Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3116
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

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Ai sensi dell'art. 3 - ter del D.L. 23 dicembre 1976, n. 850 (conv. in legge 21 febbraio 1977, n. 29), la revoca dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, che consegua all'accertamento, da parte degli organi preposti, dell'insussistenza delle condizioni previste per il godimento dei benefici stessi, non ha efficacia retroattiva, ma ha in ogni caso effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, non operando la disposizione di legge alcuna distinzione tra sopravvenuta insussistenza dei requisiti prescritti ed originaria mancanza dei medesimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3116
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3116
    Data del deposito : 3 marzo 2001

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