. Sostiene infine il TO che per tutta la durata del rapporto, oltre a lavare le autovetture (mansione ricadente comunque nel 2° livello), si era limitato a compiere altre operazioni prive di contenuto professionale (come il passare gli attrezzi, lavare pezzi di motore, cambiare olio, smontare bulloni), che ben avrebbero potuto essere svolte dopo un breve periodo di pratica e sulla ba- se dei conoscenze di tipo elementare, non rientranti tra quelle del 3° livello. Le censure mosse con il primo motivo sono infondate. Il Tribunale con indagine di fatto, non censurabile in sede di le- gittimità, ha valutato le risultanze della prova testimoniale e le dichiarazioni rese dal TO e sulla base di tali risultanze ha in- dividuato le mansioni svolte dal ricorrente. Nel contempo la motivazione enunciata dallo stesso Tribunale è da ritenere congrua e sufficiente, atteso che risultano ben spie- gate le caratteristiche del rapporto, qualificato al tirocinio, di cui è stato accertata la peculiare caratteristica dell'addestramento professionale, desunta dalla continua assistenza e sorveglianza dell'apprendista da parte di persone incaricate dal datore di lavo- ro. Coerente e logica appare la decisione impugnata anche sul punto 5 del mancato riconoscimento della qualifica di 2° livello rivendi- cata dal ricorrente, essendo i dipendenti (ai quali il Dedotto era stato affidato per il tirocinio) inquadrati al 3° livello e non po- tendosi quindi attribuire allo stesso apprendista una qualifica su- periore, nonché sul punto della non prevalenza delle mansioni di lavaggista, che venivano esercitate dal TO in maniera spora- dica e a turno con gli altri dipendenti. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art 360 n. 5 c.p.c. ed in particolare omessa, insufficiente o contrad- dittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio con riguardo al la- voro straordinario. L'erroneità della motivazione consiste, ad avviso del ricorrente, nel fatto che il Tribunale ha affermato da un lato che gli altri di- pendenti prestavano lavoro di straordinario di sabato, dall'altro lato che il TO lavorava il sabato per ricuperare ore di lavoro senza provare che in tale giornata prestasse lavoro straordinario. La doglianza non ha pregio e va quindi disattesa. L'impugnata sentenza ha compiutamente valutato le risultanze probatorie esprimendo un giudizio condotto con motivazione esauriente e logicamente corretta, con la quale si fornisce ade- guata spiegazione delle ragioni del mancato riconoscimento del lavoro straordinario, sicché in questa situazione un apprezza- mento in senso difforme da quello operato dal Tribunale non è consentito, spettando esclusivamente al giudice di merito esami- 6 nare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, sce- gliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a di- mostrare i fatti in discussione (in questo senso Cass. 7 ottobre 1999, n. 11218; Cass. 12 marzo 1996, n. 2008; Cass. 18 marzo 1995, n. 3205). Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospet- tato dalle parti o rilevabile d'ufficio. Sostiene sul punto che il Tribunale erroneamente ha negato ad esso ricorrente il diritto agli accessori sulla somma di £.
5.600.915 corrisposta nel corso del giudizio di primo grado. Il rilievo è infondato, poiché con corretta motivazione il Tribu- nale ha ritenuto la richiesta degli interessi e della rivalutazione non riferibile alla somma anzidetta, quanto alle maggiorazioni retributive e al lavoro straordinario. Da parte sua il TO avrebbe dovuto, per contrastare l'impugnata sentenza, spiegare le ragioni del proprio assunto e non limitarsi a censure di carat- tere generico. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di questo giudizio di legittimità.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di le- 7 gittimità. Così deciso in Roma addì 20 ottobre Il Consigliere relatore estensore Nevor'sAlessandro be Remors 2000 Il Presidente вечестно, роздати IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Decositata in Cancelleria oga, 19 GEN. 2001 CA ABORATORE DL 3 CELLERIA P U , DI DI BOLLO OGNI SPESA, TASSA 10 RT. 533 POSTA ELL'A . N IM D 11-8-73 SI ESENTE DA REGISTRO, E DA I SEN A E ITTO G LEG IR D ELLA O D