Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2003, n. 7921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7921 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
ee 67859 ее ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Aula A N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARIA 07 92 1/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVIJE Composta dagli R.G.N. 00883/00 Presidente Dott. Favara Dott. Cicala Mario Consigliere Dott. Sotgiu Cron.Simonetta Consigliere 17373 Dott. Meloncelli Achille Consigliere Rep. Dott. Marinucci Giuseppe Rel. Consigliere Ud. 22/10/02 ha pronunciato la seguente: Ju 32 SENTENZA sul ricorso proposto da: ON DI, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Ambrogio Saporiti di Milano e dall'Avv. Franco Minacci di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, sito in Via Monte Zebio 40. - ricorrente
contro
IL MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Controniconente N. IL MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro 2810 1 tempore, presso 1'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Milano, Palazzo di Giustizia, Via Freguglia 2; LA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA SEZIONE STACCATA DI MILANO, (già Intendenza di Finanza. di Milano), in persona del Direttore Regionale pro tempore, con sede in Milano Via Moscova 4;
- intimati -
avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. n. 32, n. 229/32/98 del 1 luglio 1998, depositata il 20 novembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Ambrogio Saporiti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 8 giugno 1995, IO NO presentava istanza all'Intendenza di Finanza di Milano per ottenere il rimborso di lire 113.183.000, ex art. 381 DPR 602/73. Tale somma costituiva, infatti, la ritenuta operata dalla IBM SEMEA S.p.a. a titolo di IRPEF sulla 2 somma di lire 370.000.000, somma erogata in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro conseguente a dimissioni presentate dal contribuente, dirigente di azienda, in data 29 dicembre 1994. Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente in data 12 marzo 1996 presentava ricorso alla Commissione Tributaria di Primo Grado, ribadendo le stesse argomentazioni contenute nell'istanza proposta all'Intendenza di Finanza e sostenendo che l'indennità percepita fosse stata rilasciata quale incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, ex art. 4, comma secondo bis, D.L. 173/88, convertito in Legge 291/88, e avesse indennità risarcitoria, non reddituale. Con memoria presentata il 17 gennaio 1997, i difensori del contribuente insistevano per l'accoglimento del ricorso introduttivo. La Commissione respingeva il ricorso in data 10 febbraio 1997, sostenendo che, in base alla di documentazione prodotta, non si trattava licenziamento ingiustificato ma di dimissioni presentate dal contribuente. Il contribuente presentava appello in data 24 giugno 1997, eccependo di essere stato invitato dal datore di lavoro a risolvere tale rapporto di lavoro e che la somma menzionata non fosse stata erogata in dipendenza, 3 ma per rapporto di occasionalità a fronte della transazione raggiunta e quindi non dovesse essere assoggettata a tassazione, avendo natura risarcitoria. Con sentenza n. 229/32/98, la Commissione Tributaria Regionale di Milano respingeva l'appello, rilevando come nel presente caso non si potesse parlare di licenziamento ingiustificato, poiché la risoluzione del rapporto traeva origine dalle dimissioni presentate dal contribuente cui aveva aderito la controparte corrispondendo la somma di lire 370.000.000 a titolo di integrazione delle competenze di fine rapporto e non di risarcimento danno. Tale somma rientrerebbe, pertanto, tra i redditi di lavoro dipendente ex artt. 6, 46 e 48 del D. P. R. 917/86. Contro detta sentenza, il contribuente proponeva Resisteva il Ministero con controricorso. ん ricorso con un unico motivo.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo il ricorrente denuncia la violazione, errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 6, secondo comma, 16, 46 e 48 del D.P.R. 917/86; dell'art. 12 D. P.R. 597/73; degli artt. 1362 e 1363 C.C. e dell'art. 32 D.L. 41/95; l'errata qualificazione natura somma erogata ed errata interpretazione di accordi;
nonché 1' omessa carente 4 motivazione su un punto decisivo della controversia in violazione degli artt. 132 C.p.C e 111, primo comma, Cost., in relazione all'art. 360, secondo comma, n. 5, Cpc. Secondo il ricorrente, è vero che il rapporto si sarebbe risolto a fronte delle dimissioni presentate dal dirigente, ma le stesse sarebbero state "forzate e volute dall'azienda che era intenzionata a chiudere comunque il rapporto di lavoro". Egli sottolinea, inoltre, come nella comunicazione con la quale la Società IBM SEMEA ha accolto le dimissioni si facesse riferimento agli accordi intercorsi per la risoluzione incentivata del rapporto di lavoro. Il motivo è infondato e, ai fini del suo rigetto, sufficiente il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte per il cui superamento la parte ricorrente non ha addotto motivi nuovi o diversi da quelli già in precedenza scrutinati e disattesi, secondo cui "la corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore somma come incentivo alle dimissioni, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, costituisce reddito di lavoro imponibile, in quanto non ha natura liberale, ma integra una vera e propria controprestazione effettuata per ottenere il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro" (Cfr. Cass. n. 864, 22 gennaio 2001; Cass. n. 670, 21 gennaio 5 2000). Né, d'altro canto, il contribuente lamenta un pregiudizio diverso dal danno consistito nella perdita di redditi (delle retribuzioni che sarebbero state percepite nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro). Nella scrittura del 29 dicembre 1994, infatti, avente per oggetto le dimissioni, si legge espressamente: "la Società ha deciso di corrisponderle quale incentivazione alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con lei in essere una integrazione delle competenze di fine rapporto pari а lire 370.000.000 (treentosettantamilioni) lorde. Resta fermo ed impregiudicato il suo diritto a percepire il T.F.R. e le altre competenze di liquidazione derivanti dal suo rapporto di lavoro con la IBM SEMEA". Le spese devono seguire la soccombenza on.liquitate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il เ ricorrente al rimborso, a favore della parte ว giudizio,resistente, delle spese del presente liquidate in euro 50,00 (cinquanta), oltre agli onorari determinati in euro 2.000,00 (duemila). Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 22 ottobre 2002. Il Presidente Il Relatore ed estensore Giuseppe Marinucci Ugo Favara Шил Lavars IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 6