Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 3 - ter del D.L. 23 dicembre 1976, n. 850 (conv. in legge 21 febbraio 1977, n. 29), la revoca dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, che consegua all'accertamento, da parte degli organi preposti, dell'insussistenza delle condizioni previste per il godimento dei benefici stessi, non ha efficacia retroattiva, ma ha in ogni caso effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, non operando la disposizione di legge alcuna distinzione tra sopravvenuta insussistenza dei requisiti prescritti ed originaria mancanza dei medesimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIAN031 1 6 0 1 ME EL PO POL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogg.: Lavoro SEZIONE LAVORO R. G. 20396/98 composta dai seguenti Magistrati: Cron. N. 6508 1.Dott. Giuseppe Ianiruberto Rep. N. -Presidente- 2. " Corrado -Consigliere- Ud. 22.12.2000 Guglielmucci 3.66 Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 4.r Gabriella Coletti -Consigliere- "5. Maura La Terza -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge Ricorrente CONTRO 5654 BO ME Intimata per la cassazione della sentenza n. 1483/98 del Tribunale del La- voro di Brescia del 4.6.1998/13.7.1998. R.6. 2372/1998. 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.12.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per l'acce nto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 19.5.1994 DO NA citava in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Brescia il Ministero dell'Interno per sentir accertare il suo diritto a percepire la rivalutazione mo- netaria e gli interessi legali sui ratei maturati della pensione di invalidità riconosciutale dal 1°.1.1987, ma di fatto erogati in data 8.6.1987, e per sentir condannare il convenuto al pagamento delle somma di £.
1.135.940. La parte convenuta costituendosi chiedeva il rigetto della pretesa della ricorrente, alla quale contestava il fatto di avere comuni- cato soltanto in data 20.1.1994 di percepire una rendita INAIL per inabilità permanente dal 29.10.1987, facendone derivare la conseguenza che da tale data l'assegno di invalidità non era più dovuto. Lo stesso Ministero proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla NA ed eccepiva in ogni caso l'intervenuta parziale prescrizione del credito azionato. All'esito dell'istruzione l'adito Pretore con sentenza 123/97, ri- tenuta la compatibilità tra l'erogazione della pensione di invali- dità e l'erogazione della rendita per infortunio sul lavoro e rile- 3 vata la parziale prescrizione del credito azionato dalla ricorrente, condannava il Ministero dell'Interno a pagare alla NA gli interessi sulle somme erogate a titolo di pensione di invalidità per il periodo 24.61988/1.7.1989 e respingeva la domanda ricon- venzionale. Proposto appello da parte del Ministero dell'Interno, il Tribunale di Brescia con sentenza 4.6.1998/13.7.1998, in riforma della de- cisione di primo grado, dichiarava non dovuta con decorrenza dal 29.10.1987 l'erogazione a favore della NA della pensione di inabilità con la conseguenza che da tale data non erano dovuti neppure gli interessi. In particolare il Tribunale osservava che la NA in conse- guenza dell'erogazione in suo favore della rendita per inabilità permanente da infortunio sul lavoro aveva percepito un reddito superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente per il godimento della pensione di inabilità, sicché i ratei maturati per il periodo successivo al riconoscimento della rendita INAIL erano indebiti. Lo stesso Tribunale confermava l'infondatezza della domanda ri- convenzionale, volta ad ottenere la restituzione da parte della NA della somma di £. 25.986.497 erogatale per pensione di inabilità successivamente al 29.10.1987, ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 3 ter della legge n. 29 del 1977. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministe- ro dell'Interno, deducendo due motivi L'intimata non ha proposto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 3 ter della legge. n. 29 del 1977 di conver- sione del d.l. n. 850 del 1976, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Con il secondo motivo lo stesso ricorrente denuncia motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Il Ministero censura l'impugnata sentenza osservando che non è stato correttamente applicato l'art. 3 ter della legge n. 29 del essendo tale norma rivolta a disciplinare gli effetti 1977, dell'atto di revoca adottato in relazione alla verifica successiva del sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti costitutivi del rapporto assistenziale, risultando peraltro per tabulas nel caso di specie la carenza dei requisiti sanitari e reddituali e comunque la situazione di incompatibilità derivante dal riconoscimento di ren- dita pensionistica da parte dell'INAIL ab origine. Il medesimo Ministero aggiunge che la norma richiamata, sotto altro profilo, non è applicabile alla fattispecie, in quanto presup- pone una situazione di buona fede da parte dell'accipiens, nel caso in esame non sussistente, giacché la NA, pur avendo ri- comunicazione dall'INAIL in data 2.2.1988 cevuto dell'intervenuto riconoscimento dell'invalidità per infortunio con decorrenza 29.10.1987, non fece cenno alcuno della circostanza nella dichiarazione resa in sede amministrativa il 22.8.1988. 5 Il Ministero conclude sostenendo che nella delineata situazione avrebbe dovuto essere ritenuta la legittimità della richiesta di ri- petizione, con effetto ex tunc, delle somme indebitamente ero- gate alla NA. Le censure esposte non hanno pregio e vanno pertanto disattese. Il Tribunale ha correttamente fatto riferimento all'art. 3 ter della legge n. 29 del 1977, di conversione del d.l. n. 850 del 1976, il quale stabilisce che, nell'ipotesi di accertamento della insussi- stenza delle condizioni per il godimento dei benefici economici a favore di invalidi civili, la revoca ha effetto dal primo giorno successivo alla data del relativo provvedimento. Orbene tale norma è chiara nel suo dettato letterale nell'escludere ogni efficacia retroattiva alla revoca dei benefici economici riconosciuti dal Ministero dell'Interno a favore degli invalidi civili. La stessa norma non opera alcuna distinzione tra sopravvenuta insussistenza dei requisiti per l'attribuzione della provvidenza ed originaria insussistenza dei medesimi, in maniera tale da conferi- re al provvedimento di revoca, in relazione alla seconda ipotesi, efficacia ex tunc. Nel caso di specie il Tribunale ha in ogni caso posto in evidenza che la pensione di inabilità è stata riconosciuta dal Ministero con decorrenza 1.1.1987, quando la NA non era ancora titolare della rendita INAIL, sicché a tale momento erano presenti le condizioni per l'attribuzione della pensione e quindi non sussi- 6 steva alcuna situazione di incompatibilità con la rendita INAIL. Così delineato il quadro normativo, nessun rilievo assume l'accertamento della bona fides dell'accipiente, tanto più che lo stesso art. 3 ter anzidetto al secondo comma stabilisce che non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute agli invali- di civili, nei confronti dei quali è stata disposta la revoca dei be- nefici anteriormente all'entrata in vigore dello stesso provvedi- mento legislativo. Il ricorso in conclusione è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di legitti- mità, non avendo svolto la parte intimata alcuna difesa in questa sede.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma addì 22 dicembre 2000 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Alessandro De Regisi")Alesangho IL COLLABORATORE DI CANCELINA I 0 A 3 D 1 Depositata in Concatioria S , 3 S . 5 O A T L T 3 MAR. 2001 . R L , A O N ' A B S L E 3 L I oggi, P E 7 D IL COLLABORATORE S - D I 8 A I - DI CANCELLERIA N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I G I D A E G A , E O D O L T R E T I T T A S R I N I L E G L D S E E E R O D